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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17786/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che CASTELLANO Claudio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Savona ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con quella di cui ai reati, ritenuti più gravi, giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Savona, irrevocabile il 12/5/2023 (arresto del 30/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 corrftna 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] DEPOS;[OSCURATO:PERSONA] 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che CASTELLANO Claudio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Savona ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con quella di cui ai reati, ritenuti più gravi, giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Savona, irrevocabile il 12/5/2023 (arresto del 30/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 corrftna 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] DEPOS;[OSCURATO:PERSONA] 2024
Sentenza Cassazione n. 17786/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris