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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03465/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12 luglio 2022 il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere di [OSCURATO:PERSONA], attinta da gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di bancarotta (capo 1) e di varie bancarotte distrattive (capi 2, 3, 8).

2. Nell'interesse della Antonov è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, alla luce del carattere risalente dei fatti attribuiti alla stessa e da lei contestati.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo ai criteri di adeguatezza e gradualità nella scelta delle misure cautelari.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità nei termini che si indicheranno immediatamente in fra.

Premesso che la contestazione dei fatti alla quale allude il ricorso, oltre che di contenuto del tutto generico, è assolutamente estranea al thema decidendum, dal momento l'ordinanza impugnata dà atto che la richiesta di riesame non aveva investito la gravità indiziaria, si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01).

Ora, il ricorso insiste nel sottolineare il carattere datato degli episodi attribuiti all'indagata, senza considerare che alla stessa è attribuita la partecipazione ad un reato associativo e la commissione di una pluralità di reati fine di natura seriale (dai delitti di natura fallimentare agli illeciti tributari) protrattisi per diversi anni, nel quadro di una condotta caratterizzata dalla gestione nel tempo in successione del fallimento di varie società e da una determinazione criminosa che non solo prosegue all'attualità, come documentato dalle dichiarazioni prodotte dal P.M. (alle quali il ricorso non dedica alcuna considerazione; nel provvedimento impugnato si richiama anche l'annotazione del 6 giugno 2022, in merito alla perdurante operatività del quartiere generale dell'organizzazione), ma rimasta insensibile all'esecuzione nel settembre 2020, nei confronti di alcuni degli indagati, di altro provvedimento coercitivo.

Ne discende l'assoluta aspecificità delle critiche che non si confrontano in alcun modo con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata.

2. Per le medesime ragioni di aspecificità è inammissibile il secondo motivo di ricorso che insiste nel sottrarsi alle considerazioni del Tribunale a proposito della assoluta necessità di recidere, con la più grave misura custodiale, i legami con i sodali e quella rete di contatti e relazioni che hanno reso possibile il protrarsi delle condotte illecite attribuite per un così ampio arco temporale.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 luglio 2022 il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere di [OSCURATO:PERSONA], attinta da gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di bancarotta (capo 1) e di varie bancarotte distrattive (capi 2, 3, 8). 2. Nell'interesse della Antonov è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, alla luce del carattere risalente dei fatti attribuiti alla stessa e da lei contestati. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo ai criteri di adeguatezza e gradualità nella scelta delle misure cautelari. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità nei termini che si indicheranno immediatamente in fra. Premesso che la contestazione dei fatti alla quale allude il ricorso, oltre che di contenuto del tutto generico, è assolutamente estranea al thema decidendum, dal momento l'ordinanza impugnata dà atto che la richiesta di riesame non aveva investito la gravità indiziaria, si osserva che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01). Ora, il ricorso insiste nel sottolineare il carattere datato degli episodi attribuiti all'indagata, senza considerare che alla stessa è attribuita la partecipazione ad un reato associativo e la commissione di una pluralità di reati fine di natura seriale (dai delitti di natura fallimentare agli illeciti tributari) protrattisi per diversi anni, nel quadro di una condotta caratterizzata dalla gestione nel tempo in successione del fallimento di varie società e da una determinazione criminosa che non solo prosegue all'attualità, come documentato dalle dichiarazioni prodotte dal P.M. (alle quali il ricorso non dedica alcuna considerazione; nel provvedimento impugnato si richiama anche l'annotazione del 6 giugno 2022, in merito alla perdurante operatività del quartiere generale dell'organizzazione), ma rimasta insensibile all'esecuzione nel settembre 2020, nei confronti di alcuni degli indagati, di altro provvedimento coercitivo. Ne discende l'assoluta aspecificità delle critiche che non si confrontano in alcun modo con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. 2. Per le medesime ragioni di aspecificità è inammissibile il secondo motivo di ricorso che insiste nel sottrarsi alle considerazioni del Tribunale a proposito della assoluta necessità di recidere, con la più grave misura custodiale, i legami con i sodali e quella rete di contatti e relazioni che hanno reso possibile il protrarsi delle condotte illecite attribuite per un così ampio arco temporale. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te
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