CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28924/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C .F . : [OSCURATO:PERSONA] 52T02H501P), residentein Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, e [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 57D5S H501 U ), residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] della Valle n. 1, rappresentati e difesi dagli Avv.tiFrancesco Ferrazza (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52T02II501P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55T50 HSOI A) ed elettivamente domiciliati nel loro studio Avviso accertamento aumento rendita catastale unità immobiliari site in Roma in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 5, giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 809/04/2020emessa dalla CTR Lazio il 1 3/ 02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva aumentato le rendite catastali di cinque unità immobiliari site in Roma. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello dei contribuenti, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che l’Amministrazione, per procedere alla riclassificazione “di massa” delle unità immobiliari ubicate nelle microzone, doveva necessariamente indicare in modo analitico le opere infrastrutturali e le condizioni ambientali che avevano determinato il miglioramento della fruibilità dei beni, laddove nel caso di specie la motivazione dell’accertamento catastale era estremamente generica e si riferiva esclusivamente alla componente “posizionale”, nulla deducendo per quanto riguardava la componente “edilizia”. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio, i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la parziale revisione del classamento dovesse essere riferita alla singola unità immobiliare, anziché alla sola microzona ed al fabbricato esaminato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 2 l. n. 241/1990, nonché delle norme in materia di motivazione degli atti di accertamento catastale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR, a suo dire, erroneamente ritenuto che l’Agenzia non avesse chiaramente motivato le ragioni del suo operato, anche in relazione alla rettifica del valore unitario e complessivo dell’immobile e, conseguentemente, della sua rendita catastale. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, essendo strettamente connessi sono infondati. La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 249 del 2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. La scelta del legislatore non presenta profili di irragionevolezza ai fini del rispetto del principio della capacità contributiva, in quanto la revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, sicché può ritenersi non irragionevole che l'accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona comporti una ricaduta sulla rendita catastale, il cui conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo. Nondimeno, il carattere "diffuso" dell'operazione comporta che debba essere assolto in maniera rigorosa l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento. Successivamente, questa Corte, negli ultimi anni, disallineandosi rispetto all’orientamento che si era iniziato a formare agli inizi del nuovo secolo, ha stabilito, con indirizzo ormai condiviso e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione. In applicazione di tale principio, Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019 ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale di un immobile, in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso. La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, mentre, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019). E così si è in termini condivisi affermato il principio per cui, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione. In applicazione, di questo principio, Sez. 5, Sentenza n.19810 del 23/07/2019 ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di classamento, benché facesse riferimento solo al rapporto di scostamento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza né specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano né effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, corretta si rivela la decisione adottata dalla CTR Lazio, secondo cui l’Amministrazione, per procedere alla riclassificazione “di massa” delle unità immobiliari ubicate nelle microzone, doveva necessariamente indicare in modo analitico le opere infrastrutturali e le condizioni ambientali che avevano determinato il miglioramento della fruibilità dei beni, laddove nel caso di specie la motivazione dell’accertamento catastale era estremamente generica e si riferiva esclusivamente alla componente “posizionale”, nulla deducendo per quanto riguardava la componente “edilizia”. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario ne