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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 12064/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del giorno 20 aprile 2023 con cui il Tribunale di Rovigo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alla pena di anni 7, mesi 2 e giorni 7 di reclusione ed C 30.270,00 di multa e di anni 8, mesi 2 e giorni 16 di reclusioneed C 34.360,00, oltre pene accessorie per entrambi, rideterminando la pena inflitta, quanto al Gharib, in complessivi anni 5, mesi 2 e giorni 7 di reclusione ed C 21.970 di multa e, qualnto al Rissafi, in anni 7, mesi 2 e giorni 16 di reclusione ed C 30.360 di multa per effetto dell'accoglimento dell'istato trattamento sanzionatorio più mite richiesto in sede di gravame sulla scorta della valutazione complessiva delle condotte contestate e confermando nel resto; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con un prima difesa con cui deducevano l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti di causa nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5, dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che, con altro difensore ed atto successivo, eccepivano inoltre la violazione di norma procedimentale censurando la sentenza impugnata con riferimento alla dedotta violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza; più in specie i ricorrenti si dolevano del fatto che la Corte territoriale avrebbe asseritamente considerato i singoli episodi di spaccio come fattispecie on autonome e non già fattovapplicazione del regime della continuazione nel calcolo della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] che if ricors4 inammissibil4; che il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 è manifestamente infondato in quanto la Corte veneziana ha correttamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità dando rilievo alla continuità dell'attività organizzata di spaccio condotta dai ricorrenti, dalla quantità di episodi di cessione rilevati in sede di indagine ed alla quantità e qualità dello stupefacente commerciato da questi; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto non essendo stato sollevato in sede di gravame nulla doveva argomentare la Corte di appello in ordine ad esso; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del giorno 20 aprile 2023 con cui il Tribunale di Rovigo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alla pena di anni 7, mesi 2 e giorni 7 di reclusione ed C 30.270,00 di multa e di anni 8, mesi 2 e giorni 16 di reclusioneed C 34.360,00, oltre pene accessorie per entrambi, rideterminando la pena inflitta, quanto al Gharib, in complessivi anni 5, mesi 2 e giorni 7 di reclusione ed C 21.970 di multa e, qualnto al Rissafi, in anni 7, mesi 2 e giorni 16 di reclusione ed C 30.360 di multa per effetto dell'accoglimento dell'istato trattamento sanzionatorio più mite richiesto in sede di gravame sulla scorta della valutazione complessiva delle condotte contestate e confermando nel resto; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con un prima difesa con cui deducevano l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti di causa nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5, dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che, con altro difensore ed atto successivo, eccepivano inoltre la violazione di norma procedimentale censurando la sentenza impugnata con riferimento alla dedotta violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza; più in specie i ricorrenti si dolevano del fatto che la Corte territoriale avrebbe asseritamente considerato i singoli episodi di spaccio come fattispecie on autonome e non già fattovapplicazione del regime della continuazione nel calcolo della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] che if ricors4 inammissibil4; che il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 è manifestamente infondato in quanto la Corte veneziana ha correttamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità dando rilievo alla continuità dell'attività organizzata di spaccio condotta dai ricorrenti, dalla quantità di episodi di cessione rilevati in sede di indagine ed alla quantità e qualità dello stupefacente commerciato da questi; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto non essendo stato sollevato in sede di gravame nulla doveva argomentare la Corte di appello in ordine ad esso; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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