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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39178/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Fossalta di Portogruaro il 28/8/1948 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Fossalta di Portogruaro il 23/2/1956 parti civili costituite nel proc. n.3180/2012 R.g.n.r. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Donà del Piave il 17/12/1960 e [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Vito al Tagliamento il 14/9/1976 avverso la sentenza resa in data 11/9/2019 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott.[OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi delle pp.cc .; udito il difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento e depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 27/10/2016, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di truffa aggravata loro ascritto perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, deducendo: 2.1 l'errata applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'art. 640 cod.pen.

La difesa, dopo aver ricostruito gli snodi essenziali della vicenda a giudizio, concernente le trattative sfociate nel preliminare d'acquisto da parte degli odierni ricorrenti di un appartamento e di un garage nel complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA], edificato dalla Sviluppo residenziale s.r.I., legalmente rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA], con la mediazione dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], denunzia che la sentenza impugnata ha incongruamente valorizzato elementi non pertinenti la fattispecie ascritta per dimostrarne l'insussistenza.

In particolare: - ha accreditato quale elemento negativo in relazione alla genuinità ed attendibilità della ricostruzione delle pp.00. la circostanza che siano state le stesse ad insistere per la dilazione temporale di circa un anno tra la stipula del preliminare e il rogito, con rateizzazione del pagamento convenuto.

Secondo la difesa il dato in questione non costituisce un riscontro di inattendibilità delle pp.cc . ma attiene all'elemento dell'induzione in errore, cui le stesse erano incorse a causa dell'espressa dichiarazione del promittente venditore nel contratto preliminare del 23/4/2010 circa la piena e libera proprietà degli immobili e l'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, in contrasto con il vero, atteso che i beni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultavano, al contrario, gravati da un'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di un mutuo fondiario dell'importo di oltre 22milioni di euro; - ha incongruamente ritenuto incidente sulla valutazione d'attendibilità dei querelanti circostanze successive alla stipula del preliminare ed al versamento del complessivo importo di euro 310mila, quali lo scambio di email del 20 luglio e 23 settembre 2011 tra il Macor e gli imputati, dalle quali emerge che l'[OSCURATO:PERSONA] ascriveva il ritardo nel rogito alla necessità di rinegoziare il mutuo con l'istituto di credito che aveva finanziato la costruzione del complesso, circostanza che revocherebbe in dubbio l'addotta ignoranza dell'iscrizione pregiudizievole da parte delle pp.00. fino a dicembre 2011.

In ogni caso, secondo la difesa, trattandosi di un'informazione postuma rispetto al preliminare, la stessa è insuscettibile di incidere sulla già avvenuta consumazione del delitto di truffa mentre per c9, consolidata giurisprudenza del tutto irrilevante risulta l'eventuale deficit di diligenza delle pp.cc.; - analogamente in contrasto con i criteri di valutazione della prova si pongono i riferimenti della Corte di merito alle iniziative giudiziarie e stragiudiziali dei querelanti, tutte coeve alla scoperta dello stato di decozione della società venditrice, nelle quali le vittime non avrebbero fatto riferimento al silenzio serbato sulla circostanza in sede di trattative e di preliminare, senza tener conto della specificità delle azioni civili poste in essere; - ha ritenuto significativa in sede di valutazione dell'attendibilità dei querelanti la circostanza che tra il 2007 e il 2011, periodo in cui furono conclusi 39 atti di vendita di unità immobiliari facenti parte del complesso [OSCURATO:PERSONA], solo il preliminare stipulato dalle pp.00. non ebbe buon fine, circostanza contrastata dalle risultanze delle insinuazioni al passivo fallimentare della soc.

Sviluppo residenziale.

Inoltre, i giudici di merito hanno trascurato che l'[OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla produzione delle pp.cc., nella nota integrativa al bilancio 2011 aveva parlato di gravi perdite da ripianare e sollecitato la messa in liquidazione della società; - quanto alla posizione del Ternici, che secondo la Corte territoriale avrebbe comunicato ai potenziali acquirenti l'esistenza dell'ipoteca, la difesa evidenzia che risultano acquisite in atti varie copie di preliminari, alcune prive di indicazione circa l'esistenza di vincoli sugli immobili posti in vendita, altri recanti il riferimento all'ipoteca e alla fideiussione.

Conclude, pertanto, la difesa che il dubbio probatorio che ha fondato la pronunzia assolutoria è frutto di una lettura delle emergenze processuali che si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della testimonianza della p.o., avendo l'impugnata sentenza assunto come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste/p.o. avesse riferito scientemente il falso; 2.2 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di truffa.

In relazione a ciascuno dei punti enunziati nel primo motivo la difesa articola ulteriori doglianze concernenti il vizio di motivazione, sottolineando le criticità e le contraddittorietà logiche alla base della trama giustificativa della sentenza impugnata.

Aggiunge, inoltre, che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame ha espressamente escluso di aver informato i promissari acquirenti dell'esistenza dell'ipoteca sui beni immobili e della possibilità di far ricorso ad una fideiussione bancaria mentre il Ternici ha reso dichiarazioni per più versi contraddittorie, riferendo all'[OSCURATO:PERSONA] la comunicazione circa l'esistenza dell'ipoteca e assumendo di non essere tenuto, comunque, a fornire indicazioni al riguardo; 2.3 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 640 cod.pen. per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e segg. cod.civ.

Osserva la difesa che la Corte di merito ha ritenuto il contratto preliminare "redatto in una lingua anodina" e di contenuto impreciso, sebbene la clausola che dichiara le unità immobiliari nella piena e libera proprietà del venditore non è diversamente interpretabile se con come espressa garanzia della piena disponibilità delle stesse in assenza di vincoli ipotecari, affermazione idonea a creare nei promissari acquirenti un falso convincimento sulle reali condizioni dei beni e ad influire sulla loro volontà negoziale.

La chiarezza della pattuizione non autorizza alcuna divergenza tra lettera e spirito della convenzione e il giudice di merito, prima di accedere a diversi parametri di interpretazione era tenuto a fornire una compiuta motivazione della pretesa equivocità e insufficienza del dato letterale. 2.4 Con motivi nuovi depositati il 30 Agosto 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato nuovo difensore e procuratore speciale dei ricorrenti, ha dedotto ulteriormente: - in relazione al primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in quanto la Corte di merito è pervenuta al ribaltamento della pronunzia di primo grado sulla base di una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie senza dare conto della pretesa incompletezza e incoerenza della decisione del primo giudice.

Aggiunge il difensore che la motivazione della sentenza ha obliterato la capacità dimostrativa delle dichiarazioni delle pp.cc . in quanto, a fronte di una narrazione dei fatti lineare, coerente, costante, ha valorizzato elementi esterni alla condotta per revocarne in dubbio la piena attendibilità; - il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle pp.cc ., dovendo ritenersi sindacabile in sede di legittimità la motivazione del provvedimento impugnato in quanto affetta da manifeste contraddizioni e fondata su congetture ed ipotesi insuscettibili di verifica empirica. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017,dep.2018, P.g. in proc.

Troise, Rv. 272430) ha stabilito il principio per cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso ek, dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

Si è condivisibilmente chiarito, nella linea interpretativa tracciata dalla sentenza Dasgupta (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267486), che l'assoluzione pronunziata dopo una condanna di primo grado non deve superare alcun dubbio; è infatti la condanna a dover intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluzione, possibile anche ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione.

A tanto consegue anche la diversa modulazione dell'obbligo di motivazione in caso di totale riforma in grado di appello, giacché per il ribaltamento della sentenza di condanna il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo, sebbene debba trattarsi di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È, dunque, necessario che il dubbio ragionevole non solo risponda a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo.

Pertanto, pur in assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, è irrinunciabile la necessità che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.

A tal fine egli non può esimersi dal confrontarsi con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata né giustificarne l'integrale riforma inserendo nella struttura argomentativa della pronunzia d'appello delle generiche notazioni critiche o di dissenso ma è tenuto a riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019,P., Rv. 278056; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep.2017,P.c. in proc.

Mangano e altro, Rv. 268948; Sez. 2,n. 50643 del 18/11/2014,P.c. in proc.

Fu e altri, Rv. 261327). 3.1 La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di siffatti principi, valorizzando elementi postfattuali ai fini della pronunzia liberatoria e dk svalutando con argomenti illogici ed apodittici le dichiarazioni di tenore accusatorio acquisite in atti, e in particolare quelle rese dalle costituite pp.cc .

4. La ricostruzione dei fatti è nella sostanza incontroversa.

Le pp.00. hanno riferito in dibattimento di tempi e modi in cui pervennero al preliminare d'acquisto di un'unità immobiliare e di un garage di proprietà della soc.

Sviluppo residenziale, con l'intermediazione della [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], scoprendo solo a distanza di oltre un anno e dopo il versamento dell'importo rateizzato di euro 310mila che il rogito non poteva essere stipulato per sopravvenuti problemi della venditrice, la cui crisi di liquidità conduceva nel marzo 2013 alla declaratoria di fallimento.

Secondo la prospettazione d'accusa, convalidata dal primo giudice, le fonti dichiarative e documentali acquisite in atti dovevano ritenersi dimostrative della sussistenza del delitto contestato e della responsabilità degli imputati, i quali erano rimasti silenti sul fatto che il complesso immobiliare di cui facevano parte i beni promessi in vendita era gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un cospicuo mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di Venezia, circostanza non menzionata nel contratto preliminare predisposto dalla venditrice, contenente, al contrario, l'attestazione della libera e piena proprietà da parte della stessa dei beni in questione.

Aggiungeva il Tribunale che anche le condotte successivamente tenute dagli imputati con l'immissione in possesso delle unità immobiliari dei promissari acquirenti e l'incameramento delle rate mensili convenute a titolo di pagamento del prezzo rafforzava nelle parti il convincimento circa l'inesistenza di impedimenti alla stipula del contratto definitivo.

Inoltre, il primo giudice non mancava di segnalare l'impossibilità di condividere la tesi degli imputati secondo cui il tenore complessivo delle clausole contrattuali deponeva per l'obbligo a vendere i beni previa estinzione dell'ipoteca nella parte relativa ai beni compromessi.

Richiamava in proposito le regole di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e 1375 cod.civ., alla cui stregua il chiaro tenore della clausola circa la libera e piena proprietà degli immobili osta ad una lettura della stessa in termini meramente obbligatori. 4.1 A fronte di un apparato argomentativo dotato di elevata coerenza e stringente consequenzialità logica, la Corte territoriale è pervenuta al sovvertimento dell'esito decisorio attraverso la valorizzazione di elementi circostanziali e postfattuali, privi di sicura pregnanza confutativa quali le prospettazioni articolate a sostegno delle azioni civili promosse dai ricorrenti ovvero la tempistica convenuta per la stipula del rogito notarile o, ancora, di mere congetture circa la portata informativa delle mail intercorse tra le pp.cc . e l'[OSCURATO:PERSONA] nella fase in cui il medesimo era intento a rinegoziare l'esposizione societaria con le banche.

Né risponde a perspicui criteri ermeneutici l'assunto di un'asserita vaghezza contenutistica del negozio preliminare in assenza di qualsivoglia apprezzamento circa la concreta idoneità delle relative clausole a fuorviare il consenso negoziale della controparte. 4.2 La giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e costante ritiene che in tema di truffa contrattuale anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Rv. 264400; n. 23079 del 09/05/2018, Rv. 272981; Sez. 6, n. 13411 del 5/3/2019, Rv 275463).

E' stato, altresì, precisato che in siffatto contesto il silenzio rileva indipendentemente dal fatto che le circostanze taciute siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Rv. 244952) in quanto il comportamento dell'agente non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno quando la obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente stesso, tenuto ex art. 1337 cod.civ. a comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (Sez. 2, n. 9194 del 19/04/1991, Rv. 188183).

5. Deve, dunque, concludersi che la sentenza censurata è sostenuta da una motivazione inidonea sotto il profilo della completezza, congruenza e logicità argomentativa a fornire giustificazione adeguata dell'esito assolutorio, avuto riguardo alla necessità di raffronto dialettico con le ragioni della decisione riformata imposto dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi di ribaltamento.

A tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è demandato anche il regolamento delle spese tra le parti per la fase di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Fossalta di Portogruaro il 28/8/1948 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Fossalta di Portogruaro il 23/2/1956 parti civili costituite nel proc. n.3180/2012 R.g.n.r. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Donà del Piave il 17/12/1960 e [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Vito al Tagliamento il 14/9/1976 avverso la sentenza resa in data 11/9/2019 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott.[OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi delle pp.cc .; udito il difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento e depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 27/10/2016, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di truffa aggravata loro ascritto perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, deducendo: 2.1 l'errata applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'art. 640 cod.pen. La difesa, dopo aver ricostruito gli snodi essenziali della vicenda a giudizio, concernente le trattative sfociate nel preliminare d'acquisto da parte degli odierni ricorrenti di un appartamento e di un garage nel complesso residenziale [OSCURATO:PERSONA], edificato dalla Sviluppo residenziale s.r.I., legalmente rappresentata dall'[OSCURATO:PERSONA], con la mediazione dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], denunzia che la sentenza impugnata ha incongruamente valorizzato elementi non pertinenti la fattispecie ascritta per dimostrarne l'insussistenza. In particolare: - ha accreditato quale elemento negativo in relazione alla genuinità ed attendibilità della ricostruzione delle pp.00. la circostanza che siano state le stesse ad insistere per la dilazione temporale di circa un anno tra la stipula del preliminare e il rogito, con rateizzazione del pagamento convenuto. Secondo la difesa il dato in questione non costituisce un riscontro di inattendibilità delle pp.cc . ma attiene all'elemento dell'induzione in errore, cui le stesse erano incorse a causa dell'espressa dichiarazione del promittente venditore nel contratto preliminare del 23/4/2010 circa la piena e libera proprietà degli immobili e l'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, in contrasto con il vero, atteso che i beni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultavano, al contrario, gravati da un'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di un mutuo fondiario dell'importo di oltre 22milioni di euro; - ha incongruamente ritenuto incidente sulla valutazione d'attendibilità dei querelanti circostanze successive alla stipula del preliminare ed al versamento del complessivo importo di euro 310mila, quali lo scambio di email del 20 luglio e 23 settembre 2011 tra il Macor e gli imputati, dalle quali emerge che l'[OSCURATO:PERSONA] ascriveva il ritardo nel rogito alla necessità di rinegoziare il mutuo con l'istituto di credito che aveva finanziato la costruzione del complesso, circostanza che revocherebbe in dubbio l'addotta ignoranza dell'iscrizione pregiudizievole da parte delle pp.00. fino a dicembre 2011. In ogni caso, secondo la difesa, trattandosi di un'informazione postuma rispetto al preliminare, la stessa è insuscettibile di incidere sulla già avvenuta consumazione del delitto di truffa mentre per c9, consolidata giurisprudenza del tutto irrilevante risulta l'eventuale deficit di diligenza delle pp.cc.; - analogamente in contrasto con i criteri di valutazione della prova si pongono i riferimenti della Corte di merito alle iniziative giudiziarie e stragiudiziali dei querelanti, tutte coeve alla scoperta dello stato di decozione della società venditrice, nelle quali le vittime non avrebbero fatto riferimento al silenzio serbato sulla circostanza in sede di trattative e di preliminare, senza tener conto della specificità delle azioni civili poste in essere; - ha ritenuto significativa in sede di valutazione dell'attendibilità dei querelanti la circostanza che tra il 2007 e il 2011, periodo in cui furono conclusi 39 atti di vendita di unità immobiliari facenti parte del complesso [OSCURATO:PERSONA], solo il preliminare stipulato dalle pp.00. non ebbe buon fine, circostanza contrastata dalle risultanze delle insinuazioni al passivo fallimentare della soc. Sviluppo residenziale. Inoltre, i giudici di merito hanno trascurato che l'[OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla produzione delle pp.cc., nella nota integrativa al bilancio 2011 aveva parlato di gravi perdite da ripianare e sollecitato la messa in liquidazione della società; - quanto alla posizione del Ternici, che secondo la Corte territoriale avrebbe comunicato ai potenziali acquirenti l'esistenza dell'ipoteca, la difesa evidenzia che risultano acquisite in atti varie copie di preliminari, alcune prive di indicazione circa l'esistenza di vincoli sugli immobili posti in vendita, altri recanti il riferimento all'ipoteca e alla fideiussione. Conclude, pertanto, la difesa che il dubbio probatorio che ha fondato la pronunzia assolutoria è frutto di una lettura delle emergenze processuali che si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della testimonianza della p.o., avendo l'impugnata sentenza assunto come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste/p.o. avesse riferito scientemente il falso; 2.2 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di truffa. In relazione a ciascuno dei punti enunziati nel primo motivo la difesa articola ulteriori doglianze concernenti il vizio di motivazione, sottolineando le criticità e le contraddittorietà logiche alla base della trama giustificativa della sentenza impugnata. Aggiunge, inoltre, che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame ha espressamente escluso di aver informato i promissari acquirenti dell'esistenza dell'ipoteca sui beni immobili e della possibilità di far ricorso ad una fideiussione bancaria mentre il Ternici ha reso dichiarazioni per più versi contraddittorie, riferendo all'[OSCURATO:PERSONA] la comunicazione circa l'esistenza dell'ipoteca e assumendo di non essere tenuto, comunque, a fornire indicazioni al riguardo; 2.3 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 640 cod.pen. per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e segg. cod.civ. Osserva la difesa che la Corte di merito ha ritenuto il contratto preliminare "redatto in una lingua anodina" e di contenuto impreciso, sebbene la clausola che dichiara le unità immobiliari nella piena e libera proprietà del venditore non è diversamente interpretabile se con come espressa garanzia della piena disponibilità delle stesse in assenza di vincoli ipotecari, affermazione idonea a creare nei promissari acquirenti un falso convincimento sulle reali condizioni dei beni e ad influire sulla loro volontà negoziale. La chiarezza della pattuizione non autorizza alcuna divergenza tra lettera e spirito della convenzione e il giudice di merito, prima di accedere a diversi parametri di interpretazione era tenuto a fornire una compiuta motivazione della pretesa equivocità e insufficienza del dato letterale. 2.4 Con motivi nuovi depositati il 30 Agosto 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato nuovo difensore e procuratore speciale dei ricorrenti, ha dedotto ulteriormente: - in relazione al primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in quanto la Corte di merito è pervenuta al ribaltamento della pronunzia di primo grado sulla base di una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie senza dare conto della pretesa incompletezza e incoerenza della decisione del primo giudice. Aggiunge il difensore che la motivazione della sentenza ha obliterato la capacità dimostrativa delle dichiarazioni delle pp.cc . in quanto, a fronte di una narrazione dei fatti lineare, coerente, costante, ha valorizzato elementi esterni alla condotta per revocarne in dubbio la piena attendibilità; - il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle pp.cc ., dovendo ritenersi sindacabile in sede di legittimità la motivazione del provvedimento impugnato in quanto affetta da manifeste contraddizioni e fondata su congetture ed ipotesi insuscettibili di verifica empirica. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017,dep.2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430) ha stabilito il principio per cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso ek, dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. Si è condivisibilmente chiarito, nella linea interpretativa tracciata dalla sentenza Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267486), che l'assoluzione pronunziata dopo una condanna di primo grado non deve superare alcun dubbio; è infatti la condanna a dover intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluzione, possibile anche ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. A tanto consegue anche la diversa modulazione dell'obbligo di motivazione in caso di totale riforma in grado di appello, giacché per il ribaltamento della sentenza di condanna il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo, sebbene debba trattarsi di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È, dunque, necessario che il dubbio ragionevole non solo risponda a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Pertanto, pur in assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, è irrinunciabile la necessità che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. A tal fine egli non può esimersi dal confrontarsi con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata né giustificarne l'integrale riforma inserendo nella struttura argomentativa della pronunzia d'appello delle generiche notazioni critiche o di dissenso ma è tenuto a riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019,P., Rv. 278056; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep.2017,P.c. in proc. Mangano e altro, Rv. 268948; Sez. 2,n. 50643 del 18/11/2014,P.c. in proc. Fu e altri, Rv. 261327). 3.1 La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di siffatti principi, valorizzando elementi postfattuali ai fini della pronunzia liberatoria e dk svalutando con argomenti illogici ed apodittici le dichiarazioni di tenore accusatorio acquisite in atti, e in particolare quelle rese dalle costituite pp.cc . 4. La ricostruzione dei fatti è nella sostanza incontroversa. Le pp.00. hanno riferito in dibattimento di tempi e modi in cui pervennero al preliminare d'acquisto di un'unità immobiliare e di un garage di proprietà della soc. Sviluppo residenziale, con l'intermediazione della [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], scoprendo solo a distanza di oltre un anno e dopo il versamento dell'importo rateizzato di euro 310mila che il rogito non poteva essere stipulato per sopravvenuti problemi della venditrice, la cui crisi di liquidità conduceva nel marzo 2013 alla declaratoria di fallimento. Secondo la prospettazione d'accusa, convalidata dal primo giudice, le fonti dichiarative e documentali acquisite in atti dovevano ritenersi dimostrative della sussistenza del delitto contestato e della responsabilità degli imputati, i quali erano rimasti silenti sul fatto che il complesso immobiliare di cui facevano parte i beni promessi in vendita era gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un cospicuo mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di Venezia, circostanza non menzionata nel contratto preliminare predisposto dalla venditrice, contenente, al contrario, l'attestazione della libera e piena proprietà da parte della stessa dei beni in questione. Aggiungeva il Tribunale che anche le condotte successivamente tenute dagli imputati con l'immissione in possesso delle unità immobiliari dei promissari acquirenti e l'incameramento delle rate mensili convenute a titolo di pagamento del prezzo rafforzava nelle parti il convincimento circa l'inesistenza di impedimenti alla stipula del contratto definitivo. Inoltre, il primo giudice non mancava di segnalare l'impossibilità di condividere la tesi degli imputati secondo cui il tenore complessivo delle clausole contrattuali deponeva per l'obbligo a vendere i beni previa estinzione dell'ipoteca nella parte relativa ai beni compromessi. Richiamava in proposito le regole di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e 1375 cod.civ., alla cui stregua il chiaro tenore della clausola circa la libera e piena proprietà degli immobili osta ad una lettura della stessa in termini meramente obbligatori. 4.1 A fronte di un apparato argomentativo dotato di elevata coerenza e stringente consequenzialità logica, la Corte territoriale è pervenuta al sovvertimento dell'esito decisorio attraverso la valorizzazione di elementi circostanziali e postfattuali, privi di sicura pregnanza confutativa quali le prospettazioni articolate a sostegno delle azioni civili promosse dai ricorrenti ovvero la tempistica convenuta per la stipula del rogito notarile o, ancora, di mere congetture circa la portata informativa delle mail intercorse tra le pp.cc . e l'[OSCURATO:PERSONA] nella fase in cui il medesimo era intento a rinegoziare l'esposizione societaria con le banche. Né risponde a perspicui criteri ermeneutici l'assunto di un'asserita vaghezza contenutistica del negozio preliminare in assenza di qualsivoglia apprezzamento circa la concreta idoneità delle relative clausole a fuorviare il consenso negoziale della controparte. 4.2 La giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e costante ritiene che in tema di truffa contrattuale anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Rv. 264400; n. 23079 del 09/05/2018, Rv. 272981; Sez. 6, n. 13411 del 5/3/2019, Rv 275463). E' stato, altresì, precisato che in siffatto contesto il silenzio rileva indipendentemente dal fatto che le circostanze taciute siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Rv. 244952) in quanto il comportamento dell'agente non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno quando la obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente stesso, tenuto ex art. 1337 cod.civ. a comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (Sez. 2, n. 9194 del 19/04/1991, Rv. 188183). 5. Deve, dunque, concludersi che la sentenza censurata è sostenuta da una motivazione inidonea sotto il profilo della completezza, congruenza e logicità argomentativa a fornire giustificazione adeguata dell'esito assolutorio, avuto riguardo alla necessità di raffronto dialettico con le ragioni della decisione riformata imposto dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi di ribaltamento. A tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è demandato anche il regolamento delle spese tra le parti per la fase di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la li
Sentenza Cassazione n. 39178/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris