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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2025

Cassazione n. 01128/2026

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12836/18proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 31 ottobre 2017 n. 1986; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data non precisata nel ricorso per cassazione tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Palermo la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie N.R.G.: 12836/18 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1983 ed il 1994; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza n. 1457/13 il Tribunale di Palermo rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 31.10.2017 n. 1986 la Corte d’appello di Palermo accolse la domanda di 39 degli originari attori, e confermò il rigetto delle altre.

In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale: -) rigettò l’eccezione di prescrizione; -) rigettò la domanda di quanti avevano conseguito specializzazioni non contemplate dalle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363; -) rigettò la domanda di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983.

4. La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione dagli odierni ricorrenti e da altri degli originari attori.

N.R.G.: 12836/18 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso.

5. Questa Corte con ordinanza 5.4.2021 n. 9246accolse il ricorso proposto da alcuni dei ricorrenti, mentre separò dalle altre e rinviò a nuovo ruolo le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](terzo motivo del ricorso originario).

Ciò - in accoglimento della conforme richiesta dal Procuratore Generale - al fine di attendere il deposito della decisione delle Sezioni Unite circa la spettanza del risarcimento ai medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1982.

6. Con istanza depositata il 30.7.2025 il difensore degli otto ricorrenti sopra indicati ha sollecitato la fissazione del ricorso, avvenuta per l’odierna camera di consiglio.

7. I ricorrenti la cui posizione è rimasta sub iudice hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il terzo motivo di ricorso.

Come accennato, con ordinanza 9246/21 è stata rinviata a nuovo ruolo la decisione sul terzo motivo del ricorso originario.

Con tale motivo fu censurata la sentenza d’appello nella parte in cui rigettò la domanda risarcitoria proposta da quanti si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 31.12.1982.

1.1. Il motivo è fondato alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza (successiva alla decisione d’appello) n. 20278 del 2022, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n.75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma N.R.G.: 12836/18 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee. (Cass. Sez.

U., 23/06/2022, n. 20278, Rv. 664953 -01).

1.2. La sentenza impugnata dagli otto ricorrenti indicati in epigrafe va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in differente composizione, la quale applicherà il principio di diritto sopra trascritto, previa verifica della sussistenza degli ulteriori presupposti del diritto risarcimento da tardiva attuazione delle direttive comunitarie ( non esaminati dalla sentenza cassata perché assorbiti), ed in particolare quello della equipollenza tra la specializzazione conseguita e le specializzazioni elencate dalle direttive 75/362 e 75/363.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.

P.q.m. (-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12836/18proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 31 ottobre 2017 n. 1986; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data non precisata nel ricorso per cassazione tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Palermo la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie N.R.G.: 12836/18 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1983 ed il 1994; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza n. 1457/13 il Tribunale di Palermo rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 31.10.2017 n. 1986 la Corte d’appello di Palermo accolse la domanda di 39 degli originari attori, e confermò il rigetto delle altre. In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale: -) rigettò l’eccezione di prescrizione; -) rigettò la domanda di quanti avevano conseguito specializzazioni non contemplate dalle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363; -) rigettò la domanda di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983. 4. La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione dagli odierni ricorrenti e da altri degli originari attori. N.R.G.: 12836/18 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso. 5. Questa Corte con ordinanza 5.4.2021 n. 9246accolse il ricorso proposto da alcuni dei ricorrenti, mentre separò dalle altre e rinviò a nuovo ruolo le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](terzo motivo del ricorso originario). Ciò - in accoglimento della conforme richiesta dal Procuratore Generale - al fine di attendere il deposito della decisione delle Sezioni Unite circa la spettanza del risarcimento ai medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1982. 6. Con istanza depositata il 30.7.2025 il difensore degli otto ricorrenti sopra indicati ha sollecitato la fissazione del ricorso, avvenuta per l’odierna camera di consiglio. 7. I ricorrenti la cui posizione è rimasta sub iudice hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso. Come accennato, con ordinanza 9246/21 è stata rinviata a nuovo ruolo la decisione sul terzo motivo del ricorso originario. Con tale motivo fu censurata la sentenza d’appello nella parte in cui rigettò la domanda risarcitoria proposta da quanti si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 31.12.1982. 1.1. Il motivo è fondato alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza (successiva alla decisione d’appello) n. 20278 del 2022, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n.75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma N.R.G.: 12836/18 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee. (Cass. Sez. U., 23/06/2022, n. 20278, Rv. 664953 -01). 1.2. La sentenza impugnata dagli otto ricorrenti indicati in epigrafe va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in differente composizione, la quale applicherà il principio di diritto sopra trascritto, previa verifica della sussistenza degli ulteriori presupposti del diritto risarcimento da tardiva attuazione delle direttive comunitarie ( non esaminati dalla sentenza cassata perché assorbiti), ed in particolare quello della equipollenza tra la specializzazione conseguita e le specializzazioni elencate dalle direttive 75/362 e 75/363. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio. P.q.m. (-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell
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