CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA e", sul ricorso iscritto al n. 115/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 771/40/13, depositata il 31 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 158/8/09 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2000. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che: -non era fondata l'eccezione dell'agenzia fiscale appellata di novità della questione relativa al reddito di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di motivo di impugnazione già formulato nel ricorso introduttivo della lite: -che doveva essere annullato l'atto impositivo impugnato nella parte relativa a tale ripresa per reddito (di capitale), non in quanto (come asseriva il Terrinoni) con altre decisioni della medesima CTR erano stati annullati gli atti impositivi emessi nei confronti della società, trattandosi di sentenze non definitive e comunque riguardanti annualità fiscali diverse (2001/2002), quindi non essendo decisioni preclusive/dirimenti, quanto piuttosto perchè non risultava altrimenti fondata la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati, con il conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio correlativo grER ante sull'Ente impositore; statuiva quindi l'annullamento in Darte qua dell'avviso di accertamento impugnato, che invece convalidava in ordine alla ripresa per maggior reddito di lavoro autonomo (geometra). Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo clJe motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione dell'art. 53, d.lgs 546/1992, in quanto il giudice tributario di appello, nell'accogliere parzialmente il gravame interposto dal contribuente, si è pronunciato oltre i limiti della devo uzione, poiché la questione del reddito di partecipazione imputato al contribuente con l'avviso di accertamento impugnato non era stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. La censura è fondata. Con piena osservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (autosufficienza, ex art. 366, primo comma, n. 4-6, cod. proc. civ.), la ricorrente ha evidenziato che - effettivamente- l'appello proposto dal TE rrinoni non conteneva alcun riferimento, nemmeno indiretto, alla ripresa fiscale de qua, limitandosi a criticare la sentenza appellata in ordine alla ripresa del suo reddito di lavoro autonomo (geometra), basata su accertamenti bancari ex art. 32, dPR 600/1973 (pag. 2/5 del ricorso), motivo che peraltro è stato respinto dal giudice trilmtario di appello. Del resto dalla stessa sentenza impugnata (pag. 2) emerge che la ripresa per reddito di partecipazione nella Soget è stata oggetto di trattazione soltanto nella memoria i lustrativa del contribuente, a causa dell'intervenuta pronuncia di annullamento dell'avviso di accertamento societario da parte della stessa CTR laziale. Conseguentemente, deve darsi ccntinuità ai principi di diritto secondo i quali: -«I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio, e per questo profilo in idono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i czipi della sentenza di primo grado che non siano stati, in concreto, cggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo in vizio di ultrapetizione il giudice di appello che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che pur genericamente in\Jestite dall'impugnazione "in toto" della sentenza, non siano state specificatamente censurate» (Sez. 3, Sentenza n. 2041 del 02/02/2005, Rv. 579117 - 01); -«Nel giudizio di appello - che nor è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscr tta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici moti\ i e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e con.:rasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficien:e grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata» (Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016, Rv. 641832 - 01). Orbene, è del tutto evidente cie la sentenza impugnata contrasta con entrambi tali arresti giurisprudenziali, avendo pronunciato su una questione non -specificamente- proposta con l'appello da parte del contribuente, sicchè la decisione della CTR laziale è incorsa nel vizio di ultrapetizior e. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo, la ser tenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel mer to deve respingersi i I ricorso introduttivo della lite anche con riguarcic al reddito di partecipazione del Terrinoni nella Soget per l'anno 2010. Stante l'esito alterno dei gradi pro:essuali, le spese di quelli di merito possono essere compensate, cuelle del presente giudizio vanno invece attribuite secondo il generale principio della soccombenza. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo della lite anche con riguardo al reddito di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2000; compensa le spese del gradi di merito; condanna il Terrinoni a pagare le spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000 oltre spese prenctate a debito. Cosi deciso in Roma, 28 settembre