CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 10194/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7611-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 10/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07611 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti all'immobile assicurato in occasione di un sinistro occorso in data 28.11.2012. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo, in via preliminare l'inammissibilità della domanda e contestando nel merito la fondatezza delle pretese attoree. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 770/2019 rigettò la domanda della Stock - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ritenendo, da un lato, che alcuni beni non rientravano nella copertura assicurativa, dall'altro che non era stata raggiunta la prova del danno subito al fabbricato ed alle merci ivi presenti. 2. La Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 10/2021 del 14 gennaio 2021, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA]., confermando integralmente la pronuncia di primo grado. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Unipolsai resiste controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso che, avanzando censure sostanzialmente coincidenti possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. — contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile - in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. nonché degli artt. 2967 c.c. e 115 co. 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, la prova del danno, quantomeno per il cristallo stratificato e per le altre finestrature poste al primo piano, doveva ritenersi raggiunta, in mancanza di contestazione di controparte. La Corte d'Appello, pertanto, avrebbe dovuto ammettere la consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla quantificazione di tali danni o in alternativa provvedere al loro risarcimento ex art. 1226 c.c. 5. Il ricorso è fondato per quanto In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598/2018). Consegue che, se per un verso deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia "minima costituzionale" è censurabile per omessa osservanza dell'obbligo di motivazione affermato dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (v. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692). Ebbene nel caso di specie il giudice dell'appello in difetto di coerenza ha ritenuto non provati i danni dapprima (pag. 4 della sentenza impugnata) facendo riferimento alla comparsa di costituzione dell'assicurazione convenuta dove si riportava che 'quanto constatato dal proprio incaricato, geom. Pomes, che due giorni dopo il sinistro aveva osservato che l'evento atmosferico aveva prodotto il crollo della struttura metallica esterna e il conseguente danneggiamento della merce ivi depositata nel mentre nessun danno aveva riportato il piano terra del fabbricato e la merce ivi esposta e/o custodita. Il primo piano del fabbricato invece presentava la rottura di un ampio cristallo gratificato così come di altre fmestrature ivi poste, con lieve danni alle merci in esposizione nella parte più prossima ai cristalli dovuta proprio alla loro rottura" (cfr. pag. 5 sentenza impugnata)/ e dopo ritenendo che la prova dei danni non può essere certo offerta dal sommario egborato del perito di parte ing. Gatto, pez--ttltro prodotto in primo grado senza gli allegati fotografici, non potendo ovviamente tenersi conto di quanto tardivamente prodotto. [OSCURATO:PERSONA] 1t4W ha dato atto che è stata la medesima parte convenuta a riconoscere che almeno il primo piano, coperto da assicurazione, presentava la rottura di un ampio cristallo stratificato così come di altre ftnestrature. Pertanto mentre afferma che è lo stesso perito dell'assicurazione che descrive i danni riportati dalla [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA], dall'altro afferma che non c'è la prova del danno. Tale affermazione è afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata. 6. Pertanto la Corte accoglie il ricorsoper quanto di ragiong(cassa la sentenza impugnataont motivazionYci-invia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione,trinvia anche per le spese di questo giudizioialla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Ca