CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 10743/2023 depositata il 28/12/2023.Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 10743/2023 depositata in data 28/12/2023, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Enna n. 58/2023, che aveva a suaNumero registro generale 15435/2024Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 15218/2026Data pubblicazione 20/05/2026volta rigettato il ricorso presentato dalla contribuente avverso l’avviso diliquidazione n. 26366 del 13/10/2021 dell’importo di euro 30.467, oltreinteressi, per il recupero della maggior imposta di registro dovuta inconseguenza della revoca dei benefici fiscali previsti dall’art.9, comma 2,d.P.R. n.601/73 in relazione all’atto di acquisto, in data 10/1/2019, diterreni agricoli e fabbricati siti nel comune di Enna.La CGT di II grado confermava la decisione della CGT di I grado,ritenendo che la ratio della norma agevolativa di cui all’art. 9, comma 2,del d.P.R. n. 601/73, costituita dall’ ”incremento del fondo a cui siintendono accorpare e/o arrotondare altri fondi acquistatisuccessivamente”, presupponente la proprietà di altri terreni in capoall’acquirente, non fosse ravvisabile nella fattispecie concreta, in cui laricorrente intendeva accorpare a fondi di sua proprietà ubicati nel comunedi Nissoria, un fondo ubicato nel comune di Enna, neppure confinante congli altri, senza nemmeno dimostrare come l’insieme dei terreni potesserealizzare quella unità funzionale dalla stessa invocata, richiamando asupporto giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 5834/2011; Cass., n.2168/2020).2. Avverso la sentenza n. 10743/2023 proponeva ricorso percassazione la contribuente, che depositava anche memoria illustrativa.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deducono “violazione e falsa applicazionedell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n.601/1973 (art. 360 comma I n. 3 cpc)”,per avere la CGT di II grado confermato l’interpretazione di tale norma,già sostenuta dalla CGT di I grado, prescrivendo la sussistenza di unrequisito dalla stessa non contemplato ai fini dell’agevolazione fiscale ecioè la titolarità di proprietà fondiaria ubicata nel medesimo comune e/ocontraddistinta con il medesimo foglio di mappa del terreno acquistato perNumero registro generale 15435/2024Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 15218/2026Data pubblicazione 20/05/2026il quale si invoca il beneficio, limitandosi ad una interpretazionestrettamente letterale della norma.La ricorrente ribadisce che, alla luce della dottrina e giurisprudenzarichiamata nell’atto di appello, il giudice di merito avrebbe erratonell’interpretare l’accorpamento in senso fisico e non funzionale, attesoche “la finalità della norma agevolativa in questione è quella di favorirel’accorpamento di più terreni al fine di migliorarne la redditività inun’ottica di salvaguardia dell’economia agro-silvo-pastorale delle zonemontane, non certo quella dell’incremento superficiario del fondo…”.Ritiene la ricorrente che, sebbene in dottrina ed in giurisprudenza vi sianoposizioni secondo cui l’accorpamento richiederebbe la proprietà di almenoun terreno in capo al fruitore del beneficio, esso dovrebbe invece ritenersisussistente anche in sede di prima acquisizione con un medesimo atto dapiù soggetti, ipotesi giustificante la doppia previsione di accorpamento edarrotondamento, nonché in sede di acquisto da un unico soggetto di piùterreni destinati alla coltivazione diretta ed anche di “primo acquisto di unsolo terreno che integri la formazione del corpo destinato alla coltivazionediretta”. La ricorrente evidenzia altresì che la contiguità dei fondi,erroneamente richiesta dal giudice di II grado, non è prevista né dald.P.R. n. 601/1973, né dalla legge n. 604/1954 e che il suddetto giudiceha male interpretato il “compendio unico infrazionabile” citato dallarichiamata sentenza n. 3822/18, di cui all’esenzione prevista dall’art. 5 bisdella legge n. 97/1994, non attenendo la “indivisibilità” alla “territorialità”del compendio ma al divieto di frazionarlo per 15 anni dall’acquisto condi compendi da parte dello stesso acquirente (come avvenuto nel caso dispecie) che disponga di immobili di superficie multipla del minimo”,costituente “estensione necessaria al raggiungimento del livello minimo diredditività”, figura espressamente normata dall’art. 7 del d.lgs. n.99/2004, già ripresa dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 228/2021, che avevaNumero registro generale 15435/2024Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 15218/2026Data pubblicazione 20/05/2026esteso all’intero territorio nazionale l’agevolazione prevista dalla legge n.97/1994, a modifica degli artt. 846, 847 e 848 c.c., abrogati dal citato art.5 bis, agevolazione poi soppressa dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n.23/2011. A sostegno dell’accezione in chiave produttiva del compendiounico, distinto dalla pregressa nozione di minima unità colturale, in quantointeso quale “estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livellominimo di redditività”, costituita da “terreni agricoli anche non confinantifra loro purchè funzionali all’esercizio dell’impresa agricola”, comeespressamente previsto dal comma 5 dell’art. 7 del d.lgs. n. 99/2004, laricorrente richiama le sentenze di questa Corte n. 15562/2014 e n.20961/22, la quale, nel caso di omessa determinazione da parte dellanormativa regionale dell’estensione del compendio unico, rimanda, alladisposizione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 99/2004, che prescindedalla contiguità dei fondi e che si applica, in via suppletiva, nel territoriodella Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha legiferato sul punto.2. Il motivo è inammissibile.L’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973, nella versione vigenteratione temporis, dispone che: “Nei territori montani di cui al precedentecomma 1 i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici,fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietàdiretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte diregistro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle impostecatastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore dellecooperative agricole che conducono direttamente i terreni.”.Orbene, pur a voler aderire ad un’opzione ermeneutica del beneficiofiscale in esame di tipo logico-sistematico, quale operata dalla ricorrente,in quanto finalizzato all’incremento della produttività dell’impresa agricolasvolta in zone disagiate quali quelle montane, a prescindere dal requisitodella prossimità territoriale del fondo acquistato dalla contribuente con ifondi già di proprietà della stessa, opzione presupponente unaNumero registro generale 15435/2024Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 15218/2026Data pubblicazione 20/05/2026interpretazione dei termini arrotondamento o accorpamento in unaaccezione non strettamente letterale, va però rilevato che la CGT di IIgrado ha rigettato l’appello non solo in ragione della insussistenza delrequisito della “prossimità territoriale” tra il fondo per il cui acquisto èstato richiesto il beneficio (ubicato nel comune di Enna) ed i fondi già diproprietà della contribuente (ubicati nel comune di Nissoria), ma anche inragione dell’omessa dimostrazione da parte della predetta - a ciòevidentemente onerata in quanto richiedente il beneficio fiscale (Cass., n.29845/2024; Cass., n. 27441/2024; Cass., n. 23228/2017) -“di comel’insieme dei terreni possa realizzare quella unità funzionale da essainvocata”.Il motivo pertanto non attinge l’autonoma ratio decidendi dellasentenza impugnata costituita dal mancato adempimento dell’onere dellaprova, da parte della ricorrente, dei suoi stessi assunti e quindi dellaconcreta funzionalità dell’acquisizione dell’ulteriore compendioall’incremento della redditività dell’impresa agricola esercitata, avendo ilgiudice di appello ritenuto che il mero deposito degli atti di compravenditadegli immobili non fosse in sostanza sufficiente a fornire la suddettaprova.Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 percompensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 15435/2024Numero sezionale 3101/2026Numero di raccolta generale 15218/2026Data pubblicazione 20/05/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenutasi il 14/4/2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto