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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06707/2026

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 11352 del ruolo generale dell’anno 202 5 , proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per lacassazione della sentenzan. 3988/28/2024, della Corte di Giustizia di II grado della Puglia, depositata in data 26.11.2024,non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di D avermobile s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,avverso la sentenza n. 826/03/2018 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, a seguito di p.v.c. dell’Agenzia delle entrate- Antifrodi di Roma, aveva, per quanto di interesse, ripreso l’Iva indebitamente detratta, per il 2012, in relazione a fatture emesse da fornitori ritenuti c.d. cartiere ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione), afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovettureimmatricolate in Italia, operando le società cedenti, in base ai riscontri dell’Ufficio, come “soggetti interposti”(missing trader), acquirenti, a loro volta, in sospensione di imposta, attraverso l’indebito utilizzo di lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatori abituali, da società tutte appartenenti al [OSCURATO:SOCIETA]. (primi cedenti) e omettendo i versamenti dell’ Iva incassata in modo tale da vendere “sottocosto”le auto a [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente finale).

2. Si è costituita, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CGT rigettato l’appello dell’Agenzia con una motivazione sostanzialmente inesistente avendo omesso di indicare la correlazione esistente tra gli elementi probatori ritenuti decisivi per la formazione del convincimento.

In particolare, la CGT non avrebbe indicato gli elementi probatori in base ai quali aveva ritenuto incontrovertibili le operazioni di acquisto contestate dall’Ufficio né avrebbe evidenziato-ammettendo quantomeno per la società cedente [OSCURATO:PERSONA] la totale assenza di struttura operativa e imprenditoriale- la ragione per la quale i plurimi elementi presuntivi addotti dall’Agenzia sulla base del p.v.c. del 12.9.2014 dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio, richiamato nel p.v.c. del 28 ottobre 2014 redatto a carico della contribuente (per quanto riguardava la società cedenteDiamante [OSCURATO:SOCIETA]. l’inesistenza della sede legale, l’omissione delle scritture contabili obbligatorie, il mancato versamento di imposte dal 2010, l’omissione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2012;la mancanza di lavoratori dipendenti; costituzione della società nel 2008 e oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autoveicoli; acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuat i, per la maggior parte - 98,58% per il 2011 e 95,65% per il 2012 -da società facenti tutte capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in sospensione d’imposta , in seguito alla presentazione difalse lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatore abituale; rivendita delle auto “sottocosto” (perché scorporato dell’IVA), , omettendo di versare l’Iva dovuta, incassatadagli acquirenti; ricevimento dei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario;per quanto riguardava le società cedenti [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il carattere di soggetti interposti-missing trader-tra i primi cedenti e gli acquirenti finali, esistenza soltanto sotto il profilo formale-iscrizione CCIAA e possesso di partita Iva- non s ostanziale, stante la reale attività di soggetti emittenti fatture per prestazioni effettuate tra soggetti diversi)non fossero sufficienti a fondare la prova dell’assenza di buona fede in capo alla società.

1.1. Il motivo è infondato. 1.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.

U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).

Nella sentenza impugnata,in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado (pur richiamando indebitamente i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti in luogo di quelle soggettivamente inesistenti) ha osservato che: 1) le operazioni di acquisto degli autoveicoli erano effettivamente avvenute come rappresentato nelle fatture emesse con consegna degli stessi dalle sedi delle società cedenti, quali soggetti “operanti a tutti gli effetti”, a quella della società contribuente (“oltre alle fatture e ai documenti di trasporto che provano gli acquisti di autoveicoli gli stessi automezzi venivano prelevati dalle relative sedi delle società inquisite e trasportati alla sede della società ricorrente, quindi erano soggetti operan ti a tutti gli effetti con proprie strutture, una sede e dei dipendenti”); 2) soltanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava essere del tutto “inesistente” sia nella predisposizione delle scritture contabili che nell’omissione delle dichiarazioni fiscali, ma l’Agenzia non aveva dedotto, anche in via presuntiva, elementi oggettivi dai quali potere desumere che [OSCURATO:SOCIETA] fosse a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la sostanziale inesistenza della cedente; in particolare, l’Agenzia aveva soltanto rappresentato che, dai controlli effettuati in anagrafe tributaria, era risultato chela cedente [OSCURATO:PERSONA] srl, negli anni oggetto di verifica ed in quelli precedenti, non aveva mai registrato contratti di affitto relativi al deposito di autovetture da destinare alla vendita, ciò in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori da [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale, nonchè legale rappresentante nell'anno d'imposta 2012 della [OSCURATO:SOCIETA] "che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino al deposito della società [OSCURATO:PERSONA]”; 3) per quanto riguardava la cedente [OSCURATO:SOCIETA]., da una verifica fiscale della GDF, era emersa la regolarità della tenuta dei registri contabili obbligatori e degli adempimenti fiscali per cui la contribuente non poteva conoscere il meccanismo fraudolento contestato; 4) quanto agli acquisti da [OSCURATO:PERSONA] srl- unica società risultata del tutto “inesistente” - la contribuente non avrebbe mai potuto essere a conoscenza della frode fiscale commessa e dell’utilizzo delle lettere di intento non veritiere considerato che aveva dimostrato, con perizia giurata, la conformità dei prezzi di acquisto (comprensivi di Iva) a quelli di mercato (alla luce delle valutazioni indicate da Eurotax per gli autoveicoli nuovi, del prezzo mediamente praticato per quelle del settore Fleet e Km.0, nonchè delle valutazioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] per quelle usate).

Orbene, per quanto stringata e al di là della correttezza delle argomentazioni svolte, la motivazione è idonea a disvelare l’iter logico- giuridico seguito dal giudice, non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 21, comma 4, del DPR n. 633/72, per avere confermato l’illegittimità dell’impugnato avviso fondando la decisione su elementi irrilevanti (regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, effettiva consegna della merce, assenza di un vantaggio derivante dalla rivendita delle merci) ai fini della prova da parte della contribuente della sua buona fede, senza valutare complessivamente gli elementi presuntivi (concernenti la qualità degli intermediari con i quali erano state intrattenute le operazioni ; l’acquisto da parte delle società c edenti degli autoveicoli da società tutte facenti capo al [OSCURATO:PERSONA].p.a., in sospensione di imposta, con l’utilizzo di false lettere d’intento, l’omissione del versamento dell’Iva dovuta ela rivendita a [OSCURATO:SOCIETA]. dei beni a un prezzo inferiore a quello di mercato; la tempistica e la modalità dei pagamenti; etc.) forniti dall’Ufficio sulla base delle risultanze del p.v.c. dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio atti a dimostrare non solo la fittizietà soggettiva delle cedenti ma anche la consapevolezza della frode in capo alla contribuente-cessionaria.

2.1. Il motivo è fondatoper le ragioni di seguito indicate.

2.2. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C - 101/16 e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Sez.5, Ordinanza n. 13324 del 2025; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851). 2.3.Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell'onere della prova occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo, sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente; inoltre, la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). 2.4.Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, C- 439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C- 142/11; Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14). 2.4.Sul «tipo» di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova «certa» e incontrovertibile e che l’onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva inun'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).

Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490). 2.5.In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda, possono costituire elementi di rilevanza sintomatica: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell'eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati in contanti; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). 2.6.Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., 16 novembre 2021, n. 34531).

Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass., 27 settembre 2022, n. 28165). 2.7.Ed invero, l’operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719).

In tal caso, infatti, come evidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426).

In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dalla massa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369).

2.8. Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto, per l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti, dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Sez.5, Ordinanza n. 13324 del 19/05/2025; Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591). 2.9.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto -secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto», stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369).

Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta.

Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949).

Nessun rilievo assume, poi, la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., dicembre 2019, n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192).

2.10. Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente» (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode» (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018; Cass. n. 13324 del 2025). 2.11.Tanto premesso, nella vicenda in esame, la CGT di II grado non ha fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

Il giudice di appello, nella specie, a fronte della contestazione circa l’indebita detrazione Iva da parte della contribuente in relazione a fatture emesse da societàritenute c.d. cartiere ([OSCURATO:SOCIETA]" in liquidazione -"[OSCURATO:PERSONA] srl" - "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.sas"), che, nel 2012 , si eranofittiziamente interpost e ( missing trader ) negli acquisti di autoveicoli – operando in sospensione d’imposta attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni d’intento,e senza versamento dell’iva dovuta - tr a i cedenti primari (fornitori residenti appartenenti tutti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e l’acquirente effettivo ( [OSCURATO:SOCIETA] ) , ha escluso che l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare la conoscenza e/o conoscibilità della frode Iva da parte della società contribuente: 1) quanto alla cedente [OSCURATO:PERSONA] svalutando, in primo luogo,l’elemento dellapur riconosciuta fittizietà della società (“ del tutto inesistente sia nella predisposizione delle scritture contabili che nell’omissione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti”) sebbene, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare (acquisto delle merce da parte della società contribuente direttamente dai fornitori appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la società cartiera [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria sulla conoscibilità da parte della contribuente della partecipazione ad una frode Iva fosse soddisfatto dalla dimostrazione della fittizietà del soggetto interposto e dalla conseguente immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti; peraltro , ritenendo che l’unico elemento offerto dall’Amministrazione dal quale desumere la consapevolezza della frode da parte della contribuente fosse quello emerso dai controlli effettuati in Anagrafe tributaria della mancata registrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei contratti di affitto relativi al deposito di autovetture da destinare alla vendita (in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori da [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale, nonchè legale rappresentante nell'anno d'imposta 2012 della [OSCURATO:SOCIETA] "che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino al deposito della società [OSCURATO:PERSONA]”).

Tuttavia, ha ritenuto tale esito senza considerare che, come si evince dal ricorso per cassazione(pag. 21 e segg.), l’Ufficio aveva posto in evidenza elementi obbiettivi e specificidesunti dalle risultanze delle indagini di cui al p.v.c. dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio , che, consentendo di sospettare l’esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera delle emittenti le fatture, dovevano indurre la società contribuente – usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta -ad assumere le opportune informazioni sull’effettiva esistenza del soggetto (fittiziamente) fornitore della merce posto che: - la merce era stata acquistata direttamente, dai fornitori comunitari appartenenti tutti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( rispetto ai quali, oltre all’inesistenza della sede legale, all’omissione delle scritture contabili obbligatorie, al mancato versamento di imposte dal 2010, all’omissione delle dichiarazioni fiscali peril 2012; alla mancanza di lavoratori dipendenti, la costituzione della società nel 2008 con oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; la modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, diautoveicoli); -gli acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuati da [OSCURATO:PERSONA],in sospensione d’imposta, per la maggior parte ( 98,58% per il 2011 e 95,65% per il 2012) da fornitori residenti facenti tutt i capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -la rivendita dei beni “sottocosto” (perché scorporato dall’Iva) e l’omissione da parte del versamento dell’Iva dovuta, incassata dagli acquirenti; -il ricevimento dei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, il versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario.

Si tratta di elementi tipici (che davano luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l’inversione dell’onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile; questi elementi, invece, sono stati (illegittimamente) trascurati dalla CGT, con il conseguente errore di diritto, correttamente censurato dall'Agenzia ricorrente; peraltro, il giudice di appello, hacomunque ritenuto l’estraneità della contribuente alla frode facendo riferimento all’elemento dell’emersa, tramite perizia giurata, “conformità dei prezzi di acquisto delle autovetture a quelli di mercato” benchè dalla stessa sentenza impugnata (pag. 3) si evincesse che la congruità dei prezzi fosse stata stimata con riguardo a quelli versati “comprensivi di Iva” alla luce delle valutazioni indicate da Eurotax per gli autoveicoli nuovi, del prezzo mediamente praticato per quelle del settore Fleet e Km.0, nonchè delle valutazioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] per quelle usate laddove la contestazione dell’Ufficio aveva posto in rilievo l’elemento sintomatico della consapevolezza della frode costituito dalla rivendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] “sottocosto” (scorporato dall’Iva) omettendo il versamento dell’Iva incassata.

In ogni caso, va ribadito che l’inesistenza di un dimostrato vantaggio concretava un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode.

Quanto, invece alle altre società cedenti ( [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione) il giudice di appello ha genericamenteaffermato che “ dalle fatture di ac qu isto e dai documenti di trasporto dovessero ritenersi provati gli acquisti di autoveicoli” e “che gli stessi [erano stati] prelevati dalle relative sedi delle società inquisite e trasportate alla sede della società ricorrente e che,quindi, erano soggetti operanti a tutti gli effetti con proprie strutture con una sede e dei dipendenti“; e che , in particolare, per quanto riguardava la società [OSCURATO:SOCIETA] “la stessa era stata soggetta a una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza rilevando la regolarità della posizione fiscale così come la tenuta dei registri contabili obbligatori e degli adempimenti fiscali”.

Né, a fronte del p.v.c.dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio, e alla affermata operatività delle stesse con una sede e dei dipendenti,non ha tenuto conto che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti e che per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso e più in particolare che «In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore» (Cass.,5 luglio 2024, n. 18420; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass., 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., 3 luglio 2014, n. 15191); dall’altro, dando rilievo ad elementi –quale quello della consegna delle auto e della regolarità contabile delle operazioni- irrilevanti poichè la consegna della merce costituisce circostanza pienamente compatibile con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente e la regolarità contabile delle operazioni è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915; Cass. sez. 5, n. 25192 del 2022).

Il procedimento logico-valutativo seguito dalla CGT non è, dunque, coerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorio come regolato dall’art. 2697 cod. civ. e con le regole di governo delle prove presuntive, poste dagli artt.2727 e 2729 cod. civ., nei limiti in cui questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, può controllare tale processo (Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541). 3.In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto - e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 11352 del ruolo generale dell’anno 202 5 , proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per lacassazione della sentenzan. 3988/28/2024, della Corte di Giustizia di II grado della Puglia, depositata in data 26.11.2024,non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di D avermobile s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore,avverso la sentenza n. 826/03/2018 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, a seguito di p.v.c. dell’Agenzia delle entrate- Antifrodi di Roma, aveva, per quanto di interesse, ripreso l’Iva indebitamente detratta, per il 2012, in relazione a fatture emesse da fornitori ritenuti c.d. cartiere ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione), afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovettureimmatricolate in Italia, operando le società cedenti, in base ai riscontri dell’Ufficio, come “soggetti interposti”(missing trader), acquirenti, a loro volta, in sospensione di imposta, attraverso l’indebito utilizzo di lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatori abituali, da società tutte appartenenti al [OSCURATO:SOCIETA]. (primi cedenti) e omettendo i versamenti dell’ Iva incassata in modo tale da vendere “sottocosto”le auto a [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente finale). 2. Si è costituita, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CGT rigettato l’appello dell’Agenzia con una motivazione sostanzialmente inesistente avendo omesso di indicare la correlazione esistente tra gli elementi probatori ritenuti decisivi per la formazione del convincimento. In particolare, la CGT non avrebbe indicato gli elementi probatori in base ai quali aveva ritenuto incontrovertibili le operazioni di acquisto contestate dall’Ufficio né avrebbe evidenziato-ammettendo quantomeno per la società cedente [OSCURATO:PERSONA] la totale assenza di struttura operativa e imprenditoriale- la ragione per la quale i plurimi elementi presuntivi addotti dall’Agenzia sulla base del p.v.c. del 12.9.2014 dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio, richiamato nel p.v.c. del 28 ottobre 2014 redatto a carico della contribuente (per quanto riguardava la società cedenteDiamante [OSCURATO:SOCIETA]. l’inesistenza della sede legale, l’omissione delle scritture contabili obbligatorie, il mancato versamento di imposte dal 2010, l’omissione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2012;la mancanza di lavoratori dipendenti; costituzione della società nel 2008 e oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autoveicoli; acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuat i, per la maggior parte - 98,58% per il 2011 e 95,65% per il 2012 -da società facenti tutte capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in sospensione d’imposta , in seguito alla presentazione difalse lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatore abituale; rivendita delle auto “sottocosto” (perché scorporato dell’IVA), , omettendo di versare l’Iva dovuta, incassatadagli acquirenti; ricevimento dei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario;per quanto riguardava le società cedenti [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il carattere di soggetti interposti-missing trader-tra i primi cedenti e gli acquirenti finali, esistenza soltanto sotto il profilo formale-iscrizione CCIAA e possesso di partita Iva- non s ostanziale, stante la reale attività di soggetti emittenti fatture per prestazioni effettuate tra soggetti diversi)non fossero sufficienti a fondare la prova dell’assenza di buona fede in capo alla società. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599). Nella sentenza impugnata,in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado (pur richiamando indebitamente i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti in luogo di quelle soggettivamente inesistenti) ha osservato che: 1) le operazioni di acquisto degli autoveicoli erano effettivamente avvenute come rappresentato nelle fatture emesse con consegna degli stessi dalle sedi delle società cedenti, quali soggetti “operanti a tutti gli effetti”, a quella della società contribuente (“oltre alle fatture e ai documenti di trasporto che provano gli acquisti di autoveicoli gli stessi automezzi venivano prelevati dalle relative sedi delle società inquisite e trasportati alla sede della società ricorrente, quindi erano soggetti operan ti a tutti gli effetti con proprie strutture, una sede e dei dipendenti”); 2) soltanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava essere del tutto “inesistente” sia nella predisposizione delle scritture contabili che nell’omissione delle dichiarazioni fiscali, ma l’Agenzia non aveva dedotto, anche in via presuntiva, elementi oggettivi dai quali potere desumere che [OSCURATO:SOCIETA] fosse a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la sostanziale inesistenza della cedente; in particolare, l’Agenzia aveva soltanto rappresentato che, dai controlli effettuati in anagrafe tributaria, era risultato chela cedente [OSCURATO:PERSONA] srl, negli anni oggetto di verifica ed in quelli precedenti, non aveva mai registrato contratti di affitto relativi al deposito di autovetture da destinare alla vendita, ciò in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori da [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale, nonchè legale rappresentante nell'anno d'imposta 2012 della [OSCURATO:SOCIETA] "che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino al deposito della società [OSCURATO:PERSONA]”; 3) per quanto riguardava la cedente [OSCURATO:SOCIETA]., da una verifica fiscale della GDF, era emersa la regolarità della tenuta dei registri contabili obbligatori e degli adempimenti fiscali per cui la contribuente non poteva conoscere il meccanismo fraudolento contestato; 4) quanto agli acquisti da [OSCURATO:PERSONA] srl- unica società risultata del tutto “inesistente” - la contribuente non avrebbe mai potuto essere a conoscenza della frode fiscale commessa e dell’utilizzo delle lettere di intento non veritiere considerato che aveva dimostrato, con perizia giurata, la conformità dei prezzi di acquisto (comprensivi di Iva) a quelli di mercato (alla luce delle valutazioni indicate da Eurotax per gli autoveicoli nuovi, del prezzo mediamente praticato per quelle del settore Fleet e Km.0, nonchè delle valutazioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] per quelle usate). Orbene, per quanto stringata e al di là della correttezza delle argomentazioni svolte, la motivazione è idonea a disvelare l’iter logico- giuridico seguito dal giudice, non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 21, comma 4, del DPR n. 633/72, per avere confermato l’illegittimità dell’impugnato avviso fondando la decisione su elementi irrilevanti (regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, effettiva consegna della merce, assenza di un vantaggio derivante dalla rivendita delle merci) ai fini della prova da parte della contribuente della sua buona fede, senza valutare complessivamente gli elementi presuntivi (concernenti la qualità degli intermediari con i quali erano state intrattenute le operazioni ; l’acquisto da parte delle società c edenti degli autoveicoli da società tutte facenti capo al [OSCURATO:PERSONA].p.a., in sospensione di imposta, con l’utilizzo di false lettere d’intento, l’omissione del versamento dell’Iva dovuta ela rivendita a [OSCURATO:SOCIETA]. dei beni a un prezzo inferiore a quello di mercato; la tempistica e la modalità dei pagamenti; etc.) forniti dall’Ufficio sulla base delle risultanze del p.v.c. dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio atti a dimostrare non solo la fittizietà soggettiva delle cedenti ma anche la consapevolezza della frode in capo alla contribuente-cessionaria. 2.1. Il motivo è fondatoper le ragioni di seguito indicate. 2.2. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C - 101/16 e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Sez.5, Ordinanza n. 13324 del 2025; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851). 2.3.Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell'onere della prova occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo, sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente; inoltre, la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). 2.4.Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, C- 439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C- 142/11; Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14). 2.4.Sul «tipo» di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova «certa» e incontrovertibile e che l’onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva inun'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490). 2.5.In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda, possono costituire elementi di rilevanza sintomatica: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell'eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati in contanti; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). 2.6.Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., 16 novembre 2021, n. 34531). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass., 27 settembre 2022, n. 28165). 2.7.Ed invero, l’operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719). In tal caso, infatti, come evidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426). In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dalla massa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369). 2.8. Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto, per l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti, dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Sez.5, Ordinanza n. 13324 del 19/05/2025; Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591). 2.9.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto -secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto», stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369). Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949). Nessun rilievo assume, poi, la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., dicembre 2019, n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192). 2.10. Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente» (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode» (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018; Cass. n. 13324 del 2025). 2.11.Tanto premesso, nella vicenda in esame, la CGT di II grado non ha fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. Il giudice di appello, nella specie, a fronte della contestazione circa l’indebita detrazione Iva da parte della contribuente in relazione a fatture emesse da societàritenute c.d. cartiere ([OSCURATO:SOCIETA]" in liquidazione -"[OSCURATO:PERSONA] srl" - "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.sas"), che, nel 2012 , si eranofittiziamente interpost e ( missing trader ) negli acquisti di autoveicoli – operando in sospensione d’imposta attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni d’intento,e senza versamento dell’iva dovuta - tr a i cedenti primari (fornitori residenti appartenenti tutti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e l’acquirente effettivo ( [OSCURATO:SOCIETA] ) , ha escluso che l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare la conoscenza e/o conoscibilità della frode Iva da parte della società contribuente: 1) quanto alla cedente [OSCURATO:PERSONA] svalutando, in primo luogo,l’elemento dellapur riconosciuta fittizietà della società (“ del tutto inesistente sia nella predisposizione delle scritture contabili che nell’omissione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti”) sebbene, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare (acquisto delle merce da parte della società contribuente direttamente dai fornitori appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la società cartiera [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria sulla conoscibilità da parte della contribuente della partecipazione ad una frode Iva fosse soddisfatto dalla dimostrazione della fittizietà del soggetto interposto e dalla conseguente immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti; peraltro , ritenendo che l’unico elemento offerto dall’Amministrazione dal quale desumere la consapevolezza della frode da parte della contribuente fosse quello emerso dai controlli effettuati in Anagrafe tributaria della mancata registrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei contratti di affitto relativi al deposito di autovetture da destinare alla vendita (in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori da [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale, nonchè legale rappresentante nell'anno d'imposta 2012 della [OSCURATO:SOCIETA] "che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino al deposito della società [OSCURATO:PERSONA]”). Tuttavia, ha ritenuto tale esito senza considerare che, come si evince dal ricorso per cassazione(pag. 21 e segg.), l’Ufficio aveva posto in evidenza elementi obbiettivi e specificidesunti dalle risultanze delle indagini di cui al p.v.c. dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio , che, consentendo di sospettare l’esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera delle emittenti le fatture, dovevano indurre la società contribuente – usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta -ad assumere le opportune informazioni sull’effettiva esistenza del soggetto (fittiziamente) fornitore della merce posto che: - la merce era stata acquistata direttamente, dai fornitori comunitari appartenenti tutti al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( rispetto ai quali, oltre all’inesistenza della sede legale, all’omissione delle scritture contabili obbligatorie, al mancato versamento di imposte dal 2010, all’omissione delle dichiarazioni fiscali peril 2012; alla mancanza di lavoratori dipendenti, la costituzione della società nel 2008 con oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; la modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, diautoveicoli); -gli acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuati da [OSCURATO:PERSONA],in sospensione d’imposta, per la maggior parte ( 98,58% per il 2011 e 95,65% per il 2012) da fornitori residenti facenti tutt i capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -la rivendita dei beni “sottocosto” (perché scorporato dall’Iva) e l’omissione da parte del versamento dell’Iva dovuta, incassata dagli acquirenti; -il ricevimento dei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, il versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario. Si tratta di elementi tipici (che davano luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l’inversione dell’onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile; questi elementi, invece, sono stati (illegittimamente) trascurati dalla CGT, con il conseguente errore di diritto, correttamente censurato dall'Agenzia ricorrente; peraltro, il giudice di appello, hacomunque ritenuto l’estraneità della contribuente alla frode facendo riferimento all’elemento dell’emersa, tramite perizia giurata, “conformità dei prezzi di acquisto delle autovetture a quelli di mercato” benchè dalla stessa sentenza impugnata (pag. 3) si evincesse che la congruità dei prezzi fosse stata stimata con riguardo a quelli versati “comprensivi di Iva” alla luce delle valutazioni indicate da Eurotax per gli autoveicoli nuovi, del prezzo mediamente praticato per quelle del settore Fleet e Km.0, nonchè delle valutazioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] per quelle usate laddove la contestazione dell’Ufficio aveva posto in rilievo l’elemento sintomatico della consapevolezza della frode costituito dalla rivendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] “sottocosto” (scorporato dall’Iva) omettendo il versamento dell’Iva incassata. In ogni caso, va ribadito che l’inesistenza di un dimostrato vantaggio concretava un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode. Quanto, invece alle altre società cedenti ( [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione) il giudice di appello ha genericamenteaffermato che “ dalle fatture di ac qu isto e dai documenti di trasporto dovessero ritenersi provati gli acquisti di autoveicoli” e “che gli stessi [erano stati] prelevati dalle relative sedi delle società inquisite e trasportate alla sede della società ricorrente e che,quindi, erano soggetti operanti a tutti gli effetti con proprie strutture con una sede e dei dipendenti“; e che , in particolare, per quanto riguardava la società [OSCURATO:SOCIETA] “la stessa era stata soggetta a una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza rilevando la regolarità della posizione fiscale così come la tenuta dei registri contabili obbligatori e degli adempimenti fiscali”. Né, a fronte del p.v.c.dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] della DR del Lazio, e alla affermata operatività delle stesse con una sede e dei dipendenti,non ha tenuto conto che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti e che per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso e più in particolare che «In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore» (Cass.,5 luglio 2024, n. 18420; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass., 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., 3 luglio 2014, n. 15191); dall’altro, dando rilievo ad elementi –quale quello della consegna delle auto e della regolarità contabile delle operazioni- irrilevanti poichè la consegna della merce costituisce circostanza pienamente compatibile con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente e la regolarità contabile delle operazioni è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915; Cass. sez. 5, n. 25192 del 2022). Il procedimento logico-valutativo seguito dalla CGT non è, dunque, coerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorio come regolato dall’art. 2697 cod. civ. e con le regole di governo delle prove presuntive, poste dagli artt.2727 e 2729 cod. civ., nei limiti in cui questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, può controllare tale processo (Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541). 3.In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto - e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Cort
Sentenza Cassazione n. 06707/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris