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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14706/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, omettendo di confrontarsi con le puntuali argomentazioni impiegate per escludere l'occasionalità della condotta (in relazione all'invocata tenuità del fatto), nonché la sussistenza dei presupposti per riconoscere la recidiva ed escludere il giudizio di equivalenza, implicitamente dedotte dal curriculum criminale del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere ensore Il P en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, omettendo di confrontarsi con le puntuali argomentazioni impiegate per escludere l'occasionalità della condotta (in relazione all'invocata tenuità del fatto), nonché la sussistenza dei presupposti per riconoscere la recidiva ed escludere il giudizio di equivalenza, implicitamente dedotte dal curriculum criminale del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere ensore Il P en
Sentenza Cassazione n. 14706/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris