CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che i motivi proposti sono generici denunciando censure del tutto eccentriche rispetto al contenuto dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile una istanza volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione con revoca della pena dell'ergastolo per l'omessa indicazione delle violazioni da unificare, il ricorrente oppone vizi di violazione di legge, anche costituzionale, riferiti in via esclusiva alla pena dell'ergastolo già inflitta a condannato ed in corso di esecuzione dolendosi dell'impossibilità di ridurla ex art. 78 cod. pen. ostandovi il disposto dell'art. 72 cod. pen. A quest'ultimo proposito deve essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, per conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale e, dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656; Sez.1, n. 43711 del 24/09/2015, A, Rv.265074). In senso analogo - e per la manifesta infondatezza della questione posta - si è anche annotato che con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolo ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre, non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez.1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv.253430). La questione di costituzionalità proposta è stata, del resto, già affrontata dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 168 del 27 aprile 1994) che ha respinto i temi prospettati. Richiamando la costante posizione assunta sul tema della coerenza dell'ergastolo con la finalità rieducativi della pena, prescritta dall'art. 27, comma 3, Cost. (sentenze n. 264 del 1974; n. 306 del 1993; n. 282 del 1989; n. 107 del 1980; n. 179 del 1973 e n. 12 del 1966) , la Consulta ha ricordato che "avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena, il precetto TV)'' f4 costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale.., ma anche altre misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento da comprovarsi da parte del giudice.. Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa dell'ergastolo che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930". Ha concluso che i correttivi apportati dal legislatore hanno "progressivamente finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità" della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma