CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 23203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. n. 7105/2019 R.G. r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Campani, per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., P.I. 00748980521, in persona del curatore fallimentare Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.toGabriele Gragnoli . - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA]Attoma, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Laurenzi. -controricorrente - avverso la sentenza n.1983/2018, emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 22.05.2018, pubblicata ilgiorno 24.08.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze - decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.e di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., avverso lasentenza n. 136/2011 del Tribunale di Siena resa in data 01.03.2011 - ha rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza resa in primo grado. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva infatti convenuto in giudizio , innanzi al Tribunale,[OSCURATO:PERSONA], assumendo: - che nei due anni antecedent i la dichiarazione di fallimento , avvenuta il 03. 03. 04, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva acquistato da una terza concessionaria, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., una autovetturaToyota, pagandola a mezz o di tre assegni d i € 10.000 ciascuno, regolarmentecontabilizzati; - che l a vettura era stata , poi, consegnata alla convenuta Fineschi , senza che però risu l tasse da costei effettuato a l cun pagamento infavore della società fallita. Il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva chiesto,pertanto, che fosse dichiarata l’ inefficaci a, ai sensi dell'art. 64 l. fall., del negozio atitolo gratuito intercorso tra le parti in causa, consistente nella cessione alla convenuta,da parte della fallita, della predetta autovettura Toyota, con l a conseguente condanna a l paga mento del la so m ma d i € 31.000,00, pari al prezzodell'auto, nel caso di mancata sua restituzione. 3. Il Tribunale, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] e della terza chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., avevaaccolto la domanda, ritenendo che, sulla base delle risultanze di causa, era da escludersi la prospettata (totale)gratuità dell'attribuzione del bene dalla fallita allaFineschi, che veniva condannata pertanto unicamente alla restituzione di euro 4.610,8 0, par i al l a differenza tra la provvista versata alla fallita dalla stessa Fineschi per e uro 26.340.00 ed il prezzo invecepagato da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,pari ad Euro 31.000,00, con il conseguente accoglimento parziale della domanda della curatelaattrice. 4. Proposto gravame da parte della Fineschiavverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello, sempre nella resistenza del Fallimento e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ha rigettato l’impugnativa, osservando e rilevando, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) il primo motivo di appello - col quale si denunciava una pretesa mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sul rilievo dell’erroneo accoglimento parziale delladomanda del fallimento - era da ritenersi inammissibile perché formulat o senza il crisma della specificità dei motivi di gravame previsto dall’art. 342 cod. proc. civ., non avendo l’appellante adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica leragioni per le quali l’iter logico-giuridico - su ll a cui base era stata emessa la sentenza appellata -sarebbe stato erroneo ; (ii) non sussiste va , peraltro , neanche la lamentata mancata corr i spondenza tra ch i esto e pronunc iato , atteso che non vi erastata alcuna domanda obiettivamente diversa da quella originaria, né risulta va essere stato introd o tto nel processo un "petitum" diverso e più ampio op pure una "causa petendi" fondata su situazion i giuridiche nonprospettate prima, e più inparticolare su di un fatto costitut i vo differente; (iii) anche il secondo motivo di appello -articolato sulla mancata valutazione del valore dell’autovettura conferita in permuta e sulla mancata acquisizione della documentazione prodotta -era infondato, in ragione più in particolare dell’inammissibilità dell’ulteriore documentazione prodotta insede appello, ai sensi dell’art. 345cod. proc. civ., e perché , peraltro , la stessa documentazione prodotta era priva di data certa e dunque non opponibile alla procedura fallimentare; (iv) occorreva comunque ribadire la totaleassenza di prova in merito alla consegna in permuta dell’autovettura usata della Fineschi. 2. La sentenza, pubblicata il 24.08.2018, è stata impugnata da GIUSEPPINA FINESCHIcon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.hanno resistito con controricorso. Solo la società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 342 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto il primo motivodi appello aspecifico e dunque inammissibile. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 183 e 189 cod. proc. civ., sul rilievo che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto insussistente la denunciata mutatio libelli intervenuta in corso di giudizio e grazie alla pronuncia del giudice di prime cure. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 345 cod. proc. civ. 3.1 I primi due motivi – che possono essere trattati unitariamente – sono fondati ed il loro accoglimento determina l’assorbimento delle censure articolate nel terzo motivo. 3.2 Già la prima doglianza, declinata in relazione all’impugnata statuizione di aspecificità dei motivi di gravame decretata dalla Corte di appello, è fondata. Sul punto, occorre ricordare che, anche in applicazione del previgente testo dell’art. 342 cod. proc. civ., era richiesto il requisito della “specificità” del motivo di gravame (cfr. Cass. S.U.n. 23299-11). Tuttavia, sia l’attuale testo dell’art. 342 cod. proc. civ. sia il precedente devono essere intesi alla luce del criterio dettato daCass. S.U. n. 27199 - 17 , a tenore del quale l’appello deve recare “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò posto e venendo all’esame della fattispecie qui in scrutinio, deve ritenersi che, per la compilazione della parte “argomentativa” del gravame, non occorracerto un “progetto alternativo di sentenza” (cfr. sempre Cass. S.U. n. 27199-17, cit. supra), ove si tenga , peraltro, conto del tipo di censura prospettata dalla odierna ricorrente (con il primo motivo di appello si denunciava, infatti, la pretesa mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sul rilievo dell’erroneo accoglimento parziale della domanda del fallimento). Orbene, l’odierna parte ricorrente ha riportato a pag. 17-18 del ricorso integralmente il motivo di gravamequi oggi in esame (v., anche, in tema di autosufficienza del ricorso: Cass. n. 3612 - 2022 ) , dimostrando così di aver indicato, con sufficiente determinazione, sia le questioni contestatein ordine alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado appellatasia i profili argomentativi postia confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice. Ne consegue che risulta,ancora adesso, poco comprensibile la ragione per la quale la Corte fiorentina abbia potuto ritenere il gravame come “aspecifico” 3.2 Dopodiché la sentenza sbaglia, una seconda volta, nel non ravvisare il denunciato profilo della diversità della domanda.Sul punto, è sufficiente qui rammentare che, in realtà, erastata accolta dal Tribunale un’azione diversa, quale è innegabilmente la revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall.,rispetto all’azione di inefficacia mera di cui al precedente art. 64 , medesima legge fallimentare. Ed invero, neanche rileva a tal finediscorrere di “riduzione”pura e semplice del petitum, perché sonoda considerarsi diverse proprio le azioni (e sono diverse anche le relative e conseguenziali statuizioni giudiziali ): l’azione prevista e regolata dall’art.64 l. fall. si correla infatti ad una domanda di mero accertamento (con funzione dichiarativa); la revocatoria ex art. 67l. fall., diversamente, si correla ad un’azione costitutiva. In questa ultima ipotesi, la situazione giuridica vantata dalla massa (ed esercitata dal curatore fallimentare)non integra, in realtà, un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni), esistente prima del fallimento indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, rappresentando, per converso, un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria(v. anche Cass. S.U. n. 5443-96). Sulla base delle considerazioni da ultimo rappresentate non può che concludersi nel senso dell’avvenuta sostanziale alterazione del la causa petendi della domanda da parte del giudice di prime cure e del la conseguenziale erroneità della motivazione espressa, sul punto, da parte della Corte di appello. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per una nuova disamina dell’intera vicenda processuale alla luce dei principi sopra ricordati. P.Q.M accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizion