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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 16895/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24260-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; Oggetto R.G.N.24260/2019 Cron.

Rep.

Ud.14/02/2024 PU -intimata - avverso la sentenza n. 49/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 256/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 24260/19 Svolgimento del processo Con sentenza del 30.1.2019 n. 49, la Corte d’appello di Catania respingeva il gravame di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza del tribunale di Catania che si era pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da quest’ultima società, avverso il verbale di accertamento emesso dall’Inail e la pedissequa cartella esattoriale emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa per il pagamento di € 94.213,02, a causa di irregolarità nel versamento dei premi Inail.

Il tribunale, sulla base del complesso normativo costituito dall’art. 49 comma 1 della legge n. 88/89 e dell’art. 14 comma 3 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevava che vi era un obbligo di conforme classificazione da parte dell’Inail alle variazioni della classificazione operata dall’Inps;pertanto, valeva la regola della retroattività del re-inquadramento automatico, conforme a quello già operato dall’Inpse, quindi, nel caso in esame, sin dal febbraio 1999.

La Corte d’appello dichiarava il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile, perché l’unico oggetto del ricorso in primo grado era l’assunto dell’insussistenza dell’obbligo di comunicazione all’Inail da parte della società della variazione da terziario a industria che è questione diversa, ad avviso della Corte del merito, da quella proposta con l’appello, relativo alla non retroattività del re-inquadramento, che quindi era una questione nuova, perché riguardava una prospettazione della causa petendidel tutto diversa da quella proposta con il ricorso di primo grado, che non poteva essere esaminata dal giudice del gravame, perché non in rapporto con quella espressamente formulata in primo grado e di quella non costituente neppure antecedente logico-giuridico.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inail resiste con controricorso.

Il PG ha concluso in udienza, nel senso del rigetto del ricorso.

Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 345 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto tardivo il motivo di gravame proposto, in quanto avente per oggetto una prospettazione della causa petendi diversa da quella proposta con il ricorso in primo grado, quando invece, i motivi di ricorso in primo grado, riguardavano sia la mancanza di qualsivoglia obbligo del datore di lavoro di comunicazione, per come erroneamente ritenuto nel verbale Inail impugnato, sia la corretta applicazione dell’art. 16 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui l’efficacia del re-inquadramento assicurativo dell’azienda non era retroattivo, senza, quindi, nessuna novità rilevabile.

Con il secondo mezzo, la società deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n.5 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva ritenuto di analizzare il motivo di appello sull’applicabilità dell’art. 16 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], basandosi sulla errata convinzione che trattavasi di domanda nuova e quindi inammissibile in appello.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Si ha domanda nuova -inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. n. 15506/15, cfr. Cass. n. 10099/18, in motivazione).

Nella presente vicenda, la società ricorrente ha riportato in ricorso, al foglio 6, le deduzioni svolte in primo grado relative alla concreta applicabilità dell’art. 16 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla rettifica d’ufficio delle classificazioni delle lavorazioni, con effetto “dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione”, con le quali si deduceva che non poteva attribuirsi efficacia retroattiva al predetto provvedimento di re- inquadramento dell’Inail: pertanto, le deduzioni svolte in grado di appello potevano al più ritenersi una precisazione della domanda originaria, senza alcun mutamento dei fatti allegati alla domanda stessa, ma sempre relativi al medesimo petitum e alla medesima causa petendi;è, quindi, erronea la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto che fossero stat i mutat i il petitume la causa petendi, laddove invece la società ricorrente, riprendendo il tema giuridico già introdotto in primo grado, si è solo impegnata sull’interpretazione e/o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto fatto valere.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania , affinché, alla luce de l principi o sopra espost o , riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24260-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; Oggetto R.G.N.24260/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 PU -intimata - avverso la sentenza n. 49/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 256/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24260/19 Svolgimento del processo Con sentenza del 30.1.2019 n. 49, la Corte d’appello di Catania respingeva il gravame di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza del tribunale di Catania che si era pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da quest’ultima società, avverso il verbale di accertamento emesso dall’Inail e la pedissequa cartella esattoriale emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa per il pagamento di € 94.213,02, a causa di irregolarità nel versamento dei premi Inail. Il tribunale, sulla base del complesso normativo costituito dall’art. 49 comma 1 della legge n. 88/89 e dell’art. 14 comma 3 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevava che vi era un obbligo di conforme classificazione da parte dell’Inail alle variazioni della classificazione operata dall’Inps;pertanto, valeva la regola della retroattività del re-inquadramento automatico, conforme a quello già operato dall’Inpse, quindi, nel caso in esame, sin dal febbraio 1999. La Corte d’appello dichiarava il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile, perché l’unico oggetto del ricorso in primo grado era l’assunto dell’insussistenza dell’obbligo di comunicazione all’Inail da parte della società della variazione da terziario a industria che è questione diversa, ad avviso della Corte del merito, da quella proposta con l’appello, relativo alla non retroattività del re-inquadramento, che quindi era una questione nuova, perché riguardava una prospettazione della causa petendidel tutto diversa da quella proposta con il ricorso di primo grado, che non poteva essere esaminata dal giudice del gravame, perché non in rapporto con quella espressamente formulata in primo grado e di quella non costituente neppure antecedente logico-giuridico. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inail resiste con controricorso. Il PG ha concluso in udienza, nel senso del rigetto del ricorso. Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 345 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto tardivo il motivo di gravame proposto, in quanto avente per oggetto una prospettazione della causa petendi diversa da quella proposta con il ricorso in primo grado, quando invece, i motivi di ricorso in primo grado, riguardavano sia la mancanza di qualsivoglia obbligo del datore di lavoro di comunicazione, per come erroneamente ritenuto nel verbale Inail impugnato, sia la corretta applicazione dell’art. 16 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui l’efficacia del re-inquadramento assicurativo dell’azienda non era retroattivo, senza, quindi, nessuna novità rilevabile. Con il secondo mezzo, la società deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n.5 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva ritenuto di analizzare il motivo di appello sull’applicabilità dell’art. 16 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], basandosi sulla errata convinzione che trattavasi di domanda nuova e quindi inammissibile in appello. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Si ha domanda nuova -inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. n. 15506/15, cfr. Cass. n. 10099/18, in motivazione). Nella presente vicenda, la società ricorrente ha riportato in ricorso, al foglio 6, le deduzioni svolte in primo grado relative alla concreta applicabilità dell’art. 16 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla rettifica d’ufficio delle classificazioni delle lavorazioni, con effetto “dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione”, con le quali si deduceva che non poteva attribuirsi efficacia retroattiva al predetto provvedimento di re- inquadramento dell’Inail: pertanto, le deduzioni svolte in grado di appello potevano al più ritenersi una precisazione della domanda originaria, senza alcun mutamento dei fatti allegati alla domanda stessa, ma sempre relativi al medesimo petitum e alla medesima causa petendi;è, quindi, erronea la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto che fossero stat i mutat i il petitume la causa petendi, laddove invece la società ricorrente, riprendendo il tema giuridico già introdotto in primo grado, si è solo impegnata sull’interpretazione e/o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto fatto valere. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania , affinché, alla luce de l principi o sopra espost o , riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di c