CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00907/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 novembre 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che già con l'atto di appello si era lamentato l'utilizzo quale elemento di prova dei messaggi presuntivamente scambiati dai concorrenti nel reato mediante l'app di messaggistica "whatsapp", vista la mancata acquisizione dei tabulati telefonici in ordine alle suddette conversazioni; sul punto nessuna motivazione vi era nella sentenza impugnata, malgrado il contenuto dei messaggi fosse venuto a conoscenza del giudice di primo grado mediante lettura dell'annotazione di servizio fornita dagli operanti di polizia giudiziaria, in violazione del disposto dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen.; rileva come l'orientamento di questa Corte militi a favore del riconoscimento dei messaggi conservati su supporto informatico come documenti ex art. 234 cod. proc. pen. , per la cui acquisizione si rende necessaria quantomeno la riproduzione fotografica, non soggiacendo alle regole ex art. 254 cod. proc. pen., né alla più rigorosa disciplina delle intercettazioni telefoniche. 1.2 Il difensore lamenta che nei confronti dell'imputato la recidiva era stata riconosciuta dal giudice di primo grado in virtù di due precedenti penali, il primo soggetto all'effetto estintivo dell'indulto ed il secondo ad una fattispecie degradata ad illecito amministrativo; non vi era stata, da parte della Corte di appello, una valida motivazione in merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza ", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez.3 del 2.10.2014, n. 3207, rv. 262011; Sez.2., 18.11.2016, n. 7986, rv. 269218); nel caso in esame, manca qualsiasi confronto con la sentenza impugnata nella parte in cui osserva che [OSCURATO:PERSONA] era arrivato nel luogo ove era l'autovettura oggetto di furto alla guida di una autovettura sulla quale vi era anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che entrava nel veicolo rubato e cercava di metterlo in moto; una volta intervenuti i carabinieri, [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga, compiendo il reato di resistenza (su cui non vi è motivo di ricorso); la Corte di appello aveva quindi concluso che evidentemente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano la disponibilità del mezzo, e stavano cercando di recuperarlo valorizzando anche la fuga di [OSCURATO:PERSONA] alla vista dei militari; pertanto, il riferimento ai messaggi scambiati tra i complici assume minima rilevanza, posto che non influisce in alcun modo sulla motivazione relativa alla affermazione di responsabilità. 1.2 II motivo relativo alla recidiva è inammissibile per non essere stato proposto in appello, nel quale l'appellante censurava soltanto l'eccessiva entità della pena: ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in f