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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 34349/2021

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 816/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Domenico AVALLONE, domiciliati a Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la decisione del TRIBUNALE di NAPOLI R.g. n. 7970/2018, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, e in subordine la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] oltreché l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e III c.p.c.; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale di Napoli dichiarò la nullità dell'atto di compravendita con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato un immobile da [OSCURATO:PERSONA], a cagione dell'abusività, in tutto o in parte, dell'immobile alienato, condannando il venditore alla restituzione della somma di C 420.000,00, nonché al pagamento della somma di C 85.100,58, oltre interessi legali; - successivamente il [OSCURATO:PERSONA], assumendo che nonostante avesse immediatamente onorato la sentenza la controparte continuava ad occupare l'immobile senza titolo, adì il medesimo Tribunale chiedendo che l'Avallone e l'Alvano fossero dichiarati tenuti a restituirgli l'unità immobiliare e condannati al pagamento dei frutti civili, nonché al risarcimento del danno; - nella pendenza dell'incoato processo civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato e tempestivamente depositato ricorso per regolamento di giurisdizione, affermando che la giurisdizione si appartiene al giudice amministrativo, trattandosi di bene divenuto per legge di proprietà pubblica, a mente dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 308/2001 ("Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"); - resiste con atto nomato "controricorso" [OSCURATO:PERSONA], con il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in ogni caso confermarsi la giurisdizione del giudice ordinario e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 1, cod. proc. civ.; osserva

1. Il ricorso è palesemente inammissibile.

Come si è già affermato, il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione (Sez.

U, n. 13639, 22/06/2011, Rv. 617750; conf.

Sez.

U. n. 107/1999; Sez.

U. n. 3385, 07/03/2002; si veda pure Sez.

U. n. 12248/2002).

Né ricorre l'ipotesi delineata da talune decisioni di questa Corte, secondo la quale deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte del giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del suddetto soggetto (Sez.

U, n. 7800, 15/04/2005, Rv. 580285; la già citata Sez.

U. n. 107/1999, Sez.

U. n. 5407/2011).

La vicenda sottoposta al giudice che qui viene rappresentata costituisce paradigmatica conferma dell'inammissibilità dello strumento azionato.

Il richiamato art. 31, co. 3 non involge alcuna questione di giurisdizione, ma disciplina il destino degli immobili frutto di abuso edilizio, ponendo, in definitiva, questioni, che attenendo al merito, il giudice civile ha la piena potestà di risolvere, in relazione al caso concreto.

2. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

3. Non può essere accolta la domanda di risarcimento proposta dal [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 96, co. 1, cod. proc. civ., non avendo la parte istante assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Sez. 3, n. 21798, 27/10/2015, Rv. 637545).

4. Sussistono, per contro, i presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ.

Costituisce causa di responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cod. proc. civ., la proposizione di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo - nell' esercizio di un minimo di elementare diligenza - dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori.

Oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, di conseguenze pregiudizievoli per le controparti (Sez.

U, n. 11848, 30/10/1992, Rv. 479260).

Va soggiunto che la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Sez. 2, n. 27623, 21/11/2017, Rv. 646080).

Né la liquidazione ai sensi del comma terzo in discorso, a differenza di quella di cui al comma primo, presuppone che la parte vincitrice debba dimostrare il danno.

La funzione di chiusura dell'istituto, il quale, per espressa disposizione di legge, assegna al giudice, "in ogni caso", il potere di "condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", e l'officiosità della pronuncia non lasciano spazio ai dubbi.

Di poi, come si è avuto modo di precisare, l'espressa previsione, da parte dell'art. 96 cod. proc. civ., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo (Sez. 2, n. 22588, 16/10/2020, Rv. 659388).Ciò conferma la natura di sanzione risarcitoria della disposizione, diretta a reprimere l'abuso dello strumento processuale, avente, in primo luogo, ricadute dannose sull'economia del processo e, inevitabilmente, sul diritto della controparte a non essere attratta in giudizio da una pretesa radicalmente destituita di fondamento.

Diritto, quest'ultimo, che non si risolve nella condanna al rimborso delle spese, ma che investe un'area d'ingiustizia maggiore, la cui ripercussione di danno il legislatore, per scelta pubblicistica, ha reputato di rendere indipendente dal principio dispositivo.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 200,00; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ., al pagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di €5.000,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 816/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Domenico AVALLONE, domiciliati a Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la decisione del TRIBUNALE di NAPOLI R.g. n. 7970/2018, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, e in subordine la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] oltreché l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e III c.p.c.; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale di Napoli dichiarò la nullità dell'atto di compravendita con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato un immobile da [OSCURATO:PERSONA], a cagione dell'abusività, in tutto o in parte, dell'immobile alienato, condannando il venditore alla restituzione della somma di C 420.000,00, nonché al pagamento della somma di C 85.100,58, oltre interessi legali; - successivamente il [OSCURATO:PERSONA], assumendo che nonostante avesse immediatamente onorato la sentenza la controparte continuava ad occupare l'immobile senza titolo, adì il medesimo Tribunale chiedendo che l'Avallone e l'Alvano fossero dichiarati tenuti a restituirgli l'unità immobiliare e condannati al pagamento dei frutti civili, nonché al risarcimento del danno; - nella pendenza dell'incoato processo civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato e tempestivamente depositato ricorso per regolamento di giurisdizione, affermando che la giurisdizione si appartiene al giudice amministrativo, trattandosi di bene divenuto per legge di proprietà pubblica, a mente dell'art. 31, co. 3, d.P.R. n. 308/2001 ("Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"); - resiste con atto nomato "controricorso" [OSCURATO:PERSONA], con il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in ogni caso confermarsi la giurisdizione del giudice ordinario e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 1, cod. proc. civ.; osserva 1. Il ricorso è palesemente inammissibile. Come si è già affermato, il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione (Sez. U, n. 13639, 22/06/2011, Rv. 617750; conf. Sez. U. n. 107/1999; Sez. U. n. 3385, 07/03/2002; si veda pure Sez. U. n. 12248/2002). Né ricorre l'ipotesi delineata da talune decisioni di questa Corte, secondo la quale deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte del giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del suddetto soggetto (Sez. U, n. 7800, 15/04/2005, Rv. 580285; la già citata Sez. U. n. 107/1999, Sez. U. n. 5407/2011). La vicenda sottoposta al giudice che qui viene rappresentata costituisce paradigmatica conferma dell'inammissibilità dello strumento azionato. Il richiamato art. 31, co. 3 non involge alcuna questione di giurisdizione, ma disciplina il destino degli immobili frutto di abuso edilizio, ponendo, in definitiva, questioni, che attenendo al merito, il giudice civile ha la piena potestà di risolvere, in relazione al caso concreto. 2. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 3. Non può essere accolta la domanda di risarcimento proposta dal [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 96, co. 1, cod. proc. civ., non avendo la parte istante assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Sez. 3, n. 21798, 27/10/2015, Rv. 637545). 4. Sussistono, per contro, i presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ. Costituisce causa di responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cod. proc. civ., la proposizione di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo - nell' esercizio di un minimo di elementare diligenza - dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori. Oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, di conseguenze pregiudizievoli per le controparti (Sez. U, n. 11848, 30/10/1992, Rv. 479260). Va soggiunto che la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Sez. 2, n. 27623, 21/11/2017, Rv. 646080). Né la liquidazione ai sensi del comma terzo in discorso, a differenza di quella di cui al comma primo, presuppone che la parte vincitrice debba dimostrare il danno. La funzione di chiusura dell'istituto, il quale, per espressa disposizione di legge, assegna al giudice, "in ogni caso", il potere di "condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata", e l'officiosità della pronuncia non lasciano spazio ai dubbi. Di poi, come si è avuto modo di precisare, l'espressa previsione, da parte dell'art. 96 cod. proc. civ., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo (Sez. 2, n. 22588, 16/10/2020, Rv. 659388).Ciò conferma la natura di sanzione risarcitoria della disposizione, diretta a reprimere l'abuso dello strumento processuale, avente, in primo luogo, ricadute dannose sull'economia del processo e, inevitabilmente, sul diritto della controparte a non essere attratta in giudizio da una pretesa radicalmente destituita di fondamento. Diritto, quest'ultimo, che non si risolve nella condanna al rimborso delle spese, ma che investe un'area d'ingiustizia maggiore, la cui ripercussione di danno il legislatore, per scelta pubblicistica, ha reputato di rendere indipendente dal principio dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 200,00; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ., al pagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di €5.000,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni U
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