CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione dellapena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod.pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensidell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., avanzate dal detenutoXXXXXXXXXXXXXXXX, ristretto in istituto in espiazione della pena indicate nelprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 435 Siep del della Procuradella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].Nel provvedimento sono analiticamente richiamate le relazioni sanitarie e leconsulenze di parte, anche recenti, nonché la pe-rizia del 25 novembre 2025 –svolta su incarico del Magistrato di sorveglianza -– che delineano un quadromulti-patologico, necessitante di costante monitoraggio clinico, adeguatamentetrattato.Sulla base di tali presupposti è stata esclusa da Tribunale – anche per lapossibilità di far luogo ai presidi sanitari esterni – l’incompatibilità con lo statodetentivo.2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore difiducia, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione degli artt.147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen, nonché dell’art. 32 Cost e vizi dimotivazione.Segnatamente, il motivo addebita all’ordinanza impugnata in primo luogo lacontraddittorietà tra l'acclarata e riconosciuta la complessità e gravità delquadro patologico e l'esito del mancato riconoscimento del rinvio dell'esecuzionedella pena, non avendo il Tribunale adeguatamente valutato soprattutto lanecessità di un costante monitoraggio della cefalea cronica associata allapersistenza di una dilatazione aneurismica celebrare in follow-up e unacondizione di disagio emotivo e ansioso cronico, come attestato dal consulente diparte dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò – giusta la tesi difensiva – sarebbe avvenuto in apertaviolazione del diritto alla salute e in spregio alla giurisprudenza della Corte dilegittimità secondo cui rileva, ai fini del differimento della pena, un’espiazioneche, per le sofferenze aggiuntive indotte dalla malattia, avvenga in violazionedel senso di umanità cui deve essere improntato il trattamento penitenziario;circostanza che può ricorrere allorché, nonostante la fruibilità di adeguate terapiein stato di detenzione, lo stato di salute (caratterizzato da sofferenze eccessive eingiustificate) appaia incompatibile con le finalità rieducative della pena ed ilreinserimento sociale del condannato. In presenza di una situazione siffatta,quale quella del condannato, il Tribunale avrebbe dovuto valutare lo stato disalute anche alla stregua delle concrete condizioni dell’istituto penitenziario.Sotto altro profilo, si censura l’omessa motivazione sulla detenzionedomiciliare per motivi di salute quale modalità di prosecuzione dell’esecuzionedella pena idonea a evitare un trattamento inumano ovvero degradante.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 21 maggio 2026, ha prospettato il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, aifini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primocomma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto ilcondannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocarerilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che nonsi possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in propositooperare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674).Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto aldifferimento, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparirel’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la normacontenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv.228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia didignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n.22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132).Ripetutamente questa Corte ha, però, precisato anche che le compromessecondizioni del condannato costituiscono condizione necessaria, ma nonsufficiente per il differimento della pena o per la sua esecuzione in ambienteextra murario, in quanto il giudice, pur in presenza di una «seria» patologia deldetenuto, non è tenuto automaticamente ad accogliere le istanze difensive,dovendo verificare se la stessa sia congruamente fronteggiabile in ambientecarcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità e impedisca ilnormale regime trattamentale (Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013, Rossodivita, Rv.254509; Sez. 1, n. 1371 del 24/11/2010, dep. 2011, Sergi, Rv. 249319; Sez. 1,n. 27313 del 24/06/2008, Commisso, Rv. 240877).In merito al rapporto che intercorre tra le ipotesi di differimentodell'esecuzione della pena e l'applicazione provvisoria della detenzionedomiciliare ex art. 47, comma 1 ter, Ord. pen., è stato puntualizzato chel'insussistenza delle condizioni richieste per la concessione delle prime precludeautomaticamente l'accesso alla seconda, essendo quest'ultima (priva di unambito applicativo autonomo) concedibile, in via surrogatoria, a condizione chericorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen. (per tutte, Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, Coku, Rv.263971). Sicché, una volta richiesti dal condannato il differimentodell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, laritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinviodell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misurarichiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimanol'applicazione dell'una o dell'altra misura (Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019,Paiano, Rv. 277460 – 01).Passando ai parametri valutativi cui il giudice deve, in questa materia,conformare la decisione, si è chiarito che «la possibilità di ammettere ilcondannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato eprorogabile, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativodell'esecuzione della pena, mira a soddisfare l'esigenza che, in determinati casi,valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, l'esecuzionedella pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzionedomiciliare.Pertanto, il tribunale di sorveglianza è chiamato a compiere una duplicevalutazione: deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richiestedalla legge per disporre il differimento e poi disporre, eventualmente, ladetenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualoraricorrano ragioni particolari. In assenza dell'indicazione di un parametrolegislativo al quale riferirsi, la valutazione del giudice deve avere riguardo a unaqualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristichedel reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute,esistenza o non di garanzie di affidabilità, pericolosità sociale, compatibilità degliinterventi terapeutici con il regime carcerario e così via) o sul piano della gravitàe durata della pena da scontare» (Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, Ranieri, Rv.215494).In linea con tale impostazione è stato affermato che «la valutazionesull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute delrecluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione dipersona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano odegradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizionicomplessive di salute e di detenzione ed implica un giudizio, non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione deldetenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura edassistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto» ( Sez.1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468; Sez. 1, n. 30495 del05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478).3. In tale cornice, si osserva che l’ordinanza impugnata non si è discostatadai superiori principi, di cui ha fatto coerente applicazione.Essa, pur correttamente prendendo le mosse dal quadro clinico offerto dallapiù recente perizia, ha valutato la complessiva situazione del condannato,facendo risaltare l’assenza dei presupposti di legge.Segnatamente il Tribunale, pur dando atto delle patologie diagnosticate alricorrente e delle osservazioni del consulente di parte, con motivazione congruae non illogica, le ha ritenute compatibili con il carcere, evidenziando come ildetenuto è regolarmente e tempestivamente avviato presso l'ospedale locale perogni necessità e, comunque, per svolgere gli accertamenti diagnostici e tecnicirichiesti. Né su tali conclusioni sono suscettibili di incidere i generici riferimentisvolti dal ricorrente in ordine alle asserite carenze dell’Istituto di pena (a merotitolo esemplificativo, le condizioni di affollamento nelle celle).Conclusivamente, nel caso di specie – incontestate la residua pericolosità e ilrischio di recidiva – non risulta che l’espiazione della pena in atto contrasti, allostato, con il diritto alla salute o con il senso di umanità costituzionalmentegarantiti, in quanto non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolola vita o da provocare altri rilevanti conseguenze dannose, anche sul piano delladignità umana, così da privare la pena di significato rieducativo. Cure etrattamenti sono, invero, indicati come praticabili e, di fatto praticati, in regimedi detenzione intramurale, ricorrendo al bisogno a visite e ricoveri ex art. 11 Ord.pen.4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.