CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall.; Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, che denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità degli imputati, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0