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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11535/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37304/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Rilevato che l'imputata ha lamentato l'ignoranza della legge penale, trattandosi di materia specifica (primo motivo) e l'eccessività della pena (secondo motivo); Rilevato che il primo motivo è nuovo e la ricorrente, che ha introdotto illecitamente in Italia i tabacchi lavorati esteri di origine cinese, a suo dire, per un modesto compenso, non ha allegato alcuna circostanza in fatto da cui desumere l'ignoranza scusabile della legge penale; Rilevato che il secondo motivo è del pari nuovo, perché in appello aveva chiesto le generiche, ma non aveva lamentato l'entità della pena, ed è altresì generico, perché, dopo aver ottenuto le generiche, non aveva svolto una deduzione specifica sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37304/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Rilevato che l'imputata ha lamentato l'ignoranza della legge penale, trattandosi di materia specifica (primo motivo) e l'eccessività della pena (secondo motivo); Rilevato che il primo motivo è nuovo e la ricorrente, che ha introdotto illecitamente in Italia i tabacchi lavorati esteri di origine cinese, a suo dire, per un modesto compenso, non ha allegato alcuna circostanza in fatto da cui desumere l'ignoranza scusabile della legge penale; Rilevato che il secondo motivo è del pari nuovo, perché in appello aveva chiesto le generiche, ma non aveva lamentato l'entità della pena, ed è altresì generico, perché, dopo aver ottenuto le generiche, non aveva svolto una deduzione specifica sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11535/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris