CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 10998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020. Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 15 MAR 2023 T [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania con sentenza del 1 giugno 2022 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 5.100,00 di ammenda relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 17, 18, comma 1 lettera A, 18, comma 1 lettera B, e 37, d. Igs. 81 del 2008; reati accertati il 28 gennaio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 178, 179 e 161, quarto comma, cod. proc. pen.), omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente aveva eletto domicilio per le notifiche in Misterbianco (CT) via [OSCURATO:PERSONA] 10. Il decreto di citazione (a mezzo del servizio postale) non veniva notificato per assenza del destinatario; anche la successiva raccomandata, di avviso, non è stata ritirata per temporanea assenza del destinatario. La notifica, pertanto, risulta nulla, in quanto avrebbe dovuto compiersi ex art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. Anche la temporanea assenza nel luogo del domicilio eletto comporta la notifica al difensore ex art. 161, quarto comma cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5, n. 22745/2011). 2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il trattamento sanzionatorio risulta eccessivo e non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è di giovane età, risulta incensurato e la condotta di cui alle imputazioni risulta occasionale, in conseguenza la pena avrebbe dovuto attestarsi nel minimo edittale, con il riconoscimento delle attenuanti dell'art. 62 bis cod. pen. La sentenza utilizza in motivazione formule di stile, senza effettivamente motivare sul trattamento sanzionatorio. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 3. Il ricorrente con successiva memoria ha ribadito la fondatezza del ricorso per omessa notifica del decreto di citazione/ richiamando Cassazione S.U. n. 14573 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Relativamente alla notifica/deve rilevarsi che la stessa risulta regolare, trattandosi di prima notifica ad imputato non detenuto. h notifica, infatti, non è diventata impossibile per irreperibilità, ma per temporanea assenza del destinatario (nella relata di notifica si legge "per temporanea assenza del destinatario"). Solo l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione definitiva che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo (quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza del nominativo nell'indirizzo indicato) comporta la validità delle notifiche direttamente al difensore ai sensi dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. (Sez. U - , Sentenza n. 14573 del 25/11/2021 Ud. (dep. 14/04/2022 ) Rv. 282848 - 02; vedi anche Sez. 4 -' Sentenza n. 3930 del 12/01/2021 Ud. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280383 - 0). Nel nostro caso, invece, non si è verificata nessuna ragione definitiva della notifica nel luogo dichiarato, ma una assenza temporanea del destinatario, con la conseguente validità della notifica, mediante deposito presso l'ufficio postale con il relativo avviso spedito all'imputato. 5. Generici e manifestamente infondati i motivi sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale adeguatamente motiva sull'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., anche in considerazione della persistente antigiuridicità della condotta di cui alle imputazioni. La pena irrogata, inoltre, risulta al di sotto della media edittale: «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/20