CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che gli ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui agli artt. 319 e 321, cod. pen., altresì disponendo la confisca del profittc del reato, a norma del successivo art. 322-ter. Egli contesta solo tal ultima statuizione, lamentando il mancato accertamento dell'effettiva realizzazione di un profitto. 2. Il ricorso è inammissibile per la clenericità del motivo, che si limita all'enunciazione della doglianza, sottraendosi a qualsiasi confronto critico con le argomentazioni della decisione, invece logicamente e giuridicamente corrette. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo