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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02513/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] à,(10 p‹,ré- Yfls, nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con assorbimento del ricorso dell'imputato; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento dei motivi del proprio ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 settembre 2020, il G.u.p. del Tribunale di Paola, in esito a rito abbreviato, dichiarava Massimo PEPE colpevole del delitto di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO (capo a), nonché dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo aggravati ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. (capo b) e, riconosciuto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (inclusa la recidiva), applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di otto anni di reclusione, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, con liquidazione di una provvisionale di euro 10.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO.

1.1. L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si basava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da altre persone presenti ai fatti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, Arben DAJANI, Francesco PERILLO e Carmine PEPE), corroborate dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dal contenuto dei filmati della videosorveglianza e dalla documentazione medica.

Tali risultanze investigative permettevano di addivenire alla seguente e incontestata ricostruzione dei fatti.

Intorno alle ore 6.00 del 28 ottobre 2019, mentre si trovava all'interno del bar 'Arenile' nel comune di Scalea insieme al padre, al fratello e a un amico, [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO veniva a diverbio con Carmine PEPE, per poi ingaggiare con lui una violenta colluttazione.

Successivamente, alle ore 13.00 circa, Massimo PEPE, fratello di Carmine, raggiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO presso il mercato di Scalea, esplodeva tre o quattro colpi di pistola calibro 9, ad altezza d'uomo, al loro indirizzo, senza riuscire a colpirli. [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, che aveva assistito alla scena, tentava, quindi, di avvicinarsi al PEPE con l'intento di disarmarlo, ma costui, dopo aver esploso due colpi andati a vuoto, con un terzo colpo attingeva, da breve distanza, il MAIORINO alla gamba destra, per poi ferirlo, con un quarto colpo, anche alla coscia sinistra.

La relazione del consulente medico-legale incaricato dal P.M. evidenziava, nell'arto inferiore destro della vittima, "frattura completa del 1/3 prossimale della diafisi del perone e del margine tibiale antero-laterale" e, nell'arto inferiore sinistro, "frattura 'a tunnel' del 1/3 inferiore della diafisi del femore e lesione lacero-contusiva dell'arteria poplitea" che richiese "intervento di by-pass femoro-femorale con safena autologa invertita".

In base alle emergenze disponibili, il primo giudice ravvisava, nella condotta dell'imputato culminata nel duplice ferimento della persona offesa, gli estremi del tentato omicidio.

2. Con sentenza resa in data 3 giugno 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del G.u.p. dì Paola, esclusa l'aggravante dei futili motivi e riqualificato il fatto di cui al capo a) nel reato di lesioni personali gravi ed aggravate dall'uso di arma da sparo, rideterminava la pena inflitta in sette anni, un mese e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la decisione impugnata.

2.1. La Corte d'appello giudicava, in primo luogo, fondata la censura principale relativa alla qualificazione giuridica del fatto, non reputando possibile affermare con certezza la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti dell'idoneità e univocità degli atti e dell'animus necandi.

L'assenza del dolo omicidiario e la conseguente impossibilità di qualificare il fatto come tentato omicidio erano dimostrate dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Arben DAJANI, nonché dalla consulenza tecnica del P.M. e dalle consulenze di parte, tutte convergenti nell'affermare che i colpi di pistola, esplosi a distanza ravvicinata e con una traiettoria obliqua dall'alto verso il basso, erano stati indirizzati verso gli arti inferiori.

Alla stessa conclusione si poteva pervenire, ricorrendo ad un argomento logico: atteso che i colpi erano stati esplosi a distanza ravvicinata, se il PEPE avesse voluto uccidere la persona offesa, non avrebbe di certo mirato alle gambe, né si sarebbe allontanato dal luogo dell'aggressione dopo il ferimento, ben potendo, in quei frangenti, infliggere il colpo mortale alla vittima, ormai accasciata a terra.

Tali elementi deponevano a favore della riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali gravi ed aggravate dall'uso della pistola.

2.2. Andava disattesa, invece, la censura relativa alla possibile configurabilità della scriminante della legittima difesa, in assenza di elementi di riscontro relativi alla prospettata presenza di una chiave a croce nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO e tenuto conto del fatto che era stato il PEPE, per primo, ad esplodere dei colpi d'arma da fuoco verso il padre e il fratello della persona offesa.

2.2.1. Avendo escluso la sussistenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, conseguentemente i giudici del gravame negavano anche la configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa.

2.3. La Corte territoriale riteneva parzialmente fondato il terzo motivo di gravame, relativo alle circostanze aggravanti contestate per i reati di cui al capo a) e al capo b), escludendo, per il tentato omicidio, la configurabilità, dei futili motivi e confermando, per il reato in materia di armi, la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. 2.4.

In relazione all'ultimo motivo di appello, i giudici dell'impugnazione ritenevano infondata la censura concernente la recidiva, per avere il PEPE dimostrato, con i reati giudicandi, valutati in relazione ai precedenti, una più accentuata pericolosità sociale, desumibile dall'intensità del dolo (dimostrata dall'esplosione di plurimi colpi d'arma da fuoco), dal grado di offensività della condotta, dalla non occasionalità della ricaduta e dall'esigua distanza temporale tra i fatti in contestazione e le precedenti condanne.

2.4.1. In conseguenza dell'avvenuta riqualificazione del fatto di cui al capo a) e dell'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, la Corte di merito, confermato il giudizipdi equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, individuata la pena base per il più grave reato di cui agli artt. 583-585 cod. pen. sub capo a) in anni otto di reclusione, aumentata di un terzo per la continuazione ex art. 81, comma 4, cod. pen. a dieci anni e otto mesi di reclusione ed operata la riduzione per il rito, rideterminava la pena inflitta all'imputato in sette anni, un mese e dieci giorni di reclusione.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito avrebbero dedotto l'asserito difetto di animus necandi - con la conseguente erronea riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali gravi ed aggravate dall'uso di armi - dal solo dato della traiettoria dei colpi che attinsero il MAIORINO agli arti inferiori, omettendo di effettuare una valutazione globale e complessiva delle ulteriori emergenze probatorie.

Ad avviso del Procuratore ricorrente, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva omesso di valutare plurimi convergenti indicatori del dolo di omicidio: a) l'utilizzo di un'arma da sparo; b) la pluralità e reiterazione dei colpi esplosi; c) la distanza ravvicinata e la posizione frontale del PEPE rispetto alla persona offesa; d) le parti del corpo attinte (con particolare riferimento all'arteria femorale sinistra); e) la gravità delle ferite rilevate (che avevano provocato un indebolimento permanente dell'organo circolatorio e dell'organo statico- deambulatorio); f) il movente di vendetta; g) la preesistente conflittualità tra il nucleo familiare dei MAIORINO e i fratelli PEPE, dovuta a ragioni di concorrenza nell'attività di vendita ambulante e ad un prestito di denaro concesso dall'imputato alla persona offesa.

Avrebbero, inoltre, dovuto essere apprezzati il comportamento post delictum tenuto dal PEPE - che era fuggito continuando ad impugnare la pistola per dissuadere eventuali inseguitori - nonché le condizioni di tempo e di luogo e la concreta dinamica dell'aggressione, avvenuta con l'esplosione di ben otto colpi di pistola in pieno giorno e in un luogo affollato; in particolare, dopo aver sparato quattro colpi ad altezza d'uomo nella direzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, pronunciando la frase "vi devo uccidere tutti e tre", il PEPE aveva esploso altri quattro colpi all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, esternando, ad alta voce, il suo compiacimento con le parole "ho fatto".

Orbene, a fronte di tutti gli elementi sopra citati, la Corte d'appello aveva valorizzato il solo dato della direzione dei colpi esplosi verso gli arti inferiori, effettuando una lettura parziale del compendio probatorio ed incorrendo così nel vizio di motivazione, nonché nella violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Ad avviso del Procuratore Generale, avendo desunto la mancanza di animus necandi dall'assenza di una prova certa circa l'univoca direzione dei colpi d'arma da fuoco a cagionare l'evento morte, i giudici del gravame avevano, anche, confuso l'aspetto oggettivo dell'idoneità ed univocità degli atti con l'elemento soggettivo del dolo del tentativo; invero, la trettoria obliqua dei colpi esplosi avrebbe potuto essere determinata da fattori esterni non ril anti ai 711 6'5 fini dell'individuazione del dolo d'omicidio (a titolo esemplificativo, la concitazione del momento, il progressivo avvicinamento della vittima durante la sparatoria, un errore nella mira, un errato calcolo della distanza).

Peraltro, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, prima di ferire il MAIORINO agli arti inferiori, il PEPE aveva esploso altri due colpi ad altezza d'uomo e non indirizzati alle gambe.

La persistenza del proposito criminoso - idonea a configurare Vanimus necandi quanto meno nelle forme del dolo alternativo - sarebbe dimostrata anche dalla repentina successione dei quattro colpi d'arma da fuoco, tutti esplosi senza interruzioni, anche mentre la vittima si avvicinava al PEPE.

Da ultimo, il Procuratore Generale censura l'argomento logico secondo cui l'assenza del dolo omicidiario sarebbe stata desumibile dalla mancata esplosione di ulteriori colpi mortali allorché la vittima era accasciata a terra; tale ragionamento della Corte di merito faceva leva su un'asserita desistenza volontaria ex art. 56, terzo comma, cod. pen., che, tuttavia, nel caso di specie non era configurabile, in quanto si era in presenza di un tentativo "compiuto", quindi, punibile.

4. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro distinti motivi, tutti concernenti il trattamento sanzionatorio.

4.1. Difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena base e degli aumenti.

Si duole il ricorrente che la Corte d'appello abbia irrogato una sanzione prossima al massimo edittale - peraltro non molto diversa da quella stabilita dal primo giudice, malgrado l'avvenuta derubricazione nel reato di lesioni personali gravi - senza fornire una motivazione dettagliata, ma limitandosi a richiamare, con una mera clausola di stile, le gravi modalità del fatto e la circostanza che due dei quattro colpi di pistola fossero diretti agli arti inferiori.

Sul punto, si assume che la condotta in esame avrebbe rappresentato un fatto di ordinaria gravità, considerato che il PEPE, pur potendo infierire ulteriormente sulla vittima accasciata a terra, decise, viceversa, di allontanarsi, per poi confessare spontaneamente la commissione del reato.

4.2. Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.99 cod. pen.

Si critica la motivazione nella parte in cui ha confermato la sussistenza della recidiva attraverso il mero richiamo ad elementi del tutto neutri e inidonei a giustificare una valutazione di maggiore pericolosità sociale del ricorrente; in particolare, i precedenti del PEPE sarebbero assai risalenti e non avrebbero alcuna rilevanza rispetto al nuovo delitto commesso.

4.3. Difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.Nel confermare il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare, nell'ottica di un più favorevole giudizio di bilanciamento, il corretto comportamento processuale del ricorrente, concretizzatosi nella spontanea presentazione alla polizia giudiziaria e nell'ammissione degli addebiti.

Sostiene il difensore del ricorrente che, nel caso di specie, non sarebbe stato applicabile l'art. 69, quarto comma, cod. pen., atteso che, secondo la giurisprudenza, il divieto di prevalenza stabilito nella norma in esame può operare solo ove il giudice ritenga di disporre in concreto l'aumento per la recidiva o nei casi di recidiva reiterata obbligatoria, fattispecie, quest'ultima, ormai espunta dal sistema per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015.

In subordine, in caso di conferma del suddetto giudizio di equivalenza, il difensore del ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica, deducendo che sarebbero estensibili anche alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. le considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2021, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui esclude la possibile prevalenza dell'attenuante ad effetto comune prevista dall'art. 116 cod. pen., per incompatibilità con i principi di proporzionalità e di uguaglianza.

4.4. Difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione all'art. 69 cod. pen., con conseguente illegalità della pena.

Ci si duole, in ricorso, che la Corte d'appello abbia erroneamente individuato la pena base facendo riferimento alla cornice edittale di cui all'art. 583 cod. pen. (circostanza aggravante del reato di lesioni semplici ex art. 582 cod. pen.) ed abbia illegittimamente operato l'ulteriore aumento di un terzo per l'aggravante dell'uso di arma da sparo ex art. 585 cod. pen.

L'illegalità della pena sarebbe evidente, in quanto i giudici del gravame, dopo aver confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, lungi dall'effettuare tale bilanciamento solo rispetto alla recidiva, avrebbero dovuto ricomprendervi, per il carattere unitario del giudizio di bilanciamento, anche le due aggravanti di cui agli artt.583 e 585 cod. pen. contestate a seguito della riqualificazione del fatto, con le relative conseguenze in termini di determinazione della pena e di individuazione del reato più grave. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, incentrato esclusivamente sulla contestata (ri)qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato nell'alveo della fattispecie tipica delle lesioni personali gravi e aggravate dall'uso dell'arma (anziché in quella di tentato omicidio, ritenuta dal primo giudice), è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Occorre premettere che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell' "animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso e alle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza; fra gli indicatori sintomatici del dolo di omicidio sono, in particolare, annoverati, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, la gravità delle lesioni inferte (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, n. 30466 del 7/7/2011, Miletta e altro, Rv. 251014); l'apprezzamento dell'idoneità dell'azione in concreto non deve essere, naturalmente, condizionato dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento (Sez. 1, n. 39293 del 23/9/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339).

Va, inoltre, rammentato che, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della su ssistenza del reato è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Sez. 5, n. 23618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ganapini, Rv. 266915); anche il dolo alternativo, quale forma di dolo diretto, è, quindi, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402).

3. Venendo alla questione centrale posta dal ricorso della parte pubblica, va richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 24173 del 5/4/2022, Rusu, Rv. 283390; vedi anche, tra le decisioni precedenti conformi, Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881).

4. Alla luce dei richiamati principi, deve giudicarsi incompleta e carente la motivazione sulla base della quale, essendo incontestati i fatti come ricostruiti, la Corte di appello è pervenuta alla qualificazione giuridica censurata dal Procuratore ricorrente.

Ed invero, la Corte territoriale, per escludere l'animus necandi nel caso di specie, ha apprezzato un unico elemento, evidentemente giudicato risolutivo, costituito dalla direzione dei due colpi (dall'alto in basso), esplosi dall'agente, che attinsero il MAIORINO.Tuttavia, detta Corte, trascurando i criteri dettati in sede di legittimità, ha omesso di dar conto degli ulteriori indicatori da analizzare, alla stregua dei quali avrebbe potuto e dovuto più correttamente apprezzare, contestualizzandolo, l'unico indicatore valutato.

E così, in primo luogo, i giudici del gravame non hanno dato conto della integrale sequenza dell'azione aggressiva, caratterizzata dalla esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco in direzione di più persone (prima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, poi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO) e dalla espressione di minacce di morte.

In secondo luogo, nonostante nello stesso capo d'imputazione si parli, per tutti quelli esplosi, di "colpi sparati ad altezza d'uomo", di tale significativa circostanza (nell'ottica della valutazione dell'elemento psicologico del reato) la Corte calabrese non risulta aver dato conto, né risulta essersi (pre)occupata, con precisione, della localizzazione dei quattro bossoli reperiti sul posto - utile per comprendere la direzione dei colpi sparati dall'imputato (sempre nell'ottica di cui si è detto) - genericamente riferita "all'interno dell'area del mercato rionale".

Ancora, la Corte di merito non pare essersi interrogata, quanto meno con riguardo alla lesione, più grave, subìta dalla vittima alla arteria femorale-poplitea, sulle considerazioni svolte dal consulente tecnico incaricato dal Pubblico ministero, il quale ha affermato che, "attesa la riscontrata lesione della arteria femorale, è ovvio che la sua mancata riparazione o la comparsa di un quadro settico avrebbe potuto esitare in danni assai più gravi" (pag. 5 della sentenza di primo grado).

Infine, i giudici dell'appello hanno ingiustificatamente omesso di valutare, alla luce delle circostanze di fatto pacificamente emerse e poc'anzi riassunte, se, nel caso in esame, potesse ravvisarsi, quanto meno, la sussistenza del dolo alternativo, che, come noto, ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro (nella specie: lesioni o morte del soggetto passivo) come conseguenza della sua condotta (fra molte, Sez. 1, n. 9663 del 3/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465).

5. Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro che provvederà a colmare le carenze motivazionali rilevate onde pervenire a una qualificazione giuridica dei fatti conforme ai criteri ermeneutici sopra richiamati.

6. Il ricorso proposto dall'imputato è, di conseguenza, assorbito, pur dovendosi rimarcare che, qualora in sede di rinvio i giudici di merito dovessero confermare la qualificazione giuridica del fatto in termini di lesioni personali gravi e aggravate, essi dovranno operare in modo unitario - come richiesto dal difensore del PEPE nell'ultimo motivo di ricorso - il giudizio di bilanciamento delle circostanze in base al seguente principio di diritto: «In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti» (Sez. 2, n. 17347 del 26/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] à,(10 p‹,ré- Yfls, nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con assorbimento del ricorso dell'imputato; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento dei motivi del proprio ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 settembre 2020, il G.u.p. del Tribunale di Paola, in esito a rito abbreviato, dichiarava Massimo PEPE colpevole del delitto di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO (capo a), nonché dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo aggravati ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. (capo b) e, riconosciuto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (inclusa la recidiva), applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di otto anni di reclusione, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, con liquidazione di una provvisionale di euro 10.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO. 1.1. L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si basava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da altre persone presenti ai fatti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, Arben DAJANI, Francesco PERILLO e Carmine PEPE), corroborate dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dal contenuto dei filmati della videosorveglianza e dalla documentazione medica. Tali risultanze investigative permettevano di addivenire alla seguente e incontestata ricostruzione dei fatti. Intorno alle ore 6.00 del 28 ottobre 2019, mentre si trovava all'interno del bar 'Arenile' nel comune di Scalea insieme al padre, al fratello e a un amico, [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO veniva a diverbio con Carmine PEPE, per poi ingaggiare con lui una violenta colluttazione. Successivamente, alle ore 13.00 circa, Massimo PEPE, fratello di Carmine, raggiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO presso il mercato di Scalea, esplodeva tre o quattro colpi di pistola calibro 9, ad altezza d'uomo, al loro indirizzo, senza riuscire a colpirli. [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, che aveva assistito alla scena, tentava, quindi, di avvicinarsi al PEPE con l'intento di disarmarlo, ma costui, dopo aver esploso due colpi andati a vuoto, con un terzo colpo attingeva, da breve distanza, il MAIORINO alla gamba destra, per poi ferirlo, con un quarto colpo, anche alla coscia sinistra. La relazione del consulente medico-legale incaricato dal P.M. evidenziava, nell'arto inferiore destro della vittima, "frattura completa del 1/3 prossimale della diafisi del perone e del margine tibiale antero-laterale" e, nell'arto inferiore sinistro, "frattura 'a tunnel' del 1/3 inferiore della diafisi del femore e lesione lacero-contusiva dell'arteria poplitea" che richiese "intervento di by-pass femoro-femorale con safena autologa invertita". In base alle emergenze disponibili, il primo giudice ravvisava, nella condotta dell'imputato culminata nel duplice ferimento della persona offesa, gli estremi del tentato omicidio. 2. Con sentenza resa in data 3 giugno 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del G.u.p. dì Paola, esclusa l'aggravante dei futili motivi e riqualificato il fatto di cui al capo a) nel reato di lesioni personali gravi ed aggravate dall'uso di arma da sparo, rideterminava la pena inflitta in sette anni, un mese e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la decisione impugnata. 2.1. La Corte d'appello giudicava, in primo luogo, fondata la censura principale relativa alla qualificazione giuridica del fatto, non reputando possibile affermare con certezza la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti dell'idoneità e univocità degli atti e dell'animus necandi. L'assenza del dolo omicidiario e la conseguente impossibilità di qualificare il fatto come tentato omicidio erano dimostrate dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste Arben DAJANI, nonché dalla consulenza tecnica del P.M. e dalle consulenze di parte, tutte convergenti nell'affermare che i colpi di pistola, esplosi a distanza ravvicinata e con una traiettoria obliqua dall'alto verso il basso, erano stati indirizzati verso gli arti inferiori. Alla stessa conclusione si poteva pervenire, ricorrendo ad un argomento logico: atteso che i colpi erano stati esplosi a distanza ravvicinata, se il PEPE avesse voluto uccidere la persona offesa, non avrebbe di certo mirato alle gambe, né si sarebbe allontanato dal luogo dell'aggressione dopo il ferimento, ben potendo, in quei frangenti, infliggere il colpo mortale alla vittima, ormai accasciata a terra. Tali elementi deponevano a favore della riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali gravi ed aggravate dall'uso della pistola. 2.2. Andava disattesa, invece, la censura relativa alla possibile configurabilità della scriminante della legittima difesa, in assenza di elementi di riscontro relativi alla prospettata presenza di una chiave a croce nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO e tenuto conto del fatto che era stato il PEPE, per primo, ad esplodere dei colpi d'arma da fuoco verso il padre e il fratello della persona offesa. 2.2.1. Avendo escluso la sussistenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, conseguentemente i giudici del gravame negavano anche la configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa. 2.3. La Corte territoriale riteneva parzialmente fondato il terzo motivo di gravame, relativo alle circostanze aggravanti contestate per i reati di cui al capo a) e al capo b), escludendo, per il tentato omicidio, la configurabilità, dei futili motivi e confermando, per il reato in materia di armi, la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. 2.4. In relazione all'ultimo motivo di appello, i giudici dell'impugnazione ritenevano infondata la censura concernente la recidiva, per avere il PEPE dimostrato, con i reati giudicandi, valutati in relazione ai precedenti, una più accentuata pericolosità sociale, desumibile dall'intensità del dolo (dimostrata dall'esplosione di plurimi colpi d'arma da fuoco), dal grado di offensività della condotta, dalla non occasionalità della ricaduta e dall'esigua distanza temporale tra i fatti in contestazione e le precedenti condanne. 2.4.1. In conseguenza dell'avvenuta riqualificazione del fatto di cui al capo a) e dell'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, la Corte di merito, confermato il giudizipdi equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, individuata la pena base per il più grave reato di cui agli artt. 583-585 cod. pen. sub capo a) in anni otto di reclusione, aumentata di un terzo per la continuazione ex art. 81, comma 4, cod. pen. a dieci anni e otto mesi di reclusione ed operata la riduzione per il rito, rideterminava la pena inflitta all'imputato in sette anni, un mese e dieci giorni di reclusione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito avrebbero dedotto l'asserito difetto di animus necandi - con la conseguente erronea riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali gravi ed aggravate dall'uso di armi - dal solo dato della traiettoria dei colpi che attinsero il MAIORINO agli arti inferiori, omettendo di effettuare una valutazione globale e complessiva delle ulteriori emergenze probatorie. Ad avviso del Procuratore ricorrente, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva omesso di valutare plurimi convergenti indicatori del dolo di omicidio: a) l'utilizzo di un'arma da sparo; b) la pluralità e reiterazione dei colpi esplosi; c) la distanza ravvicinata e la posizione frontale del PEPE rispetto alla persona offesa; d) le parti del corpo attinte (con particolare riferimento all'arteria femorale sinistra); e) la gravità delle ferite rilevate (che avevano provocato un indebolimento permanente dell'organo circolatorio e dell'organo statico- deambulatorio); f) il movente di vendetta; g) la preesistente conflittualità tra il nucleo familiare dei MAIORINO e i fratelli PEPE, dovuta a ragioni di concorrenza nell'attività di vendita ambulante e ad un prestito di denaro concesso dall'imputato alla persona offesa. Avrebbero, inoltre, dovuto essere apprezzati il comportamento post delictum tenuto dal PEPE - che era fuggito continuando ad impugnare la pistola per dissuadere eventuali inseguitori - nonché le condizioni di tempo e di luogo e la concreta dinamica dell'aggressione, avvenuta con l'esplosione di ben otto colpi di pistola in pieno giorno e in un luogo affollato; in particolare, dopo aver sparato quattro colpi ad altezza d'uomo nella direzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, pronunciando la frase "vi devo uccidere tutti e tre", il PEPE aveva esploso altri quattro colpi all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, esternando, ad alta voce, il suo compiacimento con le parole "ho fatto". Orbene, a fronte di tutti gli elementi sopra citati, la Corte d'appello aveva valorizzato il solo dato della direzione dei colpi esplosi verso gli arti inferiori, effettuando una lettura parziale del compendio probatorio ed incorrendo così nel vizio di motivazione, nonché nella violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Ad avviso del Procuratore Generale, avendo desunto la mancanza di animus necandi dall'assenza di una prova certa circa l'univoca direzione dei colpi d'arma da fuoco a cagionare l'evento morte, i giudici del gravame avevano, anche, confuso l'aspetto oggettivo dell'idoneità ed univocità degli atti con l'elemento soggettivo del dolo del tentativo; invero, la trettoria obliqua dei colpi esplosi avrebbe potuto essere determinata da fattori esterni non ril anti ai 711 6'5 fini dell'individuazione del dolo d'omicidio (a titolo esemplificativo, la concitazione del momento, il progressivo avvicinamento della vittima durante la sparatoria, un errore nella mira, un errato calcolo della distanza). Peraltro, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, prima di ferire il MAIORINO agli arti inferiori, il PEPE aveva esploso altri due colpi ad altezza d'uomo e non indirizzati alle gambe. La persistenza del proposito criminoso - idonea a configurare Vanimus necandi quanto meno nelle forme del dolo alternativo - sarebbe dimostrata anche dalla repentina successione dei quattro colpi d'arma da fuoco, tutti esplosi senza interruzioni, anche mentre la vittima si avvicinava al PEPE. Da ultimo, il Procuratore Generale censura l'argomento logico secondo cui l'assenza del dolo omicidiario sarebbe stata desumibile dalla mancata esplosione di ulteriori colpi mortali allorché la vittima era accasciata a terra; tale ragionamento della Corte di merito faceva leva su un'asserita desistenza volontaria ex art. 56, terzo comma, cod. pen., che, tuttavia, nel caso di specie non era configurabile, in quanto si era in presenza di un tentativo "compiuto", quindi, punibile. 4. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro distinti motivi, tutti concernenti il trattamento sanzionatorio. 4.1. Difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena base e degli aumenti. Si duole il ricorrente che la Corte d'appello abbia irrogato una sanzione prossima al massimo edittale - peraltro non molto diversa da quella stabilita dal primo giudice, malgrado l'avvenuta derubricazione nel reato di lesioni personali gravi - senza fornire una motivazione dettagliata, ma limitandosi a richiamare, con una mera clausola di stile, le gravi modalità del fatto e la circostanza che due dei quattro colpi di pistola fossero diretti agli arti inferiori. Sul punto, si assume che la condotta in esame avrebbe rappresentato un fatto di ordinaria gravità, considerato che il PEPE, pur potendo infierire ulteriormente sulla vittima accasciata a terra, decise, viceversa, di allontanarsi, per poi confessare spontaneamente la commissione del reato. 4.2. Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.99 cod. pen. Si critica la motivazione nella parte in cui ha confermato la sussistenza della recidiva attraverso il mero richiamo ad elementi del tutto neutri e inidonei a giustificare una valutazione di maggiore pericolosità sociale del ricorrente; in particolare, i precedenti del PEPE sarebbero assai risalenti e non avrebbero alcuna rilevanza rispetto al nuovo delitto commesso. 4.3. Difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen., circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.Nel confermare il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare, nell'ottica di un più favorevole giudizio di bilanciamento, il corretto comportamento processuale del ricorrente, concretizzatosi nella spontanea presentazione alla polizia giudiziaria e nell'ammissione degli addebiti. Sostiene il difensore del ricorrente che, nel caso di specie, non sarebbe stato applicabile l'art. 69, quarto comma, cod. pen., atteso che, secondo la giurisprudenza, il divieto di prevalenza stabilito nella norma in esame può operare solo ove il giudice ritenga di disporre in concreto l'aumento per la recidiva o nei casi di recidiva reiterata obbligatoria, fattispecie, quest'ultima, ormai espunta dal sistema per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015. In subordine, in caso di conferma del suddetto giudizio di equivalenza, il difensore del ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica, deducendo che sarebbero estensibili anche alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. le considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2021, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui esclude la possibile prevalenza dell'attenuante ad effetto comune prevista dall'art. 116 cod. pen., per incompatibilità con i principi di proporzionalità e di uguaglianza. 4.4. Difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione all'art. 69 cod. pen., con conseguente illegalità della pena. Ci si duole, in ricorso, che la Corte d'appello abbia erroneamente individuato la pena base facendo riferimento alla cornice edittale di cui all'art. 583 cod. pen. (circostanza aggravante del reato di lesioni semplici ex art. 582 cod. pen.) ed abbia illegittimamente operato l'ulteriore aumento di un terzo per l'aggravante dell'uso di arma da sparo ex art. 585 cod. pen. L'illegalità della pena sarebbe evidente, in quanto i giudici del gravame, dopo aver confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, lungi dall'effettuare tale bilanciamento solo rispetto alla recidiva, avrebbero dovuto ricomprendervi, per il carattere unitario del giudizio di bilanciamento, anche le due aggravanti di cui agli artt.583 e 585 cod. pen. contestate a seguito della riqualificazione del fatto, con le relative conseguenze in termini di determinazione della pena e di individuazione del reato più grave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, incentrato esclusivamente sulla contestata (ri)qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato nell'alveo della fattispecie tipica delle lesioni personali gravi e aggravate dall'uso dell'arma (anziché in quella di tentato omicidio, ritenuta dal primo giudice), è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Occorre premettere che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell' "animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso e alle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza; fra gli indicatori sintomatici del dolo di omicidio sono, in particolare, annoverati, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, la gravità delle lesioni inferte (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, n. 30466 del 7/7/2011, Miletta e altro, Rv. 251014); l'apprezzamento dell'idoneità dell'azione in concreto non deve essere, naturalmente, condizionato dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento (Sez. 1, n. 39293 del 23/9/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339). Va, inoltre, rammentato che, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della su ssistenza del reato è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Sez. 5, n. 23618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ganapini, Rv. 266915); anche il dolo alternativo, quale forma di dolo diretto, è, quindi, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402). 3. Venendo alla questione centrale posta dal ricorso della parte pubblica, va richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 24173 del 5/4/2022, Rusu, Rv. 283390; vedi anche, tra le decisioni precedenti conformi, Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881). 4. Alla luce dei richiamati principi, deve giudicarsi incompleta e carente la motivazione sulla base della quale, essendo incontestati i fatti come ricostruiti, la Corte di appello è pervenuta alla qualificazione giuridica censurata dal Procuratore ricorrente. Ed invero, la Corte territoriale, per escludere l'animus necandi nel caso di specie, ha apprezzato un unico elemento, evidentemente giudicato risolutivo, costituito dalla direzione dei due colpi (dall'alto in basso), esplosi dall'agente, che attinsero il MAIORINO.Tuttavia, detta Corte, trascurando i criteri dettati in sede di legittimità, ha omesso di dar conto degli ulteriori indicatori da analizzare, alla stregua dei quali avrebbe potuto e dovuto più correttamente apprezzare, contestualizzandolo, l'unico indicatore valutato. E così, in primo luogo, i giudici del gravame non hanno dato conto della integrale sequenza dell'azione aggressiva, caratterizzata dalla esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco in direzione di più persone (prima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO, poi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MAIORINO) e dalla espressione di minacce di morte. In secondo luogo, nonostante nello stesso capo d'imputazione si parli, per tutti quelli esplosi, di "colpi sparati ad altezza d'uomo", di tale significativa circostanza (nell'ottica della valutazione dell'elemento psicologico del reato) la Corte calabrese non risulta aver dato conto, né risulta essersi (pre)occupata, con precisione, della localizzazione dei quattro bossoli reperiti sul posto - utile per comprendere la direzione dei colpi sparati dall'imputato (sempre nell'ottica di cui si è detto) - genericamente riferita "all'interno dell'area del mercato rionale". Ancora, la Corte di merito non pare essersi interrogata, quanto meno con riguardo alla lesione, più grave, subìta dalla vittima alla arteria femorale-poplitea, sulle considerazioni svolte dal consulente tecnico incaricato dal Pubblico ministero, il quale ha affermato che, "attesa la riscontrata lesione della arteria femorale, è ovvio che la sua mancata riparazione o la comparsa di un quadro settico avrebbe potuto esitare in danni assai più gravi" (pag. 5 della sentenza di primo grado). Infine, i giudici dell'appello hanno ingiustificatamente omesso di valutare, alla luce delle circostanze di fatto pacificamente emerse e poc'anzi riassunte, se, nel caso in esame, potesse ravvisarsi, quanto meno, la sussistenza del dolo alternativo, che, come noto, ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro (nella specie: lesioni o morte del soggetto passivo) come conseguenza della sua condotta (fra molte, Sez. 1, n. 9663 del 3/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465). 5. Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro che provvederà a colmare le carenze motivazionali rilevate onde pervenire a una qualificazione giuridica dei fatti conforme ai criteri ermeneutici sopra richiamati. 6. Il ricorso proposto dall'imputato è, di conseguenza, assorbito, pur dovendosi rimarcare che, qualora in sede di rinvio i giudici di merito dovessero confermare la qualificazione giuridica del fatto in termini di lesioni personali gravi e aggravate, essi dovranno operare in modo unitario - come richiesto dal difensore del PEPE nell'ultimo motivo di ricorso - il giudizio di bilanciamento delle circostanze in base al seguente principio di diritto: «In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti» (Sez. 2, n. 17347 del 26/
Sentenza Cassazione n. 02513/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris