CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1982
Cassazione n. 01577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1982 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28922/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, ha confermato l' affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione stante l'assenza di elementi idonei a comprovare la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti; b. violazione di legge e vizio motivazione quanto al riconoscimento della contestata recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo è generico aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti ai processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che il ricorrente responsabile di tutti i reati contestati per come emerso sulla scorta delle risultanze istruttorie comprovanti la piena consapevolezza da parte dell'imputato trovato nella disponibilità di merce contraffatta. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure, suddette essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha confermato quanto argomentato dal giudici di primo grado in ordine al fatto che i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci