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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18842/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende per legge -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 11574/2020 depositata il19/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oualid ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno e del Prefetto di Torino, contro l'ordinanza del Tribunale di Torino emessa il 12 novembre 2021 e comunicata il 19 novembre 2021 nel proc. n. 11574/2020 R.G. con il quale è stato respinto il suo ricorso avverso il decreto di espulsione n. 400/2020 emesso dal Prefetto di Torino il 27/6/2020 e notificato in pari data.

L’amministrazione resiste con controricorso deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contiene i seguenti motivi. 1) Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 Dlgs.286/98 - Omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio. 2)Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 e 2 bis Dlgs.286/98, all'art. 17 DIR. 2003/86/CE , all'art. 8 CEDU ed all'art. 132 c.1 n.4 c.p.c.

Motivazione apparente e contraddittoria 3) Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 e 2 bis Dlgs.286/98, agli art.20 e 21 del Dlgs. 30/07 all'art. 17 DIR. 2003/86/CE , agli art. 8 e 12 CEDU.

Violazione degli artt. 27 c. 3, 29, 30 e 31 Cost.

Violazione art. 116 c.p.c.

Mancata considerazione di fatti decisivi; 4) Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2, 2 bis e 13 ed all'art 28 Dlgs.286/98, agli artt.5 e 20 del Dlgs. 30/07, agli art. 8 e 12 CEDU.

Violazione art. 101 c.p.c. e 24 Cost.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Risulta dalla «ordinanza» impugnata che: «Il ricorrente, cittadino tunisino soggiorna [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in costanza di trattenimento al CPR, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione n. 400/2020 emesso dal prefetto di Torino il 27.6.2020 e in pari data notificato chiedendo la sospensione dell’efficacia e nel merito l’annullamento» La tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi di espulsione, disposti dal prefetto , di cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea è disciplinata dall’articolo 18 del decreto legislativo numero 150 del 2011, compreso nel Capo III del medesimo decreto legislativo rubricato «Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione».

La competenza è del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nel caso di specie è stato adito in primo grado il Tribunale, sicché occorre necessariamente ritenere che tanto il ricorrente quanto il giudice abbiano ― sia pure erroneamente ― ricondotto la domanda proposta non all’articolo 18, bensì 17 del decreto legislativo, dettato in tema di: «Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari».

Così stando le cose, è evidente che, dovendosi aver riguardo al rito applicato, l’ordinanza del Tribunale non era ricorribile per cassazione, ma appellabile: di qui l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di espulsione non vi è raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende per legge -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n. 11574/2020 depositata il19/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oualid ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno e del Prefetto di Torino, contro l'ordinanza del Tribunale di Torino emessa il 12 novembre 2021 e comunicata il 19 novembre 2021 nel proc. n. 11574/2020 R.G. con il quale è stato respinto il suo ricorso avverso il decreto di espulsione n. 400/2020 emesso dal Prefetto di Torino il 27/6/2020 e notificato in pari data. L’amministrazione resiste con controricorso deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contiene i seguenti motivi. 1) Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 Dlgs.286/98 - Omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio. 2)Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 e 2 bis Dlgs.286/98, all'art. 17 DIR. 2003/86/CE , all'art. 8 CEDU ed all'art. 132 c.1 n.4 c.p.c. Motivazione apparente e contraddittoria 3) Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2 e 2 bis Dlgs.286/98, agli art.20 e 21 del Dlgs. 30/07 all'art. 17 DIR. 2003/86/CE , agli art. 8 e 12 CEDU. Violazione degli artt. 27 c. 3, 29, 30 e 31 Cost. Violazione art. 116 c.p.c. Mancata considerazione di fatti decisivi; 4) Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: Violazione di legge in relazione all’art.13 c.2, 2 bis e 13 ed all'art 28 Dlgs.286/98, agli artt.5 e 20 del Dlgs. 30/07, agli art. 8 e 12 CEDU. Violazione art. 101 c.p.c. e 24 Cost.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Risulta dalla «ordinanza» impugnata che: «Il ricorrente, cittadino tunisino soggiorna [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in costanza di trattenimento al CPR, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione n. 400/2020 emesso dal prefetto di Torino il 27.6.2020 e in pari data notificato chiedendo la sospensione dell’efficacia e nel merito l’annullamento» La tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi di espulsione, disposti dal prefetto , di cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea è disciplinata dall’articolo 18 del decreto legislativo numero 150 del 2011, compreso nel Capo III del medesimo decreto legislativo rubricato «Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione». La competenza è del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso di specie è stato adito in primo grado il Tribunale, sicché occorre necessariamente ritenere che tanto il ricorrente quanto il giudice abbiano ― sia pure erroneamente ― ricondotto la domanda proposta non all’articolo 18, bensì 17 del decreto legislativo, dettato in tema di: «Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari». Così stando le cose, è evidente che, dovendosi aver riguardo al rito applicato, l’ordinanza del Tribunale non era ricorribile per cassazione, ma appellabile: di qui l’inammissibilità dell’impugnazione proposta. Le spese seguono la soccombenza. Trattandosi di espulsione non vi è raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in com
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