CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Bari, che ha riformato parzialmente — solo quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale socio illimitatamente responsabile della s.n.c. "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal Tribunale di Bari il 16 novembre 2015. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, per la quale l'imputato è stato dichiarato responsabile per aver conferito un immobile in un fondo patrimoniale. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ignorato un motivo di appello, che atteneva all'impignorabilità del bene conferito nel fondo patrimoniale laddove la procedura esecutiva concernesse l'esazione di un credito non sorto per esigenze della famiglia. Lo scopo della costituzione del fondo patrimoniale — opina il ricorrente — è quello di preservare un bene di proprietà onde destinarlo alle sole esigenze familiari. Il ricorrente prosegue segnalando la data della costituzione del fondo patrimoniale e sottolinea: la destinazione della costituzione del fondo ai bisogni della famiglia. la possibilità per i creditori di aggredire i beni dimostrando di non essere a conoscenza che il debito era stato assunto per scopi estranei alle esigenze della famiglia; la possibilità di potere esperire un'azione revocatoria. che aveva conferito nel fondo solo la metà di sua spettanza della titolarità dell'immobile; che la costituzione del fondo patrimoniale serviva solo a soddisfare le esigenze della famiglia (indicando la sentenza n. 13809 del 7 aprile 2021 come emessa da questa sezione nel subprocedimento cautelare reale). 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che — si sostiene — erano state ingiustamente negate nonostante l'imputato avesse solo anticipato la soglia di tutela che comunque la legge accorda al fallito e nonostante la difficile collocazione dell'immobile sul mercato e benché avesse riconosciuto l'attuale collocazione lavorativa dell'imputato. L'argomentazione legata alla scarsa collaborazione del ricorrente con la curatela sarebbe evanescente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso attiene alla bancarotta fraudolenta distrattiva, realizzata conferendo in un fondo patrimoniale il 50 % della proprietà di un immobile. Esso è inammissibile per diverse ragioni.In primo luogo, il ricorso è aspecifico quando non si confronta con quanto annota la Corte di appello a proposito degli indici di fraudolenza della costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta quando lo stato di dissesto della società di cui Covella era socio illimitatamente responsabile era già conclamato; all'epoca, scrive la Corte territoriale, erano stati già emessi, nei confronti della società, quattro decreti ingiuntivi, erano stati notificati tre atti di precetto ed erano stati attuati due pignoramenti mobiliari — risultati infruttuosi — per un importo totale di 70.000 euro. Tali indicatori hanno razionalmente condotto la Corte distrettuale a ritenere che la costituzione del fondo celasse finalità distrattive, ragionamento cui il ricorrente ha opposto solo o considerazioni centrate sul regime patrimoniale del fondo o enunciati ondivaghi, ma senza contestare il ragionamento inferenziale svolto dai Giudici di appello. Più precisamente, il ricorso è fatto di osservazioni sparse, che non evidenziano precisi vizi argomentativi e che fanno un confuso riferimento al tema dell'impignorabilità dei beni, senza che si comprenda come gli enunciati offerti smentiscano lo scrutinio dei Giudici di merito secondo cui la costituzione del fondo, in un periodo di decozione della società, era evidentemente strumentale a sottrarre il bene conferito alle ragioni dei creditori sociali, visto che su quei beni essi avrebbero potuto rivalersi solo laddove non avessero saputo che l'obbligazione era sorta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (sulla scorta del combinato disposto degli artt. 46, comma 1, n. 3), legge fall. e 170 cod. civ.). Quanto, infine, alla pretesa cesura temporale tra l'atto depauperativo e la dichiarazione di fallimento, il tema non coglie nel segno dal momento che ciò che rileva per connotare come distrattivo un atto è l'incidenza di esso sulla garanzia patrimoniale dei creditori, anche se posto in essere ben prima che il fallimento, quando la presenza di indici di fraudolenza dia corpo alla diagnosi di pericolosità concreta rispetto alla garanzia patrimoniale dei creditori. Ebbene, è proprio la collocazione della costituzione del fondo in un'epoca in cui la società manifestava chiari indicatori dell'incapacità di attendere alle ordinarie obbligazioni che ne contrassegna la fraudolenza nel senso sopra affermato e l'incidenza negativa quanto alle aspettative del ceto creditorio. 2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, avendo fatto riferimento ad un dato comportamentale obiettivo, quale la mancata collaborazione con la curatela. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d