CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale il locale Tribunale aveva condannato il ricorrente per il furto aggravato di energia elettrica e, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per coltivazione di marjuana destinata al commercio. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo censura il travisamento della prova, in ordine all'esito della perquisizione domiciliare, e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza per avere fondato la responsabilità dell'imputato sulla sua mera presenza, insieme al padre, nell'officina meccanica, sita al piano terra, sebbene il locale utilizzato per la coltivazione di piante di cannabis fosse al secondo piano. Il ricorso censura la pronuncia impugnata per avere desunto il concorso del ricorrente nella condotta del padre, reo confesso, in base a mere presunzioni basate: 1) sul rapporto di parentela; 2) sulla condizione di salute del genitore che non avrebbe potuto sviluppare una così complessa ed articolata organizzazione per la coltivazione della sostanza stupefacente; 3) sulla reazione nervosa tenuta all'ingresso delle forze di polizia; 4) sull'apertura della porta del vano destinato a coltivazione della canapa. La sentenza, inoltre, erroneamente non aveva tenuto conto dell'assenza di prove circa l'accesso del ricorrente al secondo piano dove si trovavano le piante, della sua disponibilità delle chiavi e della manomissione, da parte sua, del contatore di energia. 2.2. Con il secondo motivo censura il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui non qualifica la condotta del ricorrente nei termini di connivenza non punibile, stante il comportamento meramente passivo rispetto ai reati commessi dal padre. 2.3. con il terzo motivo contesta la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica facendo rinvio alle argomentazioni concernenti la responsabilità per il delitto di coltivazione di cannabis, senza tenere conto dei verbali di verifica dell'ENEL in cui risultava che gli fosse "figlio di chi utilizza di fatto la fornitura". 2.4. Con il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche fondata sull'assenza di elementi positivi valutabili, senza tenere conto della reale entità del fatto, della condotta processuale dell'imputato che ha dimostrato di essere solo occasionalmente nell'abitazione in cui si sono consumati i reati in quanto studente universitario, in contraddizione rispetto al giudizio prognostico volto a concedere la sospensione condizionale della pena. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi tre motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono manifestamente infondati. 2.1.1 Giudici di merito, con motivazione completa e logica, rispondendo ai motivi di appello del ricorrente, posti in questa sede nei medesimi termini, hanno spiegato quali fossero gli elementi rilevanti su cui fondare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso con il padre nella coltivazione della sostanza stupefacente. In adesione alla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Sez. 4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv.280244) i giudici di merito hanno ritenuto che nella specie vi fosse concorso nel reato in quanto il ricorrente aveva fornito un contributo partecipativo consapevole e volontario, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, e non aveva assunto un comportamento meramente passivo tale da configurare la connivenza non punibile. Al fine di pervenire a detta conclusione la Corte di appello ha provveduto ad un puntuale e convergente vaglio dei seguenti elementi: 1) la coltivazione dello stupefacente (con centinaia di vasi di cui 31 di dimensione media con terra e arbusti, 4 sacchi di terra, 11 lampade alogene da 600 W, un impianto di aspirazione con filtro, ventilatori a pale, impianto elettrico, termostato, rete a strato utilizzata come essiccatore) in una parte dello stabile visibile ed accessibile a tutti i membri della famiglia, incluso il ricorrente, attraverso due diverse scale interne e con una porta che al momento della perquisizione era aperta; 2) le cattive condizioni di salute del padre, che si era assunto da solo la responsabilità dei reati, tali da necessitare del contributo fattivo del figlio per gestire la complessa organizzazione e trasportare vasi e sacchi di terra da kg 25 nel locale adibito alla coltivazione; 3) l'evidente agitazione del ricorrente al momento del controllo di polizia, inspiegabile se egli fosse stato all'oscuro di tutto; 4) l'assenza di prove che [OSCURATO:PERSONA] soggiornasse abitualmente a Palermo come ospite di amici, risultando al contrario formalmente residente in Partinico, presso l'abitazione dove era avvenuta la perquisizione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di merito non ha fondato il giudizio di colpevolezza su mere supposizioni, ma su un coerente apparato logico, non scalfito in questa sede, volto a ravvisare nella condotta del figlio il consolidamento nel padre di poter contare su un suo contributo fattivo nella gestione della complessa attività di coltivazione e di furto dell'energia elettrica, necessaria per svolgerla.Peraltro, nel caso di specie, venendo in rilievo due reati permanenti, quali sono la coltivazione di stupefacenti e il furto di energia elettrica, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso quantomeno morale (Sez. 6, n. 5229 del 13/11/2019, Russo, Rv. 278612). Infine, correttamente la Corte distrettuale ha utilizzato gli argomenti di ordine logico e fattuale necessari per comprovare il concorso sia nel reato di coltivazione di cannabis, sia nel reato di furto di energia elettrica, avuto riguardo non soltanto alla medesimezza dei soggetti e dei luoghi, ma anche alla reciproca strumentalità tra i delitti. Di nessun pregio la questione di merito relativa ai verbali di verifica dell'ENEL che, al contrario, confermano la continuativa presenza del ricorrente nell'abitazione in cui si sono consumati i reati. 2.2. Il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è generico e non si confronta in alcun modo con la sentenza che, nel negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha utilizzato una congrua e personalizzata motivazione, immune da vizi logico-giuridici, dando conto delle ragioni giustificative dell'apprezzamento discrezionale in quanto tale non assoggettabile a sindacato di legittimità, a fronte delle aspecifiche deduzioni difensive formulate sul punto. D'altra parte, l'orientamento costante di questa Corte è che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della