CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 23067/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20896/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (TTS MCL65P56I341F) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TONIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 219/2020depositata il 23/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] LaAssociazione C asa F amiglia Rosetta onlus ha chiesto otte- nuto decreto ingiuntivo di pagamento per crediti derivanti dall'inte- grazione delle rette mensili per le prestazioni in regime di internato e semi-internato in favore di assistiti in condizioni gravi. La ASP ha proposto opposizione che è stata respinta. L'Azienda ha quindi proposto appello che è stato anch'esso respinto, sul rilievo che il rapporto tra le parti è regolato non solo dalla convenzione, ma anche dal decreto dell 'A ssessore alla sanità della Regione Sicilia n. 362/2000, seguito da altri decreti conformi sul punto di interesse; in particolare, questo decreto assessoriale, secondo il giudice di secondo grado, dà per accertato che nelle strutture convenzionate risulta assistito un numero di soggetti gravi superiore al 50% dei posti convenzionati, e di conseguenza incre- menta il numero dei posti letto fino al 50% per ogni centro conven- zionato; incrementa altresì nella misura del 30% la retta base «per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e comunque riferiti ad assistiti in condizione di particola- re gravità» Secondo la Corte di merito, questo incremento dei posti letto sulla base dell'accertamento di cui sopra ha fatto sì che l'in- cremento della retta fosse automatico anche a prescindere dalla utilizzazione del termine “eventuali”, e ciò considerando che secon- do la convenzione gli importi devono essere corrisposti entro 90 giorni dalla presentazione dei rendiconti, e sono aggiornati secondo le previsioni dei decreti assessoriali; il decreto a sua volta prevede che le aziende corrisponderanno un importo predefinito per singola prestazione ai centri di riabilitazione, purché queste siano in pos- sesso dei requisiti previsti dalla normativa, rispettino il contratto collettivo nazionale e le prestazioni per singola tipologia siano effet- tuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni, tutti fatti rimasti non contestati. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la ASP affidandosi a due motivi; si è costituita resistendo la Associazione casa famiglia Rosetta e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto el' errata interpretazione delle convenzioni e dei relativi decreti as- sessoriali; la violazione dell ' art. 12 delle preleggi e dell ' art. 116 c.p.c. La ricorrente deduce che una più attenta lettura delle dispo- sizioni dei decreti assessoriali e delle pattuizioni contrattuali porta a ritenere che: a) il diritto al pagamento della maggiorazione non è automatico e invece deve intendersi subordinato alla trasmissione dei rendiconti, alla presentazione delle fatture mensili, all'ordine di presentazione anticipata delle verifiche, alla regolarità dell'iscrizio- ne all'albo, al possesso dei requisiti relativi alla rideterminazione degli standard di personale,e infine a l non superamento del limite del budget; b) la circostanza che presso i centri in questione fosse in quel momento presente un numero di assistiti gravi superiore al 50% dei posti convenzionati non è circostanza provata ex lege. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell o art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in quanto il decreto assessoriale in nessuna sua disposizione si espri- me nel senso di imporre normativamente allea ziende di corrispon- dere a priori la maggiorazione della retta, ma le autorizza soltanto a pagare l'ulteriore incremento delle tariffe per “eventuali” incre- menti del personale di assistenza, tenuto conto delle spese di fun- zionamento del personale; la predetta integrazione della retta base mensile trova ragione d'essere solo ed esclusivamente nella sussi- stenza di maggiori oneri connessi all'incremento di personale, che andrebbe a dimostrato. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili. Si tratta di censure collegate che fanno valere entrambe la erronea interpretazione del contenuto del decreto assessoriale, sot- to profili diversi. 3.1.-Quanto alla censura di omesso esame di fatto decisivo, la non ammissibilità si apprezza in primo luogo perché si tratta di cd. doppia conforme (v. ex multisCass. n. 5947 del 28/02/2023), e in ogni caso non viene dedotto un fatto storico che il giudice di me- rito non avrebbe esaminato, bensì pur sempre un errore interpreta- tivo del contenuto del decreto assessoriale. La censura dicui all ' art . 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell' apprezza- mento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto indi- viduare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, con- trollarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e for- male e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (Cass. n. 30878 del 2023). 4.-Con il ricorso in definitiva si censura la sentenza per non avere dato rilievo al criterio letterale di interpretazione del decreto assessoriale,in quanto in esso si dice esplicitamente che l ' integra- zione è disposta in ragione del maggiori oneri derivanti da «even- tuali incrementi di personale di assistenza», e quindi - secondo la deduzione della ricorrente - a condizione che siano specificamente certificati i maggiori oneri. 4.1.- Le censure tuttavia non si confrontano adeguatamente con la ragione decisoria, perché la Corte d ' appello ha spiegato per quale ragione la parola “eventuali” inserita nel testo del decreto non sia decisiva nel caso concreto al fine di negare il diritto alla maggiorazione;ciò in quanto: a) nel testo del decreto si dà per ac- certato che nei centri di riabilitazione i ricoverati sono in misura maggiore del 50% dei posti convenzionati, e la censura della ricor- rente sul punto risulta estremamente generica, in quanto si limita semplicemente a ribadire che la maggiorazione non può essere au- tomatica, ma soltanto subordinata a precise condizioni espressa- mente previste nella Convenzione; b) il giudice del merito ha dato atto che la convenzione di cui il decreto assessoriale è integrativo prevede che i corrispettivi vengano erogati se sono soddisfatte le condizioni di cui parla anche la parte ricorrente (presentazione del rendiconti, che la struttura sia in possesso dei requisiti previsti dal- la normativa di riferimento sulla determinazione degli standard del personale, che rispettino il contratto collettivo di lavoro e che le prestazioni siano effettuate nel limite massimo stabilite dalle con- venzioni)e che questi sono tutti fatti non contestati, mentre non è richiesto nessun altro accertamento. 4.2.- A fronte di ciò , parte ricorrente non specifica come la struttura convenzionata avrebbe dovuto certificare i maggiori oneri dovuti all'incremento del personale, se non tramite la presentazio- ne dei rendiconti e l'essere in possesso di quei requisiti previsti a convenzione(pag. 7 sentenza impugnata) , che il giudice del merito ha accertato non essere stati specificamente contestati. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al paga- mento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell