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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1975

Cassazione n. 04483/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1975 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];26720 [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione, con la quale il ricorso non si confronta, che indica gli elementi di valutazione sulla base dei quali ha escluso che la droga fosse detenuta dall'imputato per solo uso personale (p. 4) e che ha escluso le circostanze attenuanti (i precedenti penali anche specifici e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere 9qtensore llridente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1975 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];26720 [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione, con la quale il ricorso non si confronta, che indica gli elementi di valutazione sulla base dei quali ha escluso che la droga fosse detenuta dall'imputato per solo uso personale (p. 4) e che ha escluso le circostanze attenuanti (i precedenti penali anche specifici e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere 9qtensore llridente
Sentenza Cassazione n. 04483/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris