CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva del 26 giugno 2026; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito chiarito che la fuga realizzata dall'imputato presentava i tipici connotati della pericolosità (si veda la descrizione compiuta a pg.3) il che legittima appieno il riconoscimento del reato di cui all'art. 337 cod.pen.; ritenuto che la descrizione della condotta e le descrizioni riferite alla sua obiettiva gravità sono tali da escludere, quanto meno implicitamente, la particolare tenuità del fatto, né è deducibile un vizio di omessa motivazione sul punto, in considerazione del fatto che la questione non era stata espressamente devoluta alla Corte di appello, neppure in via subordinata e per il caso di riforma della sentenza assolutoria adottata in primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tePaolo D' eron-irno [OSCURATO:PERSONA] ciarelli [Digitare qui]