CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'offensività, del dolo, alla mancata applicazione della scrinninante putativa è. manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in luce la reiterata violazione della misura cautelare imposta, là dove la stessa è stata realizzata omettendo consapevolmente di fare rientro in orario in abitazione nonostante l'ampia fascia di tempo in cui era stato autorizzato ad uscire di casa, senza mai giustificare tali condotte con le dedotte crisi di ansia o prospettando particolari necessità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte territoriale evidenziato, da un canto, che le allegazioni della difesa avrebbero trovato considerazione in ordine alla determinazione della pena base, non sussistendo, dall'altro, ulteriori ragioni da valorizzare per la riduzione attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso