CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 24843/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9658/25 Colette OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 13 maggio 2025; Considerato che il primo motivo relativo al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei Giudici di merito là dove sottolineano l'accertamento di due illeciti commessi a distanza di poco più di un mese, dimostrativo del non lieve disvalore della condotta (v. in particolare p. 4); Ritenuto che il secondo motivo, che censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, ribadito con la citata memoria, prospetta deduzioni generiche a fronte di una motivazione implicita di tenore inequivoco contenuta nella parte motivazionale della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso