CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione in concorso e tentato furto in abitazione in concorso, ha rideterminato la pena inflitta; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta - con il richiamo dei vizi di inosservanza della legge penale e di contraddittorietà ed illogicità della motivazione - la mancata concessione delle attenuanti generiche (peraltro riconosciute) e la dosimetria della pena, è estremamente generico per indeterminatezza, perché - caratterizzato da meri enunciati di stile e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo, pertanto, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente