Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19413/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: AMINERADOUANE – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA], alla via dei Tigli, n. 28/D , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] diBOLZANO – U.T.G. - c.f. 80 004460210 - in persona del Prefetto pro tempore.

INTIMATO avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bolzanodei 1 3/14 . 10 .2021, udita la relazione nella camera di consiglio del1° marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 [OSCURATO:PERSONA] , citt adin o marocchino, adiva il Giudice di Pace di Bolzano.

Esponeva che il 3.8.2021 gli era stato notificato decreto di espulsione.

Chiedevaannullarsi il decreto con cui il Prefetto di Bolzano aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato. 2.Si costituiva il Questore di Bolzano .

3. Con ordinanzadei 13/14.10.2021 il g iudice di p ace rigettava il ricorso.

Esponeva, il giudice di p ace , che il ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana, con cui aveva dichiarato di convivere, fosse sua sorella. 4.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla basedi un unico motivo la cassazione con ogni con seguente statuizione. 5.[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bolzano non s i è costituito . [OSCURATO:PERSONA] 6.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, 2° co., lett. c), del d.lgs. n. 286/1998.

Deduce che ha comprovato mediante l’ “attestato di parentela” rilasciato in data 22.10.2021 dal Regno del Marocco che [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana, con cui vive in [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, è sua sorella. 7.Il motivo è inammissibile . 8.Evidentemente il motivo di ricor so sollecita questa Corte a riesaminare , alla stregua dell’asserito omesso esame della risultanza probatoria costituita dall’ “attestato di parentela”,un profilo della valutazione “in fatto” operata dal giudice di pace.E tuttavia,per un verso, in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ. (alla cui stregua propriamente il motivo si qualifica: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054 ) , nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte inficia l’impugnato dictum.

E tuttavia, per altro verso,l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) . 9.[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano non ha svolto difese; nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta. 10.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il1° marzo 2023.

Il presidente dottorCarlo De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: AMINERADOUANE – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA], alla via dei Tigli, n. 28/D , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] diBOLZANO – U.T.G. - c.f. 80 004460210 - in persona del Prefetto pro tempore. INTIMATO avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bolzanodei 1 3/14 . 10 .2021, udita la relazione nella camera di consiglio del1° marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 [OSCURATO:PERSONA] , citt adin o marocchino, adiva il Giudice di Pace di Bolzano. Esponeva che il 3.8.2021 gli era stato notificato decreto di espulsione. Chiedevaannullarsi il decreto con cui il Prefetto di Bolzano aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato. 2.Si costituiva il Questore di Bolzano . 3. Con ordinanzadei 13/14.10.2021 il g iudice di p ace rigettava il ricorso. Esponeva, il giudice di p ace , che il ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana, con cui aveva dichiarato di convivere, fosse sua sorella. 4.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla basedi un unico motivo la cassazione con ogni con seguente statuizione. 5.[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bolzano non s i è costituito . [OSCURATO:PERSONA] 6.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, 2° co., lett. c), del d.lgs. n. 286/1998. Deduce che ha comprovato mediante l’ “attestato di parentela” rilasciato in data 22.10.2021 dal Regno del Marocco che [OSCURATO:PERSONA], cittadina italiana, con cui vive in [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, è sua sorella. 7.Il motivo è inammissibile . 8.Evidentemente il motivo di ricor so sollecita questa Corte a riesaminare , alla stregua dell’asserito omesso esame della risultanza probatoria costituita dall’ “attestato di parentela”,un profilo della valutazione “in fatto” operata dal giudice di pace.E tuttavia,per un verso, in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ. (alla cui stregua propriamente il motivo si qualifica: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054 ) , nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte inficia l’impugnato dictum. E tuttavia, per altro verso,l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) . 9.[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano non ha svolto difese; nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta. 10.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il1° marzo 2023. Il presidente dottorCarlo De