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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08799/2026

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del [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Cividale del Friuli,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 624/2022 depositata il27.6.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] locale alle dipendenze della Comunità del [OSCURATO:PERSONA](costituita l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in base alla L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 21 delNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/202629.11.2019 e della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] daiComuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto,Remanzacco e [OSCURATO:PERSONA] al Natisone) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] redigevaverbale di accertamento della violazione dell'art. 142 CdS (eccesso divelocità di 32 km/h rispetto al limite di 50 km/h rilevato con autoveloxmobile mentre percorreva una strada urbana del Comune di Cividale delAvverso tale verbale di accertamento il Monai proponeva opposizione alGiudice di Pace di Udine il 29.7.2021, rivolgendola, erroneamente, neiconfronti della Prefettura di Udine, negando il superamento del limite divelocità e lamentando in particolare che l'apparecchiatura mobile dirilevamento della velocità non era stata adeguatamente segnalata.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Udine disponeva d'ufficio la notifica dell'opposizionenei confronti del corretto legittimato passivo, da individuarsi nellaComunità del [OSCURATO:PERSONA], dalla quale dipendevano gli agenti dellaPolizia municipale che avevano compiuto l'accertamento dell'illecitoamministrativo, Comunità che si costituiva chiedendo il rigettodell'opposizione.Con sentenza del 28.12.2020 il Giudice di Pace di Udine rigettaval'opposizione del Monai, che il 19.11.2021 proponeva appello contro lastessa nei confronti del Comune di Cividale del Friuli, ma all'udienza diprima comparizione del giudizio di secondo grado del 22.2.2022,avvedutosi dell'errore, chiedeva la concessione di un nuovo termine pernotificare l'integrazione del contraddittorio alla Comunità del FriuliOrientale, provvedendo poi a notificare alla stessa un nuovo atto diappello.La suddetta Comunità, senza costituirsi nel giudizio di secondo grado,faceva solo pervenire una nota scritta in data 19.4.2022.Con la sentenza n. 624/2022 del 27.6.2022 il Tribunale di Udinerespingeva l'appello per difetto di legittimazione passiva dell'appellatoNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026Comune di Cividale del Friuli, che non era stato parte del giudizio di primogrado e non aveva accertato l'eccesso di velocità, né provveduto adinfliggere la sanzione amministrativa conseguente, rilevando che non eraipotizzabile alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti dellagiusta parte, individuata dal giudice di primo grado nella Comunità delcitato era stato erroneamente individuato nel Comune di Cividale delprimo grado.Respinta dal Tribunale di Udine la richiesta del Monai di fare figurareanche la Comunità del [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione della sentenza disecondo grado attraverso la procedura di correzione materiale, il Monai haproposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza di secondo grado contre motivi ed il Comune di Cividale del Friuli e la Comunità del FriuliOrientale sono rimasti intimati.

Il solo ricorrente ha depositato memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360comma primo n. 3) c.p.c., della violazione dell'art. 291 comma 1° c.p.c.per avere il giudice di secondo grado erroneamente dichiaratoinammissibile l'appello, dopo aver disposto la rinnovazione della notificadell'appello nei confronti della Comunità del [OSCURATO:PERSONA] e dopo chetale rinnovazione era stata eseguita, asseritamente con effetto sananteretroattivo.2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360comma primo n. 3) c.p.c., della violazione dell'art. 156 ultimo commac.p.c. per non avere il giudice di secondo grado osservato il principio dellasanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, datol'avvenuto deposito delle note difensive del 19.4.2022 da parte dellaComunità del [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente perché attinentientrambi alla motivazione data dal Tribunale di Udine allo scopo digiustificare la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello del Monai perchérivolto solo nei confronti del Comune di Cividale del Friuli, che non erastato parte del giudizio di primo grado, e non nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sono infondati.Dal ricorso in opposizione al verbale di accertamento prodotto risulta chein primo grado lo stesso é stato indirizzato erroneamente nei confrontidella Prefettura di Udine (e non nei confronti del Comune di Cividale delirregolarità, ha fatto notificare l'opposizione alla giusta parte passiva, daindividuarsi nella Comunità del [OSCURATO:PERSONA], dalla quale dipendevano gliagenti di polizia che avevano provveduto alla rilevazione tramiteapparecchiatura mobile dell'eccesso di velocità, all'applicazione dellasanzione relativa ed alla contestazione dell'illecito amministrativo alMonai, parte che poi ha effettivamente partecipato al giudizio di primogrado resistendo all'opposizione ed ottenendone il rigetto.Circa la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a verbali diaccertamento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, vi éinfatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, che la attribuisce aicomuni (ai quale va equiparata nella specie la Comunità del FriuliOrientale, dalla quale dipendevano gli agenti di polizia municipale chehanno compiuto l'accertamento, applicato la sanzione ed effettuato lacontestazione) per gli accertamenti che siano stati effettuati da agenti dipolizia municipale alle loro dipendenze (Cass. 5.11.2021 n. 32191; Cass.22.3.2017 n. 7308; Cass. 15.2.2006 n. 3300; Cass. 29.4.2005 n. 8960;Cass. 27.8.2004 n. 17140).La sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 3117 del 14.2.2006 hainoltre affermato che costituisce mera irregolarità, sanabile, ai sensidell'art. 4 della L.n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 260, attraverso la rinnovazione dell'attoNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante lacostituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevatoeccezioni al riguardo, quella che deriva dal fatto che in primo grado nonsia stata correttamente individuata l'Amministrazione destinatariadell'opposizione, ma tale eccezionale deroga all'art. 81 c.p.c., che richiedeche sia convenuto in giudizio il legittimato passivo della pretesa fattavalere da parte di colui che personalmente vanti la pretesa, non vale,evidentemente, nel giudizio di secondo grado, una volta che con lapronuncia della sentenza di primo grado, sia stato correttamenteindividuato il legittimato passivo rispetto alla contestazione del verbale diaccertamento della violazione delle norme sulla circolazione stradale.Il ricorrente ha poi sostenuto, ma non documentato, che il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe fatto notificare il decreto di fissazione di udienza alComune di Cividale del Friuli, circostanza che é smentita dalla sentenzaimpugnata, che nella descrizione del fatto si riferisce, quanto alla parteconvenuta in primo grado, solo alla Comunità del [OSCURATO:PERSONA], e non alComune di Cividale del Friuli, ed a pagina 3 ha indicato che quest'ultimonon era mai stato parte del giudizio di primo grado.

Il ricorrente neppureha documentato l'istanza di correzione della sentenza impugnatapresentata al Tribunale di Udine e le ragioni del suo rigetto, né che abbiaeffettuato, su disposizione del giudice di secondo grado, la rinnovazionedella notifica nei confronti della Comunità del [OSCURATO:PERSONA], che peraltro,sempre secondo la sentenza impugnata, non si é mai costituita nelgiudizio di secondo grado, per cui non é invocabile il principio dellasanatoria della nullità di tale notifica per raggiungimento dello scopo.Va poi ricordato che l'art. 291 c.p.c. prevede che il giudice disponga larinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei casi di nullità dell'attodi citazione entro un termine perentorio nei confronti della stessa parteper la quale si sia verificata la nullità della precedente notifica, e non neiconfronti di una parte diversa, quale nella specie la Comunità del FriuliNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026Orientale rispetto al Comune di Cividale del Friuli, unico destinatarioindicato nell'atto di appello, non dovendosi confondere la rinnovazionedella notifica con l'ordine d'integrazione del contraddittorio, che comespiegato nell'impugnata sentenza non può essere emesso in secondogrado in base all'art. 331 c.p.c. se non nei casi di litisconsorzio necessario,o di cause inscindibili, o dipendenti, o nelle ipotesi in cui in primo grado visia stato un litisconsorzio processuale (vedi Cass. 8.11.2017 n. 26433),ipotesi tutte che nella specie non ricorrevano.Ulteriormente occorre considerare, che una volta notificato dal Monai l'attodi appello al Comune di Cividale del Friuli il 19.11.2021, decorreva ancheper lui il termine breve per la proposizione dell'appello nei confronti dieventuali altri soggetti legittimati passivi, come la Comunità del FriuliOrientale, per cui all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio di secondo gradoera certamente già scaduto il termine per proporre impugnazione neiconfronti dell'unico vero legittimato passivo, ossia la Comunità del FriuliOrientale.Ne deriva che l'impugnata sentenza ha correttamente dichiaratoinammissibile l'appello proposto dal Monai contro il solo Comune diCividale del Friuli, soggetto estraneo alla sentenza di primo grado,all'accertamento, all'applicazione della sanzione ed alla contestazione delverbale oggetto di causa, richiamando le sentenze di questa Corte n. 1912del 9.2.2012 e n.14243 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Tali sentenze hanno affermato che la legitimatio ad causam si ricollega alprincipio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può farvalere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casiespressamente previsti dalla legge, e comporta — trattandosi di materiadata — la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con ilsolo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in viapreliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con iNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio,sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.3) Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e/o n.5) c.p.c., ci si duole dell'omesso esame dell'art. 3 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.117,coordinato con la legge di conversione 2.10.2007 n. 160, recantedisposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare ilivelli di sicurezza nella circolazione per inadeguata segnalazione dellaposizione di controllo ai sensi del D.M. 15.8.2007 e del D.M. 13.6.2017n.282.

Ci si duole che il cartello stradale infisso al suolo a ridosso del fustodi un platano non avrebbe adeguatamente segnalato la postazione dicontrollo temporanea della velocità.Tale motivo, attinente alla questione di merito dell'asserita inadeguatasegnalazione della postazione mobile di controllo della velocità éinammissibile per intervenuto giudicato interno sulla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Udine, discendente dalla confermata inammissibilità dell'appellodel Monai.Nulla va disposto per le spese processuali del giudizio di legittimità, inquanto sia la Comunità del [OSCURATO:PERSONA], che il Comune di Cividale delOccorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso.

Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delricorrente, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2026Il PresidenteMauro MocciNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Cividale del Friuli,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 624/2022 depositata il27.6.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] locale alle dipendenze della Comunità del [OSCURATO:PERSONA](costituita l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in base alla L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 21 delNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/202629.11.2019 e della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] daiComuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto,Remanzacco e [OSCURATO:PERSONA] al Natisone) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] redigevaverbale di accertamento della violazione dell'art. 142 CdS (eccesso divelocità di 32 km/h rispetto al limite di 50 km/h rilevato con autoveloxmobile mentre percorreva una strada urbana del Comune di Cividale delAvverso tale verbale di accertamento il Monai proponeva opposizione alGiudice di Pace di Udine il 29.7.2021, rivolgendola, erroneamente, neiconfronti della Prefettura di Udine, negando il superamento del limite divelocità e lamentando in particolare che l'apparecchiatura mobile dirilevamento della velocità non era stata adeguatamente segnalata.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Udine disponeva d'ufficio la notifica dell'opposizionenei confronti del corretto legittimato passivo, da individuarsi nellaComunità del [OSCURATO:PERSONA], dalla quale dipendevano gli agenti dellaPolizia municipale che avevano compiuto l'accertamento dell'illecitoamministrativo, Comunità che si costituiva chiedendo il rigettodell'opposizione.Con sentenza del 28.12.2020 il Giudice di Pace di Udine rigettaval'opposizione del Monai, che il 19.11.2021 proponeva appello contro lastessa nei confronti del Comune di Cividale del Friuli, ma all'udienza diprima comparizione del giudizio di secondo grado del 22.2.2022,avvedutosi dell'errore, chiedeva la concessione di un nuovo termine pernotificare l'integrazione del contraddittorio alla Comunità del FriuliOrientale, provvedendo poi a notificare alla stessa un nuovo atto diappello.La suddetta Comunità, senza costituirsi nel giudizio di secondo grado,faceva solo pervenire una nota scritta in data 19.4.2022.Con la sentenza n. 624/2022 del 27.6.2022 il Tribunale di Udinerespingeva l'appello per difetto di legittimazione passiva dell'appellatoNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026Comune di Cividale del Friuli, che non era stato parte del giudizio di primogrado e non aveva accertato l'eccesso di velocità, né provveduto adinfliggere la sanzione amministrativa conseguente, rilevando che non eraipotizzabile alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti dellagiusta parte, individuata dal giudice di primo grado nella Comunità delcitato era stato erroneamente individuato nel Comune di Cividale delprimo grado.Respinta dal Tribunale di Udine la richiesta del Monai di fare figurareanche la Comunità del [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione della sentenza disecondo grado attraverso la procedura di correzione materiale, il Monai haproposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza di secondo grado contre motivi ed il Comune di Cividale del Friuli e la Comunità del FriuliOrientale sono rimasti intimati. Il solo ricorrente ha depositato memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360comma primo n. 3) c.p.c., della violazione dell'art. 291 comma 1° c.p.c.per avere il giudice di secondo grado erroneamente dichiaratoinammissibile l'appello, dopo aver disposto la rinnovazione della notificadell'appello nei confronti della Comunità del [OSCURATO:PERSONA] e dopo chetale rinnovazione era stata eseguita, asseritamente con effetto sananteretroattivo.2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360comma primo n. 3) c.p.c., della violazione dell'art. 156 ultimo commac.p.c. per non avere il giudice di secondo grado osservato il principio dellasanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, datol'avvenuto deposito delle note difensive del 19.4.2022 da parte dellaComunità del [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente perché attinentientrambi alla motivazione data dal Tribunale di Udine allo scopo digiustificare la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello del Monai perchérivolto solo nei confronti del Comune di Cividale del Friuli, che non erastato parte del giudizio di primo grado, e non nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sono infondati.Dal ricorso in opposizione al verbale di accertamento prodotto risulta chein primo grado lo stesso é stato indirizzato erroneamente nei confrontidella Prefettura di Udine (e non nei confronti del Comune di Cividale delirregolarità, ha fatto notificare l'opposizione alla giusta parte passiva, daindividuarsi nella Comunità del [OSCURATO:PERSONA], dalla quale dipendevano gliagenti di polizia che avevano provveduto alla rilevazione tramiteapparecchiatura mobile dell'eccesso di velocità, all'applicazione dellasanzione relativa ed alla contestazione dell'illecito amministrativo alMonai, parte che poi ha effettivamente partecipato al giudizio di primogrado resistendo all'opposizione ed ottenendone il rigetto.Circa la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a verbali diaccertamento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, vi éinfatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, che la attribuisce aicomuni (ai quale va equiparata nella specie la Comunità del FriuliOrientale, dalla quale dipendevano gli agenti di polizia municipale chehanno compiuto l'accertamento, applicato la sanzione ed effettuato lacontestazione) per gli accertamenti che siano stati effettuati da agenti dipolizia municipale alle loro dipendenze (Cass. 5.11.2021 n. 32191; Cass.22.3.2017 n. 7308; Cass. 15.2.2006 n. 3300; Cass. 29.4.2005 n. 8960;Cass. 27.8.2004 n. 17140).La sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 3117 del 14.2.2006 hainoltre affermato che costituisce mera irregolarità, sanabile, ai sensidell'art. 4 della L.n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 260, attraverso la rinnovazione dell'attoNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante lacostituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevatoeccezioni al riguardo, quella che deriva dal fatto che in primo grado nonsia stata correttamente individuata l'Amministrazione destinatariadell'opposizione, ma tale eccezionale deroga all'art. 81 c.p.c., che richiedeche sia convenuto in giudizio il legittimato passivo della pretesa fattavalere da parte di colui che personalmente vanti la pretesa, non vale,evidentemente, nel giudizio di secondo grado, una volta che con lapronuncia della sentenza di primo grado, sia stato correttamenteindividuato il legittimato passivo rispetto alla contestazione del verbale diaccertamento della violazione delle norme sulla circolazione stradale.Il ricorrente ha poi sostenuto, ma non documentato, che il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe fatto notificare il decreto di fissazione di udienza alComune di Cividale del Friuli, circostanza che é smentita dalla sentenzaimpugnata, che nella descrizione del fatto si riferisce, quanto alla parteconvenuta in primo grado, solo alla Comunità del [OSCURATO:PERSONA], e non alComune di Cividale del Friuli, ed a pagina 3 ha indicato che quest'ultimonon era mai stato parte del giudizio di primo grado. Il ricorrente neppureha documentato l'istanza di correzione della sentenza impugnatapresentata al Tribunale di Udine e le ragioni del suo rigetto, né che abbiaeffettuato, su disposizione del giudice di secondo grado, la rinnovazionedella notifica nei confronti della Comunità del [OSCURATO:PERSONA], che peraltro,sempre secondo la sentenza impugnata, non si é mai costituita nelgiudizio di secondo grado, per cui non é invocabile il principio dellasanatoria della nullità di tale notifica per raggiungimento dello scopo.Va poi ricordato che l'art. 291 c.p.c. prevede che il giudice disponga larinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei casi di nullità dell'attodi citazione entro un termine perentorio nei confronti della stessa parteper la quale si sia verificata la nullità della precedente notifica, e non neiconfronti di una parte diversa, quale nella specie la Comunità del FriuliNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026Orientale rispetto al Comune di Cividale del Friuli, unico destinatarioindicato nell'atto di appello, non dovendosi confondere la rinnovazionedella notifica con l'ordine d'integrazione del contraddittorio, che comespiegato nell'impugnata sentenza non può essere emesso in secondogrado in base all'art. 331 c.p.c. se non nei casi di litisconsorzio necessario,o di cause inscindibili, o dipendenti, o nelle ipotesi in cui in primo grado visia stato un litisconsorzio processuale (vedi Cass. 8.11.2017 n. 26433),ipotesi tutte che nella specie non ricorrevano.Ulteriormente occorre considerare, che una volta notificato dal Monai l'attodi appello al Comune di Cividale del Friuli il 19.11.2021, decorreva ancheper lui il termine breve per la proposizione dell'appello nei confronti dieventuali altri soggetti legittimati passivi, come la Comunità del FriuliOrientale, per cui all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio di secondo gradoera certamente già scaduto il termine per proporre impugnazione neiconfronti dell'unico vero legittimato passivo, ossia la Comunità del FriuliOrientale.Ne deriva che l'impugnata sentenza ha correttamente dichiaratoinammissibile l'appello proposto dal Monai contro il solo Comune diCividale del Friuli, soggetto estraneo alla sentenza di primo grado,all'accertamento, all'applicazione della sanzione ed alla contestazione delverbale oggetto di causa, richiamando le sentenze di questa Corte n. 1912del 9.2.2012 e n.14243 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Tali sentenze hanno affermato che la legitimatio ad causam si ricollega alprincipio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può farvalere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casiespressamente previsti dalla legge, e comporta — trattandosi di materiadata — la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con ilsolo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in viapreliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con iNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio,sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.3) Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e/o n.5) c.p.c., ci si duole dell'omesso esame dell'art. 3 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.117,coordinato con la legge di conversione 2.10.2007 n. 160, recantedisposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare ilivelli di sicurezza nella circolazione per inadeguata segnalazione dellaposizione di controllo ai sensi del D.M. 15.8.2007 e del D.M. 13.6.2017n.282. Ci si duole che il cartello stradale infisso al suolo a ridosso del fustodi un platano non avrebbe adeguatamente segnalato la postazione dicontrollo temporanea della velocità.Tale motivo, attinente alla questione di merito dell'asserita inadeguatasegnalazione della postazione mobile di controllo della velocità éinammissibile per intervenuto giudicato interno sulla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Udine, discendente dalla confermata inammissibilità dell'appellodel Monai.Nulla va disposto per le spese processuali del giudizio di legittimità, inquanto sia la Comunità del [OSCURATO:PERSONA], che il Comune di Cividale delOccorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso. Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delricorrente, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2026Il PresidenteMauro MocciNumero registro generale 2940/2023Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 8799/2026Data pubblicazione 08/04/2026