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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42419/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ØixkGMEXAISW che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 22 novembre 2022, previa esclusione della recidiva e rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità sancita in primo grado da una sentenza del Tribunale di Enna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tre imputazioni di falsità commessa da privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen., ascritte a riguardo di una dichiarazione contenuta nel mod. 4 e di due attestazioni di presenza in azienda di ovini, ritenute ideologicamente non veritiere.

L'imputato, tramite il difensore, ha promosso ricorso per cassazione ed ha predisposto un unico, articolato motivo d'impugnazione con il quale ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale, causa l'insussistenza dei requisiti di fattispecie previsti dalla norma incriminatrice contestata, sulla base delle seguenti argomentazioni: il reato di cui all'art. 483 cod. pen., contestato a capo a), non potrebbe essere integrato, dal momento che l'imputato, in data 9 dicembre 2013, con il c.d.

"Modello 4", avrebbe semplicemente enunciato una "intenzione", quella di trasportare il giorno dopo - 10 dicembre al Macello di Gangi 133 ovini - che in occasione di un controllo eseguito il 13 dicembre successivo, non sono stati rinvenuti presso tale sito se non in numero esiguo; il reato di cui all'art. 483 cod. pen., contestato a capo b), di natura istantanea, non potrebbe essere integrato, perché la veridicità dell'attestazione effettuata il 9 dicembre 2013, a riguardo di un cospicuo numero di ovini, non avrebbe potuto essere smentita sulla sola base di due accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, presso il suo insediamento, in data 12 aprile 2011 e in data 10 dicembre 2012, che ne avevano invece registrato l'assenza; i comportamenti - relativi a violazioni delle norme del D.P.R. n. 320 del 1954 e del D.P.R. n. 317 del 1996 - per i quali è stata pronunciata condanna penale, sarebbero esclusivamente sanzionati in via amministrativa, così come le trasgressioni riguardanti la compilazione dei registri di stalla in base al regolamento di polizia veterinaria; infine, l'elencazione degli ovini oggetto della contestazione di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - di cui al capo b) - presenterebbe delle incongruenze perché non coinciderebbe con quella contenuta nel "Mod.4" redatto dal prevenuto.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Le ragioni del ricorso che si soffermano sulla non configurabilità del delitto contestato a capo a) in considerazione della connotazione meramente intenzionale dell'accadimento oggetto della autocertificazione è generico e manifestamente infondato, dal momento che lo stesso ricorrente ha riconosciuto che gli animali destinati alla macellazione il giorno successivo, oggetto della dichiarazione del "Modello 4" in data 9 dicembre 2013, erano quelli di cui il medesimo ha attestato la presenza in azienda proprio in data 9 dicembre 2013, in relazione alla quale egli è stato ritenuto responsabile di falsità ideologica da trasfondersi in atto pubblico, contestata al capo b) dell'imputazione (pag.2 sentenza impugnata, che ha riportato i motivi di gravame a riguardo della condanna per l'addebito di cui al capo b) :"...in data 9 dicembre 2013 il Fascetto non aveva attestato alcuna presenza di animali in azienda ma soltanto che il giorno successivo vi sarebbe stata la movimentazione degli stessi verso il macello di Gangín.

In tal senso, del resto, si è espressa la sentenza di primo grado in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità - pag. 4 - ove si legge che "[era stato accertato] attraverso la documentazione presentata dallo stesso all'ASP di Enna relativa ai risanamenti effettuati negli anni 2011 e 2012, che parte dei 133 capi, meglio indicati al capo b) dell'imputazione, erano già assenti ad un controllo veterinario di risanamento avvenuto in data 12.04.2011 e in data 10.12.2012".

Gli ovini - oggetto dell'autocertificazione del 9 dicembre 2013, di cui l'imputato ha attestato presenza funzionale al trasporto, da effettuarsi il giorno successivo, all'insediamento destinato alla macellazione - non esistevano, perché già ufficialmente registrati come non più presenti in base ad un controllo veterinario di risanamento per una parte il 12 aprile 2011 e per gli altri capi il 10 dicembre 2012.

E' chiaro che nella nozione di "fatto" giuridicamente rilevante, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che riguarda le attestazioni di scienza la cui falsità è sanzionata penalmente dall'art. 76 del medesimo Decreto e, quoad poenam, dall'art. 483 del codice penale, rientra anche la sussistenza dei dati fenomenici che rappresentano i necessari presupposti della realizzazione della manifestazione di volontà.

Genericamente formulata e, comunque, manifestamente infondata è anche la deduzione che concerne l'assoggettabilità dei comportamenti addebitati al ricorrente a sanzione amministrativa, dal momento che le norme dei Regolamenti di [OSCURATO:PERSONA] - il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 ed il D.P.R. n. 317 del 1996, la cui violazione, per le specie animali diverse da quella bovina (cfr.

Nota del Ministero della Salute n.

DGSA.11/480/P del 6 marzo 2007), era punita dall'art. 358 del T.U. n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del Decr.

Lgs. n. 196 del 1999 - riguardano condotte distinte, ovvero la violazione delle disposizioni sanitarie in materia di malattie e quella in tema di identificazione e registrazione degli animali, anche a riguardo della tenuta del c.d. registro di stalla, e non interferiscono con la disciplina, volta alla semplificazione dell'attività amministrativa, c:he ha successivamente introdotto ed implementato il regime delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, attraverso le quali gli interessati debbono attestare l'esistenza di fatti, rapporti, stati e qualità personali, destinate, per la loro peculiare funzione probatoria, ad essere inglobate in atti pubblici; e d'altro canto la normativa citata nel ricorso - art. 358, secondo comma, del T.U. n. 1265 del 1934, che punisce la trasgressione dei Regolamenti speciali nel settore sanitario che non contengano esplicitamente la relativa norma punitiva - contiene la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", che ne sanciva e ne sancisce l'applicazione solo sussidiaria, esclusa nelle ipotesi in cui il comportamento tenuto integrasse o integri, come nel caso di specie, gli elementi costitutivi di una fattispecie di rilievo penale.

Tale peculiare veste rappresentativa, in funzione di tutela della pubblica fede, possiede anche l'attestazione contenuta nel registro di stalla di cui al capo c), perché "costituente parte integrante della Banca dati nazionale (BDN)" per l'[OSCURATO:PERSONA] - sentenza di primo grado, pag. 5, confermata dalla sentenza di secondo grado, pag.3 - istituita dal Ministero della Salute e curata dal [OSCURATO:PERSONA] che ne immedesima una articolazione, ente pubblico a cui è affidata la gestione di informazioni di rilevanza statuale, a salvaguardia della salute pubblica.

La lamentata discrasìa tra il contenuto dell'imputazione di cui al capo b) e le annotazioni del c.d.

Mod. 4, predisposto dall'imputato, in disparte ogni considerazione sull'indeterminatezza del rilievo, sfugge al sindacato della Corte di legittimità, perché intesa a sollecitare una pura rielaborazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione degli elementi di prova, preferiti a quelli adottati dai giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la semplice prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del n/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. len., l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (cfr.

SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ØixkGMEXAISW che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 22 novembre 2022, previa esclusione della recidiva e rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità sancita in primo grado da una sentenza del Tribunale di Enna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tre imputazioni di falsità commessa da privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen., ascritte a riguardo di una dichiarazione contenuta nel mod. 4 e di due attestazioni di presenza in azienda di ovini, ritenute ideologicamente non veritiere. L'imputato, tramite il difensore, ha promosso ricorso per cassazione ed ha predisposto un unico, articolato motivo d'impugnazione con il quale ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale, causa l'insussistenza dei requisiti di fattispecie previsti dalla norma incriminatrice contestata, sulla base delle seguenti argomentazioni: il reato di cui all'art. 483 cod. pen., contestato a capo a), non potrebbe essere integrato, dal momento che l'imputato, in data 9 dicembre 2013, con il c.d. "Modello 4", avrebbe semplicemente enunciato una "intenzione", quella di trasportare il giorno dopo - 10 dicembre al Macello di Gangi 133 ovini - che in occasione di un controllo eseguito il 13 dicembre successivo, non sono stati rinvenuti presso tale sito se non in numero esiguo; il reato di cui all'art. 483 cod. pen., contestato a capo b), di natura istantanea, non potrebbe essere integrato, perché la veridicità dell'attestazione effettuata il 9 dicembre 2013, a riguardo di un cospicuo numero di ovini, non avrebbe potuto essere smentita sulla sola base di due accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, presso il suo insediamento, in data 12 aprile 2011 e in data 10 dicembre 2012, che ne avevano invece registrato l'assenza; i comportamenti - relativi a violazioni delle norme del D.P.R. n. 320 del 1954 e del D.P.R. n. 317 del 1996 - per i quali è stata pronunciata condanna penale, sarebbero esclusivamente sanzionati in via amministrativa, così come le trasgressioni riguardanti la compilazione dei registri di stalla in base al regolamento di polizia veterinaria; infine, l'elencazione degli ovini oggetto della contestazione di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - di cui al capo b) - presenterebbe delle incongruenze perché non coinciderebbe con quella contenuta nel "Mod.4" redatto dal prevenuto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Le ragioni del ricorso che si soffermano sulla non configurabilità del delitto contestato a capo a) in considerazione della connotazione meramente intenzionale dell'accadimento oggetto della autocertificazione è generico e manifestamente infondato, dal momento che lo stesso ricorrente ha riconosciuto che gli animali destinati alla macellazione il giorno successivo, oggetto della dichiarazione del "Modello 4" in data 9 dicembre 2013, erano quelli di cui il medesimo ha attestato la presenza in azienda proprio in data 9 dicembre 2013, in relazione alla quale egli è stato ritenuto responsabile di falsità ideologica da trasfondersi in atto pubblico, contestata al capo b) dell'imputazione (pag.2 sentenza impugnata, che ha riportato i motivi di gravame a riguardo della condanna per l'addebito di cui al capo b) :"...in data 9 dicembre 2013 il Fascetto non aveva attestato alcuna presenza di animali in azienda ma soltanto che il giorno successivo vi sarebbe stata la movimentazione degli stessi verso il macello di Gangín. In tal senso, del resto, si è espressa la sentenza di primo grado in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità - pag. 4 - ove si legge che "[era stato accertato] attraverso la documentazione presentata dallo stesso all'ASP di Enna relativa ai risanamenti effettuati negli anni 2011 e 2012, che parte dei 133 capi, meglio indicati al capo b) dell'imputazione, erano già assenti ad un controllo veterinario di risanamento avvenuto in data 12.04.2011 e in data 10.12.2012". Gli ovini - oggetto dell'autocertificazione del 9 dicembre 2013, di cui l'imputato ha attestato presenza funzionale al trasporto, da effettuarsi il giorno successivo, all'insediamento destinato alla macellazione - non esistevano, perché già ufficialmente registrati come non più presenti in base ad un controllo veterinario di risanamento per una parte il 12 aprile 2011 e per gli altri capi il 10 dicembre 2012. E' chiaro che nella nozione di "fatto" giuridicamente rilevante, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che riguarda le attestazioni di scienza la cui falsità è sanzionata penalmente dall'art. 76 del medesimo Decreto e, quoad poenam, dall'art. 483 del codice penale, rientra anche la sussistenza dei dati fenomenici che rappresentano i necessari presupposti della realizzazione della manifestazione di volontà. Genericamente formulata e, comunque, manifestamente infondata è anche la deduzione che concerne l'assoggettabilità dei comportamenti addebitati al ricorrente a sanzione amministrativa, dal momento che le norme dei Regolamenti di [OSCURATO:PERSONA] - il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 ed il D.P.R. n. 317 del 1996, la cui violazione, per le specie animali diverse da quella bovina (cfr. Nota del Ministero della Salute n. DGSA.11/480/P del 6 marzo 2007), era punita dall'art. 358 del T.U. n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del Decr. Lgs. n. 196 del 1999 - riguardano condotte distinte, ovvero la violazione delle disposizioni sanitarie in materia di malattie e quella in tema di identificazione e registrazione degli animali, anche a riguardo della tenuta del c.d. registro di stalla, e non interferiscono con la disciplina, volta alla semplificazione dell'attività amministrativa, c:he ha successivamente introdotto ed implementato il regime delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, attraverso le quali gli interessati debbono attestare l'esistenza di fatti, rapporti, stati e qualità personali, destinate, per la loro peculiare funzione probatoria, ad essere inglobate in atti pubblici; e d'altro canto la normativa citata nel ricorso - art. 358, secondo comma, del T.U. n. 1265 del 1934, che punisce la trasgressione dei Regolamenti speciali nel settore sanitario che non contengano esplicitamente la relativa norma punitiva - contiene la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", che ne sanciva e ne sancisce l'applicazione solo sussidiaria, esclusa nelle ipotesi in cui il comportamento tenuto integrasse o integri, come nel caso di specie, gli elementi costitutivi di una fattispecie di rilievo penale. Tale peculiare veste rappresentativa, in funzione di tutela della pubblica fede, possiede anche l'attestazione contenuta nel registro di stalla di cui al capo c), perché "costituente parte integrante della Banca dati nazionale (BDN)" per l'[OSCURATO:PERSONA] - sentenza di primo grado, pag. 5, confermata dalla sentenza di secondo grado, pag.3 - istituita dal Ministero della Salute e curata dal [OSCURATO:PERSONA] che ne immedesima una articolazione, ente pubblico a cui è affidata la gestione di informazioni di rilevanza statuale, a salvaguardia della salute pubblica. La lamentata discrasìa tra il contenuto dell'imputazione di cui al capo b) e le annotazioni del c.d. Mod. 4, predisposto dall'imputato, in disparte ogni considerazione sull'indeterminatezza del rilievo, sfugge al sindacato della Corte di legittimità, perché intesa a sollecitare una pura rielaborazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione degli elementi di prova, preferiti a quelli adottati dai giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la semplice prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del n/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. len., l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in f
Sentenza Cassazione n. 42419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris