CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 17014/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/11/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FrancescaCeroni che ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Il Tribunale di Bologna, con sentenza assunta all’esito di giudizio abbreviato, hariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui agli artt.186,comma 2, lett.c) e 2 sexies D.Lgs. 20/04/1992 n.285 e lo ha condannato alla pena digiustizia, disponendo altresì nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida per la durata di un anno.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte di Appello di Bologna deducendo violazione di leggerelativamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, che assumemodulata in violazione dell’art.186, comma 2 lett.c) ultima parte C.d.S. che prevede ilraddoppio della durata nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di terzi, come era statoaccertato nel corso del giudizio.3.Il ricorso deve essere accolto.Invero il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. art.186,comma 2 lett.c) C.d.S. dal cui accertamento consegue l’applicazione della sanzioneamministrativa della sospensione della patente di guida nella misura compresa tra unanno e due anni. Lo stesso capo di imputazione e la motivazione della sentenzaimpugnata danno atto, senza che la circostanza abbia formato oggetto dicontestazione, che il veicolo alla cui guida si era posto l’imputato in stato di ebbrezzaalcolica risultava di proprietà di terzi, di talchè il giudice avrebbe dovuto procedere alraddoppio della sanzione amministrativa accessoria, mentre la durata della sanzioneapplicata (nella misura di un anno) è inferiore alla misura minima (di due anni)prevista sulla base della disciplina di cui all’art.186, comma 2 lett.c) ultima parteC.d.S.4. Ricorre pertanto la violazione di legge denunciata dal P.G. ricorrente cheintegra altresì specifica declinazione di illegalità, per difetto, della misura dellasanzione amministrativa accessoria applicata dal giudice, la quale è rilevabile nelgiudizio di cassazione anche nel caso in cui non abbia formato oggetto dei motivi diappello operando, anche con riferimento alle sanzioni amministrative, il principio dilegalità, sancito dall'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. 4 -n. 36917 del 06/11/2025, Tomasi, Rv. 288793-02; Sez.Un., n.21369 del 26/09/2019,Melzani, Rv. 279349 – 01, in ipotesi di ricorso avverso sentenza di applicazione dellapena).5. Deve essere pertanto pronunciato l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186, comma 2,lett.c) C.d.S, annullamento che può essere disposto senza rinvio dal momento che lasanzione era stata fissata nel minimo legale (senza raddoppio) mentre l’adeguamentodella stessa (mediante raddoppio) non determina alcun esercizio di poterediscrezionale in capo al giudice di legittimità, trattandosi di mera operazionearitmetica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che rideterminanella misura di anni due.Così deciso a Roma l’8 aprile 2026Il consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]