CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 27562/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12908/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1430/2022,depositata il 30/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva,innanzi al Tribunale di Brescia, il [OSCURATO:PERSONA] (il ‘Condominio’) impugnando parzialmente, tra l’altro,la delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dolendosi che, con l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, erano state erroneamente ripartite le spese condominiali di teleriscaldamento e di acqua calda per il primo semestre del periodo di gestione 2016, in base atabella millesimale non più in vigore, essendo ormai stata approvata nuova tabella in data 26.09.2016. 1.1. Il Tribunale adìto, pur senza dichiarare se la delibera fosse nulla o annullabile, accoglieva la domanda, ritenendo che la nuova tabella dovevaessere applicata per l’intero periodo di gestione 2016. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, dolendosi della mancata pronuncia sulla nullità ovvero annullabilità della delibera impugnata. 2. La Corte d’Appello di Brescia, con la pronuncia in epigrafe, accoglieva in parte il gravame, accertando –per quanto ancora qui di interesse - l’annullabilità della delibera del 26.03.2018, in quanto l’assemblea aveva già approvato il 26.09.2016 le nuove tabelle millesimali e, con la delibera impugnata, a maggioranza si era limitata a ripartire le spese del periodo 01.01.2016-30.06.2016 secondo vecchie tabelle non più in vigore; quindi, l’assemblea non a veva approvato a maggioranza nuove tabelle millesimali, così modificando per il futuro i criteri di ripartizione delle spese, ma si era limitata a ripartirele spese in violazione di criteri già stabiliti. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la suddetta pronuncia per la cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste il condominio [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso illustrato da memoria. A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5) cod. proc. civ. , per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo aquanto accertato dalla CTU svoltasi in primo grado in ordine alla violazione dei criteri normativi in tema di riscaldamento, acqua calda sanitaria e acqua fredda. Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello di Brescia ha fondato la propria declaratoria di annullabilità della delibera del 26.03.2018 soltanto sull’errata applicazione di vecchie tabelle millesimali per un periodo di sei mesi (01.01.2016/30.06.2016): questo punto rappresentava, sì, un errore accertato dal CTU, che tuttavia non era l’unico perché quello più grave, rilevato in primo grado ed il cui esame è stato omesso dalla Corte d’Appello, riguardava la violazione della ripartizione delle spese di riscaldamento, acqua calda sanitaria e acqua fredda secondo criteri di legge, ossia a consumo e non già per millesimi, già riconosciuti e consolidati da plurimi orientamenti della Suprema Corte, oltre che della puntuale applicazione del regolamento condominiale contrattuale di natura negoziale. Detto criterio è derogabile soltanto all’unanimità, mai a maggioranza: pertanto, deve conseguire la declaratoria di nullità della delibera de qua. 1.1. Preliminarmente, non può trovare accoglimento l’eccezione di giudicato esterno con riferimento alla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 144/2025, in quanto ha annullato delibere diverse da quelle oggetto di causa (18.12.2018 e 01.02.2019). Giova a tal proposito ricordare che l’eccezione di giudicato esterno è consentita solo qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a riferimento il medesimo rapporto giuridico(ex multis: Cass. Sez. U., n. 23537 del 2019; Cass. civ., Sez. III, n. 11754 del 2018; Cass. civ., Sez. II n. 11314 del 2018; Cass. Cass. civ. n. 18381 del 2009; Cass.n. 16150 del 20 luglio 2007). 1.2. Tanto precisato, il motivo è inammissibile sotto due diversi profili. 1.2.1. Innanzitutto, è utile chiarire chela seconda censura di nullità della delibera, riguardante la violazione della ripartizione delle spese di riscaldamento sotto il profilo della violazione del criterio del consumo, rappresenta ius novorum e difetta di specificità : essa non risulta affrontata dalla Corte territoriale che, infatti, come lamentato in ricorso, omette di pronunciarsi sulla violazione del criterio di riparto delle spese di teleriscaldamento e di acqua calda basato sul consumo, anziché alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari. Sarebbe stato, dunque, onere della ricorrente precisare dove e quando, in sede di appello, avrebbe sollevato detta questione, già evidenziata in sede di CTU ( la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione è da esprimersi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., trattandosi di error in procedendo determinato dalla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021). La ricorrente, invece, si limita a sostenere che «il fatto decisivo consiste [nella violazione del criterio di ripartizione della spesa di riscaldamento, acqua calda sanitaria e acqua fredda] in quanto espressamente accertato dalla CTU e, peraltro, riportato nella sentenza di primo grado poi riformata»(v. ricorso p. 5, 3° capoverso), senza precisare se tale fatto sia divenuto motivo di appello, tanto da giustificare la verifica sul punto da parte del giudice di seconde cure. 1.2.2. Restando, quindi, nell’ambito della prima cesura mossa dalla ricorrente, relativa all’erratadeclaratoria di annullabilità della delibera fondata dalla Corte territoriale soltanto sull’errata applicazione di vecchie tabelle millesimali per un periodo di sei mesi, il ricorso è inammissibile anche sotto tale profilo, in quanto difetta di interesse ad impugnare (come del resto sostenuto nella PDA; v. anche controricorso p. 7, 5° capoverso): in tema di condominio negli edifici, ove il giudice abbia dichiarato annullabile una deliberazione dell'assemblea, deve escludersi l'interesse della parte a impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della qualificazione del vizio in termini di nullità della delibera medesima, salvo che a quest'ultima sia ricollegabile una diversa statuizione contraria all'interesse della parte, quale, ad esempio, la non soggezione della relativa impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. c iv . (Cass. n. 21339 del 2017). 2. In conclusione, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Liquida le spese secondo la regola della soccombenza, come da dispositivo. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.,Sez. U n . , n. 27195/2023). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 4 . 0 00,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. - al pagamento della somma di euro2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il