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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 10575/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10575/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 1665/2026* DI * CC 30/01/2026* * R G N 33603/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d appello di L aquiladato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata conla quale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di mesi 7 e giorni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt 609 bis 89 cod pen peraver costretto De * * * a subire atti sessualiIl ricorrente formula quattro motivi di ricorso Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine alla credibilità della persona offesa nonché il travisamento dellacondotta da qualificarsi come violenza privata ai sensi dell art 610 cod pen da dichiararsiestinto per remissione di querela Con il secondo motivo deduce violazione di legge inrelazione all applicazione dell art 609 bis cod pen Con il terzo motivo lamenta vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine all affermazione di responsabilità penale nonessendovi stato alcun contatto fisico e con il quarto si duole per il mancato riconoscimentodel vizio totale di menteIl ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi diricorsoCONSIDERATO IN DIRITTOIn ordine ai primi tre motivi di ricorso si osserva che le doglianze esulano dal noverodelle censure deducibili in sede di legittimità investendo profili di valutazione della prova e diricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni alriguardo sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congruaesauriente e idonea a dar conto dell iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragionidel decisumNel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che le immagini dellevideoregistrazioni offrono adeguato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa inquanto è ritratta la donna indietreggiare all interno del locale mentre l imputato con la testabassa e le mani all altezza della sua gonna tenta di afferrarla senza lasciare la presa finoalla caduta di entrambi a terra Dal sistema di video sorveglianza emerge chiaramentel immagine della persona offesa che tentava di difendersi con entrambe le mani mentre ilricorrente le alzava la gonna e le toccava l interno della coscia La descrizione dei fatti èperfettamente coincidente con la dinamica che si evince dalla visione delle immagini Ladonna ha infatti dichiarato che l imputato era riuscito ad alzarle la gonna e persino a toccarlel interno coscia in prossimità della zona inguinale circostanze ritenute accertate anche senon integralmente visibili nelle riprese per la distanza della telecamera* ha ritenuto quindi che il fattonon possa essere qualificato come violenzaprivata posto che il contatto fisico posto in essere non era affatto casuale e che esso avevaoggetto zone erogene Le dichiarazioni rese dalla donna sono inoltre si ribadisce stateritenute del tutto credibili e riscontrate dalle suddette immagini e dalle dichiarazioni rese daitestiIn ordine al quarto motivo di ricorso si osserva che il ricorrente riproponendo lemedesime censure avanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tendead ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie giàesaminate dai * di merito sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piùfavorevole non consentita alla Corte di legittimità Nel caso di specie con riferimento allasussistenza dell elemento soggettivo la Corte territoriale ha affermato che la certificazionemedica non è in grado di supportare una diagnosi di vizio totale di mente e che la periziadisposta d ufficio ha riscontrato viceversa una condizione di parziale incapacità di intenderee di volere del tutto compatibile con il dolo del reato contestato* l inammissibilità del ricorso a norma dell art 616 cod proc pen nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità CorteCost * n 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3 000 euro in favore della * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10575/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 1665/2026* DI * CC 30/01/2026* * R G N 33603/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d appello di L aquiladato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata conla quale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di mesi 7 e giorni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt 609 bis 89 cod pen peraver costretto De * * * a subire atti sessualiIl ricorrente formula quattro motivi di ricorso Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine alla credibilità della persona offesa nonché il travisamento dellacondotta da qualificarsi come violenza privata ai sensi dell art 610 cod pen da dichiararsiestinto per remissione di querela Con il secondo motivo deduce violazione di legge inrelazione all applicazione dell art 609 bis cod pen Con il terzo motivo lamenta vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine all affermazione di responsabilità penale nonessendovi stato alcun contatto fisico e con il quarto si duole per il mancato riconoscimentodel vizio totale di menteIl ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi diricorsoCONSIDERATO IN DIRITTOIn ordine ai primi tre motivi di ricorso si osserva che le doglianze esulano dal noverodelle censure deducibili in sede di legittimità investendo profili di valutazione della prova e diricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni alriguardo sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congruaesauriente e idonea a dar conto dell iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragionidel decisumNel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che le immagini dellevideoregistrazioni offrono adeguato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa inquanto è ritratta la donna indietreggiare all interno del locale mentre l imputato con la testabassa e le mani all altezza della sua gonna tenta di afferrarla senza lasciare la presa finoalla caduta di entrambi a terra Dal sistema di video sorveglianza emerge chiaramentel immagine della persona offesa che tentava di difendersi con entrambe le mani mentre ilricorrente le alzava la gonna e le toccava l interno della coscia La descrizione dei fatti èperfettamente coincidente con la dinamica che si evince dalla visione delle immagini Ladonna ha infatti dichiarato che l imputato era riuscito ad alzarle la gonna e persino a toccarlel interno coscia in prossimità della zona inguinale circostanze ritenute accertate anche senon integralmente visibili nelle riprese per la distanza della telecamera* ha ritenuto quindi che il fattonon possa essere qualificato come violenzaprivata posto che il contatto fisico posto in essere non era affatto casuale e che esso avevaoggetto zone erogene Le dichiarazioni rese dalla donna sono inoltre si ribadisce stateritenute del tutto credibili e riscontrate dalle suddette immagini e dalle dichiarazioni rese daitestiIn ordine al quarto motivo di ricorso si osserva che il ricorrente riproponendo lemedesime censure avanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tendead ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie giàesaminate dai * di merito sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piùfavorevole non consentita alla Corte di legittimità Nel caso di specie con riferimento allasussistenza dell elemento soggettivo la Corte territoriale ha affermato che la certificazionemedica non è in grado di supportare una diagnosi di vizio totale di mente e che la periziadisposta d ufficio ha riscontrato viceversa una condizione di parziale incapacità di intenderee di volere del tutto compatibile con il dolo del reato contestato* l inammissibilità del ricorso a norma dell art 616 cod proc pen nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità CorteCost * n 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3 000 euro in favore della * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10575/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 1665/2026* DI * CC 30/01/2026* * R G N 33603/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d appello di L aquiladato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata conla quale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di mesi 7 e giorni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt 609 bis 89 cod pen peraver costretto De * * * a subire atti sessualiIl ricorrente formula quattro motivi di ricorso Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine alla credibilità della persona offesa nonché il travisamento dellacondotta da qualificarsi come violenza privata ai sensi dell art 610 cod pen da dichiararsiestinto per remissione di querela Con il secondo motivo deduce violazione di legge inrelazione all applicazione dell art 609 bis cod pen Con il terzo motivo lamenta vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine all affermazione di responsabilità penale nonessendovi stato alcun contatto fisico e con il quarto si duole per il mancato riconoscimentodel vizio totale di menteIl ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi diricorsoCONSIDERATO IN DIRITTOIn ordine ai primi tre motivi di ricorso si osserva che le doglianze esulano dal noverodelle censure deducibili in sede di legittimità investendo profili di valutazione della prova e diricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni alriguardo sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congruaesauriente e idonea a dar conto dell iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragionidel decisumNel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che le immagini dellevideoregistrazioni offrono adeguato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa inquanto è ritratta la donna indietreggiare all interno del locale mentre l imputato con la testabassa e le mani all altezza della sua gonna tenta di afferrarla senza lasciare la presa finoalla caduta di entrambi a terra Dal sistema di video sorveglianza emerge chiaramentel immagine della persona offesa che tentava di difendersi con entrambe le mani mentre ilricorrente le alzava la gonna e le toccava l interno della coscia La descrizione dei fatti èperfettamente coincidente con la dinamica che si evince dalla visione delle immagini Ladonna ha infatti dichiarato che l imputato era riuscito ad alzarle la gonna e persino a toccarlel interno coscia in prossimità della zona inguinale circostanze ritenute accertate anche senon integralmente visibili nelle riprese per la distanza della telecamera* ha ritenuto quindi che il fattonon possa essere qualificato come violenzaprivata posto che il contatto fisico posto in essere non era affatto casuale e che esso avevaoggetto zone erogene Le dichiarazioni rese dalla donna sono inoltre si ribadisce stateritenute del tutto credibili e riscontrate dalle suddette immagini e dalle dichiarazioni rese daitestiIn ordine al quarto motivo di ricorso si osserva che il ricorrente riproponendo lemedesime censure avanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tendead ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie giàesaminate dai * di merito sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piùfavorevole non consentita alla Corte di legittimità Nel caso di specie con riferimento allasussistenza dell elemento soggettivo la Corte territoriale ha affermato che la certificazionemedica non è in grado di supportare una diagnosi di vizio totale di mente e che la periziadisposta d ufficio ha riscontrato viceversa una condizione di parziale incapacità di intenderee di volere del tutto compatibile con il dolo del reato contestato* l inammissibilità del ricorso a norma dell art 616 cod proc pen nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità CorteCost * n 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3 000 euro in favore della * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10575/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 1665/2026* DI * CC 30/01/2026* * R G N 33603/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d appello di L aquiladato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata conla quale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di mesi 7 e giorni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt 609 bis 89 cod pen peraver costretto De * * * a subire atti sessualiIl ricorrente formula quattro motivi di ricorso Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine alla credibilità della persona offesa nonché il travisamento dellacondotta da qualificarsi come violenza privata ai sensi dell art 610 cod pen da dichiararsiestinto per remissione di querela Con il secondo motivo deduce violazione di legge inrelazione all applicazione dell art 609 bis cod pen Con il terzo motivo lamenta vizio dimotivazione e violazione di legge in ordine all affermazione di responsabilità penale nonessendovi stato alcun contatto fisico e con il quarto si duole per il mancato riconoscimentodel vizio totale di menteIl ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi diricorsoCONSIDERATO IN DIRITTOIn ordine ai primi tre motivi di ricorso si osserva che le doglianze esulano dal noverodelle censure deducibili in sede di legittimità investendo profili di valutazione della prova e diricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni alriguardo sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congruaesauriente e idonea a dar conto dell iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragionidel decisumNel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che le immagini dellevideoregistrazioni offrono adeguato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa inquanto è ritratta la donna indietreggiare all interno del locale mentre l imputato con la testabassa e le mani all altezza della sua gonna tenta di afferrarla senza lasciare la presa finoalla caduta di entrambi a terra Dal sistema di video sorveglianza emerge chiaramentel immagine della persona offesa che tentava di difendersi con entrambe le mani mentre ilricorrente le alzava la gonna e le toccava l interno della coscia La descrizione dei fatti èperfettamente coincidente con la dinamica che si evince dalla visione delle immagini Ladonna ha infatti dichiarato che l imputato era riuscito ad alzarle la gonna e persino a toccarlel interno coscia in prossimità della zona inguinale circostanze ritenute accertate anche senon integralmente visibili nelle riprese per la distanza della telecamera* ha ritenuto quindi che il fattonon possa essere qualificato come violenzaprivata posto che il contatto fisico posto in essere non era affatto casuale e che esso avevaoggetto zone erogene Le dichiarazioni rese dalla donna sono inoltre si ribadisce stateritenute del tutto credibili e riscontrate dalle suddette immagini e dalle dichiarazioni rese daitestiIn ordine al quarto motivo di ricorso si osserva che il ricorrente riproponendo lemedesime censure avanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tendead ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie giàesaminate dai * di merito sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piùfavorevole non consentita alla Corte di legittimità Nel caso di specie con riferimento allasussistenza dell elemento soggettivo la Corte territoriale ha affermato che la certificazionemedica non è in grado di supportare una diagnosi di vizio totale di mente e che la periziadisposta d ufficio ha riscontrato viceversa una condizione di parziale incapacità di intenderee di volere del tutto compatibile con il dolo del reato contestato* l inammissibilità del ricorso a norma dell art 616 cod proc pen nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità CorteCost * n 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3 000 euro in favore della * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
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