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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35071/2026

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ella [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/0912025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla prima doglianza, alla luce della manifesta infondatezza dell'assunto alla stessa sotteso, atteso che si rivendica l'applicabilità della disciplina della improcedibilità a una condotta, commessa prima del 1 gennaio 2020, estranea alle relative previsioni, considerata la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 134 del 2021 (art. 2, comma 3) che ha introdotto l'art. 344-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della citata legge 134), la cui tenuta costituzionale, sotto i versanti messi in discussione dal ricorso, è stata già rimarcata dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 7, Ordinanza n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043) mentre le altre due censure, afferenti al giudizio di bilanciamento. :tra circostanze e alla denegata applicazione dell'ad 131 bis cp sono meramente riproduttive di profili di contestazione già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianzedifensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dic P.Q.ML'ASSISTENTE ;Tu IZIARIO Dott.s,su K niente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/0912025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla prima doglianza, alla luce della manifesta infondatezza dell'assunto alla stessa sotteso, atteso che si rivendica l'applicabilità della disciplina della improcedibilità a una condotta, commessa prima del 1 gennaio 2020, estranea alle relative previsioni, considerata la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 134 del 2021 (art. 2, comma 3) che ha introdotto l'art. 344-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della citata legge 134), la cui tenuta costituzionale, sotto i versanti messi in discussione dal ricorso, è stata già rimarcata dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 7, Ordinanza n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043) mentre le altre due censure, afferenti al giudizio di bilanciamento. :tra circostanze e alla denegata applicazione dell'ad 131 bis cp sono meramente riproduttive di profili di contestazione già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianzedifensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dic P.Q.ML'ASSISTENTE ;Tu IZIARIO Dott.s,su K niente 2
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