CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n.7 cod. pen. commesso il 15 gennaio 2021 sottraendo merci dai banchi di vendita di un supermercato «Esselunga» e portandosi all'uscita del negozio senza aver provveduto al pagamento. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 cod. pen. Sostiene che tale aggravante avrebbe dovuto essere esclusa, sia in ragione del complesso sistema di controlli predisposto dalla società (con personale, sistemi di ripresa video, sistemi di sicurezza apposti sui prodotti con rilevamento ai varchi) sia perché la ipotizzata esposizione alla pubblica fede non sarebbe affatto imposta dalla necessità, trattandosi di una scelta commerciale determinata da fini di lucro. Rilevato che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'aggravante osservando che l'esposizione della merce su banchi di esposizione è funzionale alle modalità di vendita proprie di un grande magazzino, sicché in questo tipo di esercizi commerciali, i beni sono esposti alla pubblica fede "per consuetudine", ipotesi espressamente prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Rilevato che, per giurisprudenza costante, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza quando non si accompagni ad esso un sistema idoneo ad impedire l'azione criminosa (fra le tante: Sez.2, n. 2724 del 26/11/2015, dep.2016, Rv. 26580801). Rilevato, infatti, che «sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. — "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663). Ritenuta la manifesta infondatezza e, dunque, l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il