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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41020/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha riformato parzialmente la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di furto, prosciogliendolo per uno di essi per prescrizione e confermando, invece, la condanna per il furto di un'autovettura (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente).

Considerato che il ricorso — che denunzia contraddittorietà della motivazione — è manifestamente infondato giacché insiste su un presunto errore, peraltro non documentato, nell'individuare i rapporti di parentela tra gli autori del fatto, errore che, quand'anche esistente, non inficerebbe il tessuto motivazionale della sentenza impugnata; quest'ultimo, infatti, è fondato sul ritrovamento del telefonino di [OSCURATO:PERSONA], di cui non erano mai stato denunziati furto o smarrimento, sul luogo del delitto e non già sui predetti rapporti di parentela.

Peraltro, quanto a quello con [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi che l'indicazione iniziale di Rocky a pag. 2 sia un errore, perché successivamente la Corte di merito parla solo di Robin, non ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha riformato parzialmente la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di furto, prosciogliendolo per uno di essi per prescrizione e confermando, invece, la condanna per il furto di un'autovettura (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente). Considerato che il ricorso — che denunzia contraddittorietà della motivazione — è manifestamente infondato giacché insiste su un presunto errore, peraltro non documentato, nell'individuare i rapporti di parentela tra gli autori del fatto, errore che, quand'anche esistente, non inficerebbe il tessuto motivazionale della sentenza impugnata; quest'ultimo, infatti, è fondato sul ritrovamento del telefonino di [OSCURATO:PERSONA], di cui non erano mai stato denunziati furto o smarrimento, sul luogo del delitto e non già sui predetti rapporti di parentela. Peraltro, quanto a quello con [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi che l'indicazione iniziale di Rocky a pag. 2 sia un errore, perché successivamente la Corte di merito parla solo di Robin, non ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso