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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41319/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su accordo delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta per i reati di cui agli artt. 81, 319-ter e 319-quater cod. pen., commessi nell'anno 2018 (plurime induzioni e corruzioni in atti giudiziari quale Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento dei reati ex art. 129 cod. proc. pen., alla causa di non punibilità prevista dall'art. 323-ter cod. pen., alla congruità della pena ed alla valutazione della gravità dei fatti, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. della riparazione del danno, con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza).

3. Le doglianze sulla assenza di una normativa transitoria rispetto alla introduzione della causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter cod.pen., ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. r), legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono del tutto eccentriche rispetto al caso in esame, in cui non è in discussione l'applicazione retroattiva di detta norma, trattandosi di modifica normativa già vigente al momento in cui è stata richiesta ed accolta la pena concordata tra le parti, né essendo stata fornita alcuna indicazione circa l'anteriorità della collaborazione rispetto alla conoscenza da parte dell'indagato delle indagini a suo carico, che costituisce presupposto indispensabile della invocata causa di non punibilità oltre e a prescindere dal termine di quattro mesi dalla commissione del fatto oggetto delle censure di incostituzionalità del ricorrente.

4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] .dri e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su accordo delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta per i reati di cui agli artt. 81, 319-ter e 319-quater cod. pen., commessi nell'anno 2018 (plurime induzioni e corruzioni in atti giudiziari quale Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento dei reati ex art. 129 cod. proc. pen., alla causa di non punibilità prevista dall'art. 323-ter cod. pen., alla congruità della pena ed alla valutazione della gravità dei fatti, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. della riparazione del danno, con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza). 3. Le doglianze sulla assenza di una normativa transitoria rispetto alla introduzione della causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter cod.pen., ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. r), legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono del tutto eccentriche rispetto al caso in esame, in cui non è in discussione l'applicazione retroattiva di detta norma, trattandosi di modifica normativa già vigente al momento in cui è stata richiesta ed accolta la pena concordata tra le parti, né essendo stata fornita alcuna indicazione circa l'anteriorità della collaborazione rispetto alla conoscenza da parte dell'indagato delle indagini a suo carico, che costituisce presupposto indispensabile della invocata causa di non punibilità oltre e a prescindere dal termine di quattro mesi dalla commissione del fatto oggetto delle censure di incostituzionalità del ricorrente. 4. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] .dri e
Sentenza Cassazione n. 41319/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris