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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 25328/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18577/2016 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via Dora 1, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Giulianova; -intimato - avverso la sentenza n. 583 /20 16 della Corte d’Appello di Ancona , pubblicata il 13/05/2016e notificata il 25/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di opposizione alla stima ex art. 19 l. n. 865 del 1971, proposta nel mese di aprile 1975, la Corte d’appello condannava il Comune di Giulianova al pagamento in favore dei proprietari dell’area della somma di lire 238.865.000 oltre interessi lega li dal momento dell’esproprio.

Proposto dal Comune ricorso per cassazione , questa Corte annullava con rinvio la decisione della Corte d’appello, la quale espletata un’altra consulenza tecnica- al fine di stabilire la destinazione urbanistica dell’area al momento dell’esproprio, il valore di mercato della stessa, oltre all’ammontare degli interessi legali e del maggior dannoda ritardo – pronunciava la sentenza in questa sede impugnata.

Avverso tale statuizione, [OSCURATO:PERSONA] o Migliori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a unsolo motivo .

Il Comune di Giulianova è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedott o l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione alla richiesta e alla prova del maggior danno da ritardo nell’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’indennità di esproprio.

Secondo i ricorrenti, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello aveva erroneamente determinato la s omma spettante a titolo di indennità di esproprio in soli € 372.233,01, liquidando il maggior danno secondoil criterio presuntivo del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato,ritenendo che non vi fosse la prova di uno specifico pregiudizio maggiore.

Dalla relazione peritale di parte , redatta da l geometra [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],emergeva, infatti, la conferma della circostanza che , nel 2008 , era stato stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto un’area limitrofa a quella in questione, avente mq. 6.676 di estensione, come pure risultava dalla documentazione acquisita al processo, ove il prezzo di cessione era stato determinato in € 5.380.000,00(oltre IVA).

Da tale atto emergeva, secondo i ricorrenti, che la liquidazione attualizzata dell’indennità di esproprio in circa € 200.000,00 non costituiva un serio e adeguato ristoro , commisurato al valore venale del bene, poiché nel 2008 essi avrebbero potuto vendere la loro proprietà a condizioni simili a quelle risultanti dalla menzionata compravendita, sicché il maggior danno avrebbe dovuto essere calcolato operando la rivalutazione sulla base degli indici di inflazione, come pure suggerito dal CTU nominato dalla Corte d’appello nella relazione resa a chiarimentinel corso del giudizio.

Gli stessi ricorrenti hanno evidenziato che la Corte EDU ha più volte affermato che l’espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce un’ingerenza sproporzionata, che non può essere giustificata ai sensi dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, specificando che il decorso di un notevole lasso di tempo prima della liquidazione dell’indennità ne riduce l’adeguatezza, che pertanto deve essere aggiornata per compensare gli effetti de ll’inflazione e deve essere maggiorata degli interessi legali. 2.Il motivo è inammissibile.

Com’è noto, l’omesso esame di elementi istruttori può integrare il vizio appena richiamato solo quando tale omissione determini l’omesso esame di un fatto storico,primario o secondario, rilevante ai fini della decisione e discusso dalle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 27415/2018).

Il libero convincimento del giudice è, infatti, sindacabile, per mancato esame di fatti storici, anche se veicolati da elementi indiziari non esaminati e, dunque, non considerati dal giudice, che però siano decisivi, nel senso che siano in grado di determinare una diversa soluzione, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (Cass., Sez. 1, n. 10253/2021).

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio fatto, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018).

Non costituiscono, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, o i motivi di appello.

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto di avere illustrato, e provato, la ragione per cui l’acquisizione del fatto che i l terreno limitrofo era stato veduto, nel 2008, al prezzo sopra indicato, avrebbe giustificato la determinazione di un maggior danno da ritardo superiore a quello liquidato e, precisamente, pari all’incidenza dell’inflazione sulla misura dell’importo liquidato.

Questa Corte ha già precisato che, in tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo aldiritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo,ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32911 del 09/11/2021).Com’è noto, inoltre, per la liquidazione di un maggior danno da ritardo che superi il parametro fisso di liquidazione, il creditore è chiamato a provare la maggiorazione del danno legata alle sue condizioni soggettive (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21406 del 26/07/2021).

I ricorrenti avrebbero, pertanto, dovuto dedurre di avere specificato nel corso dei giudizi di merito le concrete ragioni per cui lo stesso prezzo pattuito per la vendita di aree confinanti con quelle espropriate avrebbero potuto applicarsi ad un ipotetico contratto di compravendita relativo alle aree oggetto del provvedimento ablatorio, che gli stessi ricorrenti avrebbero potuto in concreto stipulare, e perché tale evento giustificava la liquidazione del maggior danno secondo il criterio richiesto.

In assenza della dimostrazione della deduzione nel corso del processo di tali elementi, e della prova degli stessi, i ricorrenti non hanno dedotto le ragioni a fondamento della ritenuta decisività della mancata considerazione della menzionata compravendita.

La censura si sostanzia,in sintesi, in una - sia pure argomentata - contestazionedel criterio equitativo scelto dal giudice di merito, non condiviso in fatto dalla parte, e, come tale, inammissibile.

3. In conclusione, il ricorso deve ritenersi inammissibile per l’impropria prospettazione come fatto - di cui sarebbe stato omesso l’esame -di una argomentazione difensiva , basata su una valutazione del consulente, non condivisa dal giudice del merito, circa il criterio di calcolo del maggior danno da ritardo.

Né, ovviamente , il supposto mancato riferimento a una vendita immobiliare intercorsa, relativamente a un terreno in area limitrofa a quello espropriato, a grandissima distanza di tempo dall’espropriazione, può attribuirea tale circostanza alcuna caratterizzazione come fatto decisivo in relazione all’oggetto del contendere e cioè alla valutazione del maggior danno per la mancata disponibilità della somma spettante a titolo di indennità di espropriazione.

Sia perché non si controverte qui sull’entità della indennità ma sul maggior danno per la sua non tempestiva disponibilità, sia perché non si vede per quale motivo una valutazione ex post del terreno espropriato, priva del tutto di autosufficienza relativamente alla effettiva perdita di chancesda parte dei ricorrenti, debba comportare, invece del criterio dell’impiego del tasso medio di rendimento dei titoli di Stato, seguito dalla Corte di appello in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, una rivalutazione automatica del credito legata all’andamento dell’inflazione. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata essendo rimasto il Comune di Giulianova intimato. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile ilricorso; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18577/2016 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via Dora 1, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Giulianova; -intimato - avverso la sentenza n. 583 /20 16 della Corte d’Appello di Ancona , pubblicata il 13/05/2016e notificata il 25/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di opposizione alla stima ex art. 19 l. n. 865 del 1971, proposta nel mese di aprile 1975, la Corte d’appello condannava il Comune di Giulianova al pagamento in favore dei proprietari dell’area della somma di lire 238.865.000 oltre interessi lega li dal momento dell’esproprio. Proposto dal Comune ricorso per cassazione , questa Corte annullava con rinvio la decisione della Corte d’appello, la quale espletata un’altra consulenza tecnica- al fine di stabilire la destinazione urbanistica dell’area al momento dell’esproprio, il valore di mercato della stessa, oltre all’ammontare degli interessi legali e del maggior dannoda ritardo – pronunciava la sentenza in questa sede impugnata. Avverso tale statuizione, [OSCURATO:PERSONA] o Migliori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a unsolo motivo . Il Comune di Giulianova è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedott o l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione alla richiesta e alla prova del maggior danno da ritardo nell’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’indennità di esproprio. Secondo i ricorrenti, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello aveva erroneamente determinato la s omma spettante a titolo di indennità di esproprio in soli € 372.233,01, liquidando il maggior danno secondoil criterio presuntivo del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato,ritenendo che non vi fosse la prova di uno specifico pregiudizio maggiore. Dalla relazione peritale di parte , redatta da l geometra [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],emergeva, infatti, la conferma della circostanza che , nel 2008 , era stato stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto un’area limitrofa a quella in questione, avente mq. 6.676 di estensione, come pure risultava dalla documentazione acquisita al processo, ove il prezzo di cessione era stato determinato in € 5.380.000,00(oltre IVA). Da tale atto emergeva, secondo i ricorrenti, che la liquidazione attualizzata dell’indennità di esproprio in circa € 200.000,00 non costituiva un serio e adeguato ristoro , commisurato al valore venale del bene, poiché nel 2008 essi avrebbero potuto vendere la loro proprietà a condizioni simili a quelle risultanti dalla menzionata compravendita, sicché il maggior danno avrebbe dovuto essere calcolato operando la rivalutazione sulla base degli indici di inflazione, come pure suggerito dal CTU nominato dalla Corte d’appello nella relazione resa a chiarimentinel corso del giudizio. Gli stessi ricorrenti hanno evidenziato che la Corte EDU ha più volte affermato che l’espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce un’ingerenza sproporzionata, che non può essere giustificata ai sensi dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, specificando che il decorso di un notevole lasso di tempo prima della liquidazione dell’indennità ne riduce l’adeguatezza, che pertanto deve essere aggiornata per compensare gli effetti de ll’inflazione e deve essere maggiorata degli interessi legali. 2.Il motivo è inammissibile. Com’è noto, l’omesso esame di elementi istruttori può integrare il vizio appena richiamato solo quando tale omissione determini l’omesso esame di un fatto storico,primario o secondario, rilevante ai fini della decisione e discusso dalle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 27415/2018). Il libero convincimento del giudice è, infatti, sindacabile, per mancato esame di fatti storici, anche se veicolati da elementi indiziari non esaminati e, dunque, non considerati dal giudice, che però siano decisivi, nel senso che siano in grado di determinare una diversa soluzione, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (Cass., Sez. 1, n. 10253/2021). Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio fatto, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018). Non costituiscono, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, o i motivi di appello. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto di avere illustrato, e provato, la ragione per cui l’acquisizione del fatto che i l terreno limitrofo era stato veduto, nel 2008, al prezzo sopra indicato, avrebbe giustificato la determinazione di un maggior danno da ritardo superiore a quello liquidato e, precisamente, pari all’incidenza dell’inflazione sulla misura dell’importo liquidato. Questa Corte ha già precisato che, in tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo aldiritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo,ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32911 del 09/11/2021).Com’è noto, inoltre, per la liquidazione di un maggior danno da ritardo che superi il parametro fisso di liquidazione, il creditore è chiamato a provare la maggiorazione del danno legata alle sue condizioni soggettive (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21406 del 26/07/2021). I ricorrenti avrebbero, pertanto, dovuto dedurre di avere specificato nel corso dei giudizi di merito le concrete ragioni per cui lo stesso prezzo pattuito per la vendita di aree confinanti con quelle espropriate avrebbero potuto applicarsi ad un ipotetico contratto di compravendita relativo alle aree oggetto del provvedimento ablatorio, che gli stessi ricorrenti avrebbero potuto in concreto stipulare, e perché tale evento giustificava la liquidazione del maggior danno secondo il criterio richiesto. In assenza della dimostrazione della deduzione nel corso del processo di tali elementi, e della prova degli stessi, i ricorrenti non hanno dedotto le ragioni a fondamento della ritenuta decisività della mancata considerazione della menzionata compravendita. La censura si sostanzia,in sintesi, in una - sia pure argomentata - contestazionedel criterio equitativo scelto dal giudice di merito, non condiviso in fatto dalla parte, e, come tale, inammissibile. 3. In conclusione, il ricorso deve ritenersi inammissibile per l’impropria prospettazione come fatto - di cui sarebbe stato omesso l’esame -di una argomentazione difensiva , basata su una valutazione del consulente, non condivisa dal giudice del merito, circa il criterio di calcolo del maggior danno da ritardo. Né, ovviamente , il supposto mancato riferimento a una vendita immobiliare intercorsa, relativamente a un terreno in area limitrofa a quello espropriato, a grandissima distanza di tempo dall’espropriazione, può attribuirea tale circostanza alcuna caratterizzazione come fatto decisivo in relazione all’oggetto del contendere e cioè alla valutazione del maggior danno per la mancata disponibilità della somma spettante a titolo di indennità di espropriazione. Sia perché non si controverte qui sull’entità della indennità ma sul maggior danno per la sua non tempestiva disponibilità, sia perché non si vede per quale motivo una valutazione ex post del terreno espropriato, priva del tutto di autosufficienza relativamente alla effettiva perdita di chancesda parte dei ricorrenti, debba comportare, invece del criterio dell’impiego del tasso medio di rendimento dei titoli di Stato, seguito dalla Corte di appello in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, una rivalutazione automatica del credito legata all’andamento dell’inflazione. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata essendo rimasto il Comune di Giulianova intimato. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile ilricorso; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazio