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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 34053/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarazione l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere la sospensione dell'ordine che aveva posto in esecuzione la pena inflittagli per i reati giudicati con sentenza della stessa Corte in data 27 maggio 2020, previa detrazione della quota di pena fissata a titolo di aumento per continuazione per il solo reato di cui al capo N), in ordine al quale era stata disposto annullamento con rinvio con sentenza della Corte di cassazione emessa il 16 dicembre 2021.

La Corte distrettuale ha, inoltre, disatteso gli ulteriori rilievi dedotti dalla difesa tramite l'incidente di esecuzione in ordine alla correttezza del computo della pena posta in esecuzione.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze esposte in due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione, deducendo che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione aveva riguardato la rideterminazione della pena complessiva, sicché la pena neppure in parte poteva porsi in esecuzione prima della definizione del giudizio di cognizione.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello rigettato i rilievi in ordine al corretto computo della pena previa detrazione del presofferto, mancando di compiere le dovute verifiche attraverso l'esame degli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato, mentre merita accoglimento il secondo motivo del ricorso.

2. Quanto al primo motivo, va osservato che, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261).

Il provvedimento impugnato ha dato conto che la pena posta in esecuzione è rimasta precisamente e definitivamente individuata, potendosi con certezza ricavare dalla somma di quella base per reato più grave e di quella per gli aumenti per continuazione per i reati diversi dall'unico per il quale è intervenuto annullamento con rinvio con riguardo all'affermazione della responsabilità e per connessione al trattamento sanzionatorio determinato in sede di cognizione.

Tanto a fronte del rigetto di tutti gli altri motivi del ricorso per cassazione.

Da ciò deriva la correttezza della decisione di porre in esecuzione la pena stabilita in sede di cognizione, previa sottrazione dell'aumento per il capo N oggetto di annullamento con rinvio, con riguardo al quale la Corte di cassazione ha rimesso, secondo quanto stabilito in dispositivo, una nuova decisione al giudice di rinvio che può comportare quale eventualità, cioè in caso di accoglimento dell'appello in ordine alla responsabilità, semplicemente l'eliminazione della relativa porzione di pena pari a mesi quattro di reclusione, rimanendo immodificabile il trattamento sanzionatorio già stabilito per tutti gli altri reati definitivamente giudicati.

Le doglianze mosse nel primo motivo del ricorso evocano letture della sentenza della Corte di cassazione che ignorano la chiarezza del contenuto della statuizione in sede di legittimità, quanto ai limiti del possibile oggetto della rideterminazione della pena in sede di giudizio di rinvio, estendendone la portata alla stregua di percorsi privi di collegamento con la decisione.

Ne deriva l'infondatezza di tutte le doglianze rappresentate con il motivo di cui trattasi.

3. Con riferimento alle censure mosse con il secondo motivo, va rilevato che, in sede di proposizione dell'incidente di esecuzione, era stata specificatamente rimessa al giudice dell'esecuzione anche la questione di sua competenza relativa alla correttezza del computo della pena da eseguire secondo quanto previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., lamentandosi la mancata considerazione del presofferto per il periodo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari.

A fronte della proposizione di tale specifica questione, sorretta da un interesse attuale in quanto concernente l'entità della pena eseguibile secondo i corretti criteri normativi, la Corte di appello, addossando alla parte insussistenti oneri di documentazione, ha omesso di compiere le dovute verifiche degli atti dell'esecuzione e, per altro verso, ha rimesso al pubblico ministero ogni ulteriore decisione al riguardo, così sottraendosi al controllo giurisdizionale demandatogli.

Ne deriva la fondatezza delle censure mosse in proposito con il secondo motivo.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento va annullato con rinvio limitatamente al computo della pena da eseguire, mentre nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al computo della pena da eseguire, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Rigetta ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarazione l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere la sospensione dell'ordine che aveva posto in esecuzione la pena inflittagli per i reati giudicati con sentenza della stessa Corte in data 27 maggio 2020, previa detrazione della quota di pena fissata a titolo di aumento per continuazione per il solo reato di cui al capo N), in ordine al quale era stata disposto annullamento con rinvio con sentenza della Corte di cassazione emessa il 16 dicembre 2021. La Corte distrettuale ha, inoltre, disatteso gli ulteriori rilievi dedotti dalla difesa tramite l'incidente di esecuzione in ordine alla correttezza del computo della pena posta in esecuzione. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze esposte in due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione, deducendo che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione aveva riguardato la rideterminazione della pena complessiva, sicché la pena neppure in parte poteva porsi in esecuzione prima della definizione del giudizio di cognizione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello rigettato i rilievi in ordine al corretto computo della pena previa detrazione del presofferto, mancando di compiere le dovute verifiche attraverso l'esame degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato, mentre merita accoglimento il secondo motivo del ricorso. 2. Quanto al primo motivo, va osservato che, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). Il provvedimento impugnato ha dato conto che la pena posta in esecuzione è rimasta precisamente e definitivamente individuata, potendosi con certezza ricavare dalla somma di quella base per reato più grave e di quella per gli aumenti per continuazione per i reati diversi dall'unico per il quale è intervenuto annullamento con rinvio con riguardo all'affermazione della responsabilità e per connessione al trattamento sanzionatorio determinato in sede di cognizione. Tanto a fronte del rigetto di tutti gli altri motivi del ricorso per cassazione. Da ciò deriva la correttezza della decisione di porre in esecuzione la pena stabilita in sede di cognizione, previa sottrazione dell'aumento per il capo N oggetto di annullamento con rinvio, con riguardo al quale la Corte di cassazione ha rimesso, secondo quanto stabilito in dispositivo, una nuova decisione al giudice di rinvio che può comportare quale eventualità, cioè in caso di accoglimento dell'appello in ordine alla responsabilità, semplicemente l'eliminazione della relativa porzione di pena pari a mesi quattro di reclusione, rimanendo immodificabile il trattamento sanzionatorio già stabilito per tutti gli altri reati definitivamente giudicati. Le doglianze mosse nel primo motivo del ricorso evocano letture della sentenza della Corte di cassazione che ignorano la chiarezza del contenuto della statuizione in sede di legittimità, quanto ai limiti del possibile oggetto della rideterminazione della pena in sede di giudizio di rinvio, estendendone la portata alla stregua di percorsi privi di collegamento con la decisione. Ne deriva l'infondatezza di tutte le doglianze rappresentate con il motivo di cui trattasi. 3. Con riferimento alle censure mosse con il secondo motivo, va rilevato che, in sede di proposizione dell'incidente di esecuzione, era stata specificatamente rimessa al giudice dell'esecuzione anche la questione di sua competenza relativa alla correttezza del computo della pena da eseguire secondo quanto previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., lamentandosi la mancata considerazione del presofferto per il periodo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari. A fronte della proposizione di tale specifica questione, sorretta da un interesse attuale in quanto concernente l'entità della pena eseguibile secondo i corretti criteri normativi, la Corte di appello, addossando alla parte insussistenti oneri di documentazione, ha omesso di compiere le dovute verifiche degli atti dell'esecuzione e, per altro verso, ha rimesso al pubblico ministero ogni ulteriore decisione al riguardo, così sottraendosi al controllo giurisdizionale demandatogli. Ne deriva la fondatezza delle censure mosse in proposito con il secondo motivo. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento va annullato con rinvio limitatamente al computo della pena da eseguire, mentre nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al computo della pena da eseguire, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta ne
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