Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:192
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]102/00
[OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA]
van Personen met een Handicap
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Politica sociale – Fondo sociale europeo – Riduzione di un contributo finanziario – Diritti della difesa – Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 – Motivazione»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2003
Massime della sentenza
1..
Politica sociale – Fondo sociale europeo – Concorso al finanziamento di azioni di formazione professionale – Decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso – Diritti della difesa dei beneficiari – Portata
2..
Politica sociale – Fondo sociale europeo – Concorso al finanziamento di azioni di formazione professionale – Decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso – Possibilità a disposizione dello Stato membro interessato di presentare osservazioni preliminarmente all'adozione della decisione – Formalità sostanziale – Violazione – Illegittimità
3..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che riduce il contributo del Fondo sociale europeo a un'azione di formazione professionale
(Art. 253 CE)
1.
Il rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare
in un atto per essa lesivo, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev'essere garantito anche in
mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di decisioni
che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto
di vista in merito agli addebiti sui quali è fondata una tale decisione. Al riguardo, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che riduca o sopprima un contributo finanziario concesso dal Fondo sociale europeo
può riguardare direttamente e individualmente i beneficiari di un tale contributo e danneggiarli, nonostante il fatto che
lo Stato membro interessato sia interlocutore unico del Fondo sociale europeo nella procedura amministrativa. Infatti, sono
i beneficiari dell'aiuto che subiscono gli effetti economici della decisione di riduzione o di soppressione, in quanto essi
sono responsabili a titolo principale del rimborso delle somme indebitamente versate. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], la quale assume da sola nei confronti dei beneficiari del contributo del Fondo sociale europeo
la responsabilità giuridica della decisione di riduzione di quest'ultimo, non può adottare tale decisione senza aver previamente
messo i detti beneficiari in condizione, o essersi assicurata che siano stati messi in condizione, di far conoscere utilmente
il proprio punto di vista in ordine alla riduzione considerata. v. punti 59-61
2.
Data la funzione centrale dello Stato membro interessato e l'importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione
e nel controllo del finanziamento da parte del Fondo sociale europeo delle azioni di formazione, la possibilità per tale Stato
di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità
sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità di tale decisione. v. punto 62
3.
L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare
se la decisione sia fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e di
consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest'obbligo
dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato. A questo proposito, poiché la decisione di ridurre l'importo di un contributo del Fondo sociale europeo inizialmente concesso
determina, in particolare, gravi conseguenze per il destinatario del contributo, essa deve far risultare chiaramente i motivi
che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato. Inoltre, la motivazione di tale
decisione deve consentire al beneficiario del contributo di venire a conoscenza parimenti del metodo di calcolo della riduzione
operata. v. punti 100-101
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 luglio 2003
(1)
«Politica sociale – Fondo sociale europeo – Riduzione di un contributo finanziario – Diritti della difesa – Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 – Motivazione»
Nella causa T-102/00,
[OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA] van Personen met een Handicap
, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. J. Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg. H.M.H. Speyart e L. Flynn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 2000, C (2000) 36, relativa
alla riduzione dell'importo del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo sociale europeo con decisione 25 novembre
1994, C (1994) 3059, a favore di un programma operativo per il Belgio ([OSCURATO:PERSONA] fiamminga), rientrante nel quadro comunitario
di sostegno alla realizzazione dell'obiettivo n. 3,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA], presidente, e dai sigg. P. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla
loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), nel testo risultante dall'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio
1993, n. 2081, che vi reca modifica (GU L 193, pag. 5; in prosieguo: il
regolamento quadro), prevede all'art. 1, nel novero degli obiettivi prioritari perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare con l'aiuto dei fondi
strutturali, quello di
lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle
persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro (in prosieguo: l'
obiettivo n. 3).
2
Conformemente agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, del regolamento quadro è più precisamente il Fondo sociale europeo (FSE) che
contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo n. 3.
3
L'art. 4 del regolamento quadro sancisce diversi principi che disciplinano l'intera politica strutturale della [OSCURATO:PERSONA]. Tra
questi sono menzionati il principio della
complementarità, secondo cui l'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce, e il principio
di
compartecipazione, secondo il quale l'azione comunitaria è il risultato della concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro interessato,
le autorità e gli organismi competenti da esso designati a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono
in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune.
4
Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento quadro
per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli
della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1), nel
testo risultante dall'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082, che vi reca modifica (GU L 193,
pag. 20; in prosieguo: il
regolamento di coordinamento) prevede, all'art. 17, n. 1, che la partecipazione dei fondi al finanziamento delle azioni a titolo degli obiettivi dal n. 1
al n. 4 e n. 5 b) è fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del partenariato e precisa, al n. 2, che
[l]a partecipazione finanziaria dei fondi è calcolata o rispetto ai costi totali sovvenzionabili o rispetto all'insieme delle
spese pubbliche o assimilabili sovvenzionabili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relativ[e] a ciascuna azione
(programma operativo, regimi di aiuti, sovvenzione globale, progetto, assistenza tecnica o studio).
5
L'art. 24 del regolamento di coordinamento disciplina la riduzione, la sospensione o la soppressione del contributo di un
fondo strutturale. Esso stabilisce in particolare: 1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario
assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare
allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro
una scadenza determinata.2. In seguito a questo esame la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione,
se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di
attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della [OSCURATO:PERSONA].(...).
6
L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4255, recante disposizioni d'applicazione del regolamento
quadro per quanto riguarda l'FSE (GU L 374, pag. 21), nel testo risultante dall'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio
20 luglio 1993, n. 2084, che vi reca modifica (GU L 193, pag. 39; in prosieguo: il
regolamento FSE), elenca le
spese ammissibili che possono formare oggetto del contributo dell'FSE.
7
Infine, il regolamento quadro e il regolamento di coordinamento sono stati abrogati, a partire dal 1° gennaio 2000, dal regolamento
(CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161, pag.1), il quale
precisa all'art. 52, intitolato
Disposizioni transitorie, che esso
non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio
o dalla [OSCURATO:PERSONA] in base ai regolamenti (...) n. 2052/88 e (...) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile
a detto intervento il 31 dicembre 1999. Nello stesso modo, il regolamento FSE è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2000 dal regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1784, relativo all'FSE (GU L 213, pag. 5), il quale precisa all'art. 9, intitolato
Disposizioni transitorie, che ad esso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni transitorie di cui all'art. 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Fatti
8
[OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA] van Personen met een Handicap (Fondo della [OSCURATO:PERSONA] fiamminga del Belgio per l'integrazione
sociale delle persone portatrici di handicap; in prosieguo: il
[OSCURATO:PERSONA] o il
ricorrente) è un organismo di diritto pubblico fiammingo avente personalità giuridica, costituito con decreto 27 giugno 1990 e posto
sotto la tutela del Vlaamse regering (governo fiammingo).
9
Il [OSCURATO:PERSONA] persegue lo scopo di sostenere l'integrazione sociale dei portatori di handicap, in particolare in ambito lavorativo.
A tale fine, esso intraprende una serie di azioni volte a migliorare le opportunità per tali persone nel mercato del lavoro
e, in particolare, diverse iniziative per la formazione professionale di queste ultime. Il [OSCURATO:PERSONA] non offre esso stesso la
formazione professionale, ma organizza il subappalto delle attività di formazione a persone di diritto privato che gestiscono
centri di formazione e di riadattamento professionale per portatori di handicap (in prosieguo: i
CFP), le quali sono autorizzate e sovvenzionate dal [OSCURATO:PERSONA] in conformità del decreto del governo fiammingo del 22 aprile 1997
sull'autorizzazione e il finanziamento di centri di formazione e di riadattamento professionale per portatori di handicap.
10
In merito al finanziamento dei CFP da parte del [OSCURATO:PERSONA] la normativa fiamminga prevede un sistema per cui i CFP non ottengono
il rimborso dei costi da essi effettivamente sostenuti per l'esecuzione dei progetti di formazione per conto del [OSCURATO:PERSONA], ma
ricevono somme forfettarie (in prosieguo, ugualmente, lo:
stanziamento complessivo). Più dettagliatamente, il decreto del 22 aprile 1997 prevede, all'art. 11, n. 1, che
[o]gni centro è sovvenzionato fino ad un massimo di 550 000 [franchi belgi (BEF)] annui per programma di formazione. Il citato decreto precisa all'art. 1, n. 4, che un programma di formazione costituisce l'
unità funzionale di 3 600 ore di formazione da ripartire su un periodo massimo di 24 mesi e, all'art. 8, che
[u]na formazione e un accompagnamento per ogni portatore di handicap possono avere la durata massima di 3 600 ore effettive
ed essere ripartite su un periodo massimo di 24 mesi. Inoltre l'art. 12, primo comma, del citato decreto dispone che
[i]n aggiunta alla sovvenzione prevista all'art. 11, ogni centro beneficia di una somma forfettaria complementare per
costi di funzionamento legati all'equipaggiamento, che ammonta per programma di formazione e per anno a 39 000 [BEF] per i programmi di formazione al lavoro impiegatizio e
a 26 000 [BEF] per quelli preparatori ad altre professioni.
11
Con decisione 25 novembre 1994, C (94) 3059, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato, su richiesta del Regno del Belgio, la concessione
di un contributo dell'FSE per un programma operativo (n. 94.3040B3) della [OSCURATO:PERSONA] fiamminga, per il periodo dal 1° gennaio
1994 al 31 dicembre 1999, rientrante nel quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo n. 3 in Belgio ([OSCURATO:PERSONA] fiamminga).
La citata decisione è stata in seguito oggetto di diverse modifiche, da ultimo con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre
1999, C (99) 4286, volte ad adattare il piano dei finanziamenti relativi al detto contributo al fine di prendere in considerazione
le indicizzazioni annue e l'effettiva attuazione delle misure interessate.
12
Il [OSCURATO:PERSONA] è stato designato come promotore di progetti correlati nell'ambito di tale programma operativo, all'esecuzione del
quale hanno partecipato in particolare i CFP [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:PERSONA] ha dunque percepito, con l'intermediazione della
[OSCURATO:PERSONA] fiamminga, un aiuto finanziario comunitario per i detti progetti, in conformità con la citata decisione C (94) 3059.
13
Tra il 7 e l'11 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] effettuava, conformemente all'art. 23, n. 2, del regolamento di coordinamento,
un controllo finanziario in loco (in prosieguo: il
primo controllo) avente ad oggetto l'esecuzione, durante l'anno 1997, di diversi progetti previsti dal detto programma operativo. Il controllo,
che riguardava progetti selezionati per campione, veniva eseguito a livello dei CFP interessati, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA]
e il [OSCURATO:PERSONA], e conduceva così all'esame della gestione dei progetti da parte del [OSCURATO:PERSONA].
14
A seguito di tale controllo, il [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 18 dicembre 1998, una nota esplicativa in
merito alla contabilità tenuta.
15
Nella sua relazione del 29 dicembre 1998 (in prosieguo: la
prima relazione di controllo), inviata il 18 febbraio 1999 al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] fiamminga quale autorità designata nell'ambito del programma operativo
fiammingo, la [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento a talune irregolarità constatate dai suoi servizi durante il primo controllo.
16
Successivamente, con lettera 25 febbraio 1999, l'[OSCURATO:PERSONA] en Werkgelegenheid ([OSCURATO:PERSONA] e impiego, in prosieguo:
l'
AEW), incaricata presso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] fiamminga di tutti gli adempimenti amministrativi in relazione all'FSE, inviava
al [OSCURATO:PERSONA] gli elementi di tale relazione di controllo che lo riguardavano. Si precisava al [OSCURATO:PERSONA] che esso aveva la facoltà
di fare pervenire le sue osservazioni all'AEW entro il 19 marzo 1999, e che queste sarebbero state comunicate alla [OSCURATO:PERSONA].
17
Il 16 marzo 1999, il [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire le sue osservazioni scritte all'AEW.
18
Con lettera dell'AEW 5 maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva notizia delle osservazioni dell'AEW e dei promotori interessati,
tra cui il [OSCURATO:PERSONA], in merito alla prima relazione di controllo.
19
L'AEW incaricava poi lo studio di audit Delotte e Touche (D & T) di procedere ad un esame approfondito delle azioni realizzate
nel 1997 dai CFP [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché del sistema di gestione e di controllo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato ai CFP nello
stesso anno.
20
Con lettera raccomandata 17 agosto 1999, la [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento all'art. 24, n. 1, del regolamento di coordinamento,
notificava alle autorità belghe l'avvio del procedimento relativo all'eventuale revoca del contributo dell'FSE concesso alle
azioni e/o alle iniziative interessate, a seguito delle irregolarità constatate nella prima relazione di controllo. Essa le
invitava ad informarne i promotori interessati e a farle pervenire ogni eventuale osservazione entro un termine di due mesi.
21
Con lettera raccomandata 26 agosto 1999, l'AEW informava il [OSCURATO:PERSONA] dell'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di procedere, in conformità
dell'art. 24 del regolamento di coordinamento, al recupero della somma totale di BEF 15 327 449, in relazione ai progetti
del [OSCURATO:PERSONA] realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], e lo invitava a trasmettere le sue osservazioni scritte al più tardi entro
il 1° ottobre 1999.
22
Con lettera raccomandata 28 settembre 1999 il [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire le sue osservazioni all'AEW.
23
Il 13 ottobre 1999, il D & T depositava la sua relazione finale di verifica (in prosieguo: la
relazione del D & T) presso l'AEW, che la inviava alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 1999 con le osservazioni degli operatori interessati, tra cui
il [OSCURATO:PERSONA].
24
Il 28 ottobre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad un secondo controllo finanziario, questa volta direttamente presso il [OSCURATO:PERSONA],
vertente su tutti i CFP associati a quest'ultimo e relativo agli anni 1997 e 1998 (in prosieguo: il
secondo controllo).
25
Il 31 gennaio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione il cui destinatario era il Regno del Belgio (in prosieguo: la
decisione impugnata), con la quale essa riduceva, sino alla concorrenza di EUR 638 859, l'importo massimo del contributo finanziario dell'FSE
concesso alla [OSCURATO:PERSONA] fiamminga per il programma operativo indicato nella decisione C (94) 3059, come modificata dalla decisione
C (99) 4286. La decisione impugnata precisa che la riduzione riguarda le azioni realizzate dalle organizzazioni e/o dagli
istituti indicati nel suo allegato, tra i quali figurano il [OSCURATO:PERSONA] e i CFP [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
26
L'AEW, con lettera raccomandata 21 febbraio 2000, da un lato informava il [OSCURATO:PERSONA] che, con lettera 15 febbraio 2000, la [OSCURATO:PERSONA]
le aveva chiesto di renderle note le sue osservazioni sulla relazione relativa al secondo controllo (in prosieguo: la
seconda relazione di controllo) e, dall'altro, invitava il [OSCURATO:PERSONA] a comunicarle i suoi eventuali rilievi entro il 6 marzo 2000.
27
Con lettera raccomandata 23 febbraio 2000, ricevuta il 24 febbraio 2000, l'AEW comunicava al [OSCURATO:PERSONA] la decisione impugnata
e lo informava di essere obbligata, in esecuzione di tale decisione, a chiedergli la restituzione di BEF 7 502 564 (EUR 181 067
al corso del 25 novembre 1994, data di approvazione del programma operativo).
28
In data 29 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora chiuso il procedimento avente ad oggetto le irregolarità constatate
dalla seconda relazione di controllo.
Decisione impugnata
29
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento ai risultati del primo controllo, constatava a carico del ricorrente,
da un lato, la violazione dell'art. 17 del regolamento di coordinamento, in quanto il ricorrente avrebbe dichiarato all'FSE,
per l'esercizio 1997, i costi reali sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe invece versato effettivamente a questi
ultimi somme forfettarie inferiori, richiedendo così all'FSE una partecipazione finanziaria eccessiva e, dall'altro, in merito
al fascicolo [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 2 del regolamento FSE, in quanto il ricorrente avrebbe accettato relativamente
al [OSCURATO:PERSONA] un numero di ore di formazione troppo elevate, dato che i giorni festivi e i giorni di congedo erano equiparati a
giorni di formazione.
30
Al settimo
considerando della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che
dopo avere esaminato le osservazioni dei beneficiari del contributo e iniziatori dei progetti interessati, essa
ha constatato che i loro argomenti non potevano essere accolti per i seguenti motivi, precisati in allegato:
─
violazione dell'art. 17 del regolamento [di coordinamento] (per la parte che riguarda (...) il [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]);
violazione dell'art. 17 del regolamento [di coordinamento] (per la parte che riguarda (...) il [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]);
─
violazione dell'art. 2 del regolamento [FSE] (per la parte che riguarda il [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA])
violazione dell'art. 2 del regolamento [FSE] (per la parte che riguarda il [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA])
.
31
Nell'allegato alla decisione impugnata i
[m]otivi per i quali le osservazioni degli operatori dei progetti e/o delle autorità designate non possono essere accolte sono illustrati come segue: Il [OSCURATO:PERSONA] calcola il contributo comunitario sulla base dei costi reali degli operatori dei progetti (...) CFP. I costi effettivamente
sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA], che in tale affare riveste il ruolo di richiedente, si riducono tuttavia, per modulo di formazione di
1800 ore annue, ad un importo di BEF 550 000 (non indicizzato) aumentato di BEF 26 000 (formazione per operaio) o di BEF 39 000
(formazione per impiegato). Ciò si concretizza, infatti, in un costo di, rispettivamente, BEF 320 all'ora, sostenuto effettivamente
nell'ambito di una formazione per operaio [(550 000 + 26 000)/1800] e BEF 327,22 all'ora, sostenuto effettivamente nell'ambito
di una formazione per impiegato [(550 000 + 39 000)/1800]. Ai fini della rettifica, si è tenuto conto delle somme, indicizzate,
effettivamente versate dal [OSCURATO:PERSONA].Dato che, tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] dichiara i costi sostenuti dai CFP/dagli operatori dei progetti senza quietanzare la differenza
costo/ora di formazione, il [OSCURATO:PERSONA] effettua il calcolo su una base troppo elevata, richiede una partecipazione finanziaria
eccessiva all'FSE e non tiene affatto in considerazione l'art. 17 del regolamento [di coordinamento] (partecipazione massima
dei Fondi). L'argomentazione che precede riguarda il fascicolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, relativamente al [OSCURATO:PERSONA], si è potuto rilevare che i giorni festivi e i giorni di congedo erano equiparati a giorni
di formazione. Ciò implica una rettifica del 13% delle ore accettate dal [OSCURATO:PERSONA], conformemente all'art. 2 del regolamento
[FSE] e alle norme FSE adottate nel 1997 dall'autorità designata.
32
Il detto allegato contiene, infine, un
calcolo di rettifica effettuato
sulla base degli importi comunicati dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'autorità designata. La struttura di tale calcolo può essere descritta nel seguente modo.
33
[OSCURATO:PERSONA] indica anzitutto la somma effettivamente versata dal ricorrente, secondo un sistema di finanziamento forfettario,
al CFP interessato (
importo concesso). Essa afferma anche che il ricorrente ha accordato al [OSCURATO:PERSONA] la somma di BEF 14 471 188 per 25 moduli di formazione
e al [OSCURATO:PERSONA] la somma di BEF 26 635 331 per 45 moduli di formazione.
34
[OSCURATO:PERSONA] precisa poi il numero di ore di formazione effettuate dal CFP, che il ricorrente stesso ha accettato come ammissibili
al cofinanziamento dell'FSE (
ore accettate). [OSCURATO:PERSONA] considera ore ammissibili al cofinanziamento dell'FSE le
ore accettate dal ricorrente, con riserva, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], di una riduzione del 13% sulle stesse per escludere le ore corrispondenti
a giorni festivi e di congedo. Le ore ammissibili sono così fissate a 17 563 per il [OSCURATO:PERSONA] e a 26 694 per il [OSCURATO:PERSONA].
35
Inoltre, per calcolare l'
importo ammissibile da dichiarare [...] all'FSE, la [OSCURATO:PERSONA] moltiplica l'
importo concesso per un coefficiente (in prosieguo: il
coefficiente di suddivisione) teso a ridurre il cofinanziamento dell'FSE proporzionalmente alla parte di quell'importo che la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene
idonea al cofinanziamento. Più precisamente, il coefficiente di suddivisione è costituito, per ciascuno dei due fascicoli,
dal rapporto tra il numero di ore ammissibili (rispettivamente 17 563 e 26 694) e il numero di ore di formazione che risulta
dalla moltiplicazione del numero dei moduli di formazione dichiarati (rispettivamente 25 e 45) per 1 800 ore.
36
[OSCURATO:PERSONA] determina l'importo del contributo dell'FSE al quale aveva diritto il ricorrente (
massimo accettabile del contributo dell'FSE) applicando all'
importo ammissibile da dichiarare all'FSE, ottenuto secondo il metodo indicato al punto precedente (rispettivamente BEF 5 647 944 e BEF 8 777 821), il tasso del 45%,
che rappresenta il tasso massimo d'intervento applicabile nel caso di specie.
37
Infine, dopo aver ricordato l'
importo dichiarato all'FSE e l'importo del contributo concesso dall'FSE (pari al 45% dell'
importo dichiarato), la [OSCURATO:PERSONA] rileva, per quanto riguarda sia il fascicolo del [OSCURATO:PERSONA] che quello del [OSCURATO:PERSONA], una differenza tra l'importo
ricevuto dal ricorrente quale contributo dell'FSE e l'importo che gli era dovuto a tale medesimo titolo, che costituirebbe
l'eccedenza percepita dal ricorrente. Tale eccedenza ammonterebbe, rispettivamente, a BEF 3 560 040 e a BEF 3 942 524 per
il fascicolo del [OSCURATO:PERSONA] e per quello del [OSCURATO:PERSONA], cioé, in totale, alla somma di EUR 181 067 indicata supra, punto 27.
Procedimento e conclusioni delle parti
38
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2000, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
39
La fase scritta si è conclusa il 1° dicembre 2000.
40
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle
misure di organizzazione del procedimento di cui all'art. 64 del suo regolamento di procedura, ha chiesto alla convenuta di
produrre la sua decisione 23 dicembre 1999, C (99) 4286, menzionata supra, punto 11, e alle parti di rispondere per iscritto
a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro i termini stabiliti.
41
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti formulati dal Tribunale all'udienza del 29 gennaio 2003.
42
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
annullare la decisione impugnata;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
43
La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare il ricorrente alle spese.
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità
44
Si deve, in via preliminare, osservare che la decisione impugnata opera una riduzione del contributo finanziario dell'FSE
per il programma operativo n. 94.3040B3 sino alla concorrenza di EUR 638 859, mentre essa quantifica l'eccedenza percepita
dal ricorrente a soli EUR 181 067. La differenza tra tali due importi, ossia EUR 457 792, è costituita dalle somme che un
altro beneficiario del detto contributo avrebbe indebitamente percepito dall'FSE.
45
Orbene, nelle sue conclusioni, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, senza limitare espressamente
tale domanda alla parte della decisione che lo riguarda e che è, peraltro, l'unico oggetto dei motivi che esso solleva a sostegno
del proprio ricorso. Poiché il ricorrente non ha in alcun modo giustificato un interesse ad agire contro la parte della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] riguardante tale altro beneficiario del contributo di cui trattasi, le sue conclusioni devono essere dichiarate
irricevibili per la parte in cui vi fanno riferimento.
Nel merito
46
A sostegno del suo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] invoca, in primo luogo, la violazione dei diritti della difesa e la violazione di forme
sostanziali; in secondo luogo, la violazione degli artt. 23 e 24 del regolamento di coordinamento; in terzo luogo, la violazione
dell'art. 17 del regolamento di coordinamento; in quarto luogo, la violazione dell'art. 2 del regolamento FSE; in quinto luogo,
la violazione dell'obbligo di motivazione; in sesto luogo, la violazione del principio di collaborazione leale formulato nell'art. 10 CE;
in settimo luogo, la violazione del principio del legittimo affidamento; in ottavo luogo, la violazione del principio della
certezza del diritto.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa e alla violazione di forme sostanziali
─ Argomenti delle parti
47
Il ricorrente ricorda che il principio del rispetto dei diritti della difesa impone che chiunque possa essere destinatario
di una decisione lesiva dei propri interessi deve essere messo in grado di esporre utilmente la propria opinione in merito
agli addebiti sui quali è fondata una tale decisione (sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e
a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1177, punto 42). Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato tale principio in
due modi. Da un lato, essa avrebbe adottato la decisione impugnata senza mettere il ricorrente in condizione di presentare
previamente le sue osservazioni in merito alla seconda relazione di controllo; dall'altro, essa non avrebbe tenuto conto della
relazione circostanziata del D & T relativa al primo controllo, relazione le cui conclusioni sarebbero favorevoli al ricorrente.
48
Inoltre, il ricorrente evidenzia che l'art. 24, n. 1, del regolamento di coordinamento prescrive, nel caso in cui il contributo
finanziario accordato per un'attività non appaia giustificato, che la [OSCURATO:PERSONA] proceda ad un esame appropriato nel quadro
della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro, o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione,
di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata. A tale proposito, esso sostiene che tale possibilità la
quale, secondo la giurisprudenza, costituirebbe una formalità sostanziale prescritta a pena di nullità dell'azione adottata
(sentenze della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2257, punto 17, e C-304/89, Olivera/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2283, punto 21), non è stata data alle autorità belghe, dato che i risultati del secondo controllo e l'invito
a presentare osservazioni al riguardo sono stati trasmessi all'AEW solamente il 15 febbraio 2000, ossia dopo l'adozione della
decisione impugnata.
49
Il ricorrente sottolinea che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento unicamente al primo controllo nella sua decisione, quest'ultima
si fonda parimenti, in realtà, su fatti che sono stati constatati dalla [OSCURATO:PERSONA] solo in occasione del secondo controllo.
Sarebbe precisamente il secondo controllo che l'avrebbe portata ad interrogarsi sul sistema di finanziamento forfettario dei
CFP, il quale sarebbe stato giudicato contrario all'art. 17 del regolamento di coordinamento nella decisione impugnata.
50
Senza la seconda relazione di controllo la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe potuta pervenire alle constatazioni sulle quali si basa
la decisione impugnata. Al fine di quantificare la parte di contributo ritenuta eccedente, essa avrebbe applicato nella detta
decisione un altro metodo di calcolo rispetto a quello utilizzato nella prima relazione di controllo, e precisamente quello
riportato nella seconda relazione di controllo.
51
In merito alla relazione del D & T, il ricorrente fa osservare che il suo secondo capitolo verte su un controllo consolidato
del [OSCURATO:PERSONA], avente come scopo in particolare di verificare se, globalmente, il sistema da esso applicato consentisse di trasporre
correttamente i dati dei CFP nella dichiarazione all'FSE. Esso ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva semplicemente ignorare
tale relazione, tanto meno che il primo controllo era stato condotto a livello dei progetti.
52
La convenuta afferma di aver rispettato rigorosamente la procedura dell'art. 24, n. 1, del regolamento di coordinamento, nonché
le garanzie descritte nella sentenza Lisrestal e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., trasmettendo sia alle autorità belghe che a diverse
parti interessate (tra cui il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]) la lettera 17 agosto 1999, con la quale sollecitava l'invio delle loro
osservazioni entro due mesi. Essa aggiunge che in precedenza tutte le parti erano già state messe in condizione di esprimere
i loro commenti sulla prima relazione di controllo.
53
La convenuta sottolinea che la censura del ricorrente relativa alla seconda relazione di controllo si fonda sulla premessa
erronea della pertinenza del contenuto di tale relazione alla decisione impugnata. Quest'ultima, in realtà, si baserebbe esclusivamente
sui risultati del primo controllo e della procedura prevista all'art. 24 del regolamento di coordinamento che vi ha dato seguito.
Tutte le irregolarità descritte nella detta decisione (scarto sistematico tra le spese dichiarate all'FSE e le spese pagate
dal ricorrente, dichiarazione di ore di formazione durante i giorni di vacanza, ecc.) sarebbero in effetti analizzate nella
prima relazione di controllo.
54
La convenuta riconosce che le cifre indicate nella decisione impugnata differiscono da quelle che appaiono nella prima relazione
di controllo, facendo comunque osservare che ciò è precisamente ed esclusivamente la conseguenza dell'attuazione del principio
del contraddittorio, in quanto essa ha tenuto conto dei commenti pervenutile dal ricorrente e dall'AEW sulla prima relazione
di controllo. In particolare, nella sua decisione, la convenuta avrebbe tenuto conto, su richiesta del ricorrente, delle indicizzazioni,
delle sovvenzioni legate all'equipaggiamento e degli importi definitivi dichiarati da quest'ultimo, secondo i dati comunicati
dall'AEW in un allegato alla sua lettera 5 maggio 1999.
55
Per quanto riguarda i calcoli effettuati, la convenuta sostiene che non vi è differenza di metodo tra quelli contenuti nella
prima relazione di controllo e quelli presenti nella decisione impugnata, ma solamente una differenza di presentazione dei
medesimi calcoli. Essa rileva che il ricorrente non ha in alcun modo illustrato in che modo i calcoli riportati nella detta
decisione riprendano i calcoli contenuti nella seconda relazione di controllo.
56
La convenuta precisa che non è completamente esatto affermare, come fa il ricorrente, che il primo controllo si è verificato
esclusivamente a livello dei progetti. Infatti, si sarebbe trattato di una verifica di tutta la catena dei flussi finanziari
riguardanti i progetti selezionati per campione, e l'accento sarebbe stato posto in modo sistematico sul ricorrente.
57
Per quanto riguarda, infine, la relazione del D & T, la convenuta fa valere che essa verte sui progetti mentre il problema
sistematico constatato dalla decisione impugnata non risiede nell'esecuzione dei progetti da parte dei CFP né nell'esattezza
dei dati dei CFP nella dichiarazione all'FSE, ma nella dichiarazione all'FSE da parte del ricorrente dei costi legati a tali
progetti e nello scarto esistente tra tali dati e gli importi realmente pagati dal ricorrente ai CFP. Orbene, a suo avviso,
poiché la relazione del D & T non aveva ad oggetto tale questione, si poteva prescindere dal considerarla in merito all'irregolarità
sanzionata dalla detta decisione.
58
In un unico passaggio della relazione del D & T si farebbe riferimento a tale questione, ossia al suo punto 2.4.4, che riassume
le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA]. I commenti del D & T, tuttavia, avrebbero ad oggetto esclusivamente il fatto che i costi dichiarati
dal ricorrente corrispondono alle spese effettivamente sostenute dai CFP, senza che vi sia fatto cenno della differenza tra
i costi del ricorrente e le dichiarazioni fatte alla [OSCURATO:PERSONA].
─ Giudizio del Tribunale
59
In primo luogo, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi
procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, costituisce un principio
fondamentale del diritto comunitario che dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento
di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi
siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in merito agli addebiti sui quali è fondata
una tale decisione (sentenze della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5373,
punto 21, e 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7183, punto 36; sentenza Lisrestal e
a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42).
60
Secondo una giurisprudenza parimenti costante, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che riduca o sopprima un contributo finanziario
concesso dall'FSE può riguardare direttamente e individualmente i beneficiari di un tale contributo e danneggiarli, nonostante
il fatto che lo Stato membro interessato sia interlocutore unico dell'FSE nella procedura amministrativa. Infatti, sono i
beneficiari dell'aiuto che subiscono gli effetti economici della decisione di riduzione o di soppressione, in quanto essi
sono responsabili a titolo principale del rimborso delle somme indebitamente versate (v., in tal senso, sentenza Lisrestal
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 43-48, e la giurisprudenza citata).
61
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], la quale assume da sola nei confronti dei beneficiari del contributo dell'FSE la responsabilità
giuridica della decisione di riduzione di quest'ultimo, non può adottare tale decisione senza aver previamente messo i detti
beneficiari in condizione, o essersi assicurata che siano stati messi in condizione, di far conoscere utilmente il proprio
punto di vista in ordine alla riduzione considerata (v., in tal senso, sentenza Lisrestal e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49,
e sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-72/97, Proderec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2847, punto 127).
62
In secondo luogo si deve ricordare che la Corte ha già deciso che, data la funzione centrale dello Stato membro interessato
e l'importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento da parte dell'FSE
delle azioni di formazione, la possibilità per tale Stato di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione
definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità di tale decisione (sentenze
Interhotel/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17, e Olivera/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21).
63
Nel caso di specie, emerge dal fascicolo, in particolare dagli elementi menzionati ai punti 14-18 e 20-23, che il ricorrente
e l'AEW sono stati tenuti al corrente dei risultati del primo controllo, nonché dell'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di ridurre
il contributo dell'FSE a seguito delle presunte irregolarità constatate durante tale controllo, e che è stata loro data occasione
di presentare osservazioni in merito alla prima relazione di controllo e a tale intenzione prima dell'adozione della decisione
impugnata.
64
Nondimeno, per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia validamente adempiuto ai suoi obblighi, consistenti, da un lato, nell'assicurarsi
che il ricorrente fosse stato messo in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista prima che fosse presa nel caso
di specie la decisione di ridurre il contributo finanziario dell'FSE e, dall'altro, nel consentire allo Stato membro interessato
di fare altrettanto, si devono esaminare i due argomenti del ricorrente concernenti, rispettivamente, la mancata considerazione
della relazione del D & T e l'assenza di previa comunicazione della seconda relazione di controllo.
65
Per quanto riguarda la mancata considerazione della relazione del D & T, si deve rilevare che essa non costituirebbe comunque
una violazione dei diritti della difesa del ricorrente. Infatti, da un lato, è pacifico che gli elementi che la [OSCURATO:PERSONA]
ha considerato a carico del ricorrente nella decisione impugnata non provengono dalla relazione del D & T, che era peraltro
stata presentata dall'AEW per discolpare gli operatori interessati, e, dall'altro, il ricorrente non adduce né lamenta che
non gli sia stato consentito di presentare le proprie osservazioni in merito a tale relazione.
66
Relativamente all'assenza di previa comunicazione della seconda relazione di controllo, emerge dal fascicolo che tale relazione,
redatta a seguito della verifica effettuata il 28 ottobre 1999, era stata anzitutto trasmessa all'AEW con lettera della [OSCURATO:PERSONA]
15 febbraio 2000, con la quale si invitava a presentare osservazioni sulla detta relazione, e poi al ricorrente, il 21 febbraio
2000, a cura dell'AEW. E' dunque fuori dubbio che né l'AEW né il ricorrente sono stati messi in condizione di manifestare
il loro punto di vista sulla seconda relazione di controllo prima dell'adozione della decisione impugnata, avvenuta il 31
gennaio 2000.
67
Alla luce di ciò, al fine di stabilire se i diritti della difesa del ricorrente e la formalità prescritta dall'art. 24, n. 1,
del regolamento di coordinamento non siano stati rispettati nel caso di specie, si deve determinare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia
potuto validamente adottare la decisione impugnata senza aver prima messo, rispettivamente, il ricorrente e l'AEW in condizione
di manifestare il proprio punto di vista sugli elementi contenuti nella seconda relazione di controllo.
68
A tale proposito la convenuta sostiene che il primo e il secondo controllo rientrano nell'ambito di due procedure rigorosamente
distinte. La decisione impugnata si baserebbe esclusivamente sui dati raccolti nel corso del primo procedimento, sui quali
il ricorrente si sarebbe espresso in due occasioni. Il secondo controllo non avrebbe dunque avuto alcuna incidenza sulla decisione
impugnata.
69
Si deve constatare che il primo controllo ha avuto ad oggetto la verifica dell'esecuzione nel 1997 di taluni progetti di formazione
cofinanziati dall'FSE nell'ambito del programma operativo n. 94.3040B3, selezionati per campione. Tale controllo, condotto
presso i CFP stessi, aveva fatto emergere, secondo la [OSCURATO:PERSONA], talune irregolarità proprie a ciascun progetto, nonché
un'irregolarità
sistematica a livello del [OSCURATO:PERSONA] stesso, riguardante il modo in cui esso dichiarava all'FSE i costi sostenuti nel quadro dei progetti
cofinanziati da quest'ultimo.
70
Il secondo controllo è stato avviato a seguito della scoperta di tale pretesa irregolarità sistematica e, di conseguenza,
ha avuto ad oggetto il [OSCURATO:PERSONA] stesso e tutti i progetti per il quale quest'ultimo aveva richiesto il contributo dell'FSE.
71
La seconda relazione di controllo menziona dunque i risultati di una verifica effettuata dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] sull'insieme
delle dichiarazioni di spesa rese dal [OSCURATO:PERSONA] all'FSE per gli anni 1997 e 1998 ed ha allora una portata più ampia rispetto
alla prima relazione di controllo, la quale riguardava unicamente determinati progetti di formazione realizzati nel 1997.
La seconda relazione contiene, nondimeno, taluni riferimenti ai progetti eseguiti nel 1997 dai CFP [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che
erano stati oggetto del primo controllo.
72
In considerazione di ciò si deve osservare che il ricorrente fonda essenzialmente la sua argomentazione sull'affermazione
secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ha utilizzato un altro metodo per calcolare l'importo del contributo
ritenuto eccedentario rispetto a quello utilizzato nella prima relazione di controllo, precisamente quello riportato nella
seconda relazione di controllo. Pertanto, con la sua censura relativa all'assenza di previa comunicazione della seconda relazione
di controllo, il ricorrente mira, in sostanza, a fare constatare l'assenza di un previo contraddittorio in merito al ragionamento
che ha infine condotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere il contributo eccedentario. Ciò emerge peraltro dalla conclusione cui esso
giunge all'allegato 2 della sua replica, nella quale egli critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non gli abbia dato la possibilità
di esprimere previamente le sue osservazioni sul ragionamento seguito in tale decisione (e non nella prima relazione di controllo),
volto a determinare l'importo ammissibile da dichiarare all'FSE (
importo delle sovvenzioni concesse dal [OSCURATO:PERSONA] per le ore di formazione ammesse al contributo dell'FSE) mediante l'applicazione all'importo concesso di un coefficiente di suddivisione recante al denominatore il
numero massimo di ore che possono essere prestate (45 000) e non il numero di
ore concretamente prestate (21 342).
73
Il ricorrente ha peraltro fornito elementi concreti indicando che la seconda relazione di controllo e la decisione impugnata,
nonostante la diversa presentazione dei dati, si basano su una metodologia comune, consistente nel determinare l'importo ammissibile
da dichiarare all'FSE prendendo in considerazione la sola frazione delle somme concesse ai CFP che corrisponde al rapporto
tra le ore di formazione ammissibili effettivamente realizzate e la cifra ottenuta moltiplicando il numero dei moduli di formazione
dichiarati per 1 800 ore. La convenuta non ha peraltro contestato tale identità di approccio che caratterizza i due documenti
succitati.
74
La convenuta nega invece che la decisione impugnata si discosti dal metodo di calcolo dell'eccedenza percepita adottato nella
prima relazione di controllo. Le uniche differenze rilevanti tra i due documenti riguarderebbero i risultati del calcolo e
sarebbero dovute, precisamente, al fatto che, nella decisione impugnata, essa ha accettato i dati definitivi comunicati dall'AEW
nelle sue osservazioni allegate alla lettera alla [OSCURATO:PERSONA] 5 maggio 1999 (citata supra, punto 18), le quali riprendevano
in sostanza le osservazioni che il ricorrente stesso aveva trasmesso all'AEW con lettera 16 marzo 1999 (citata supra, punto
17).
75
Orbene, a tale proposito, si deve rilevare che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata rimprovera al ricorrente di
esigere una somma eccessiva dall'FSE, il metodo di calcolo dell'eccedenza percepita fa parte integrante del ragionamento alla
base di un tale addebito. Ne consegue che il rispetto dei diritti della difesa, come anche, peraltro, il rispetto dell'obbligo
di motivazione (v., a tale proposito, i punti 99 e segg.), dev'essere verificato parimenti in relazione al metodo di calcolo
preso in considerazione.
76
Emerge dalla comparazione tra il
calcolo di rettifica, indicato nell'allegato alla decisione impugnata, e i punti rilevanti della prima relazione di controllo che esiste una differenza
di risultato decisamente notevole per quanto riguarda la determinazione dell'eccedenza percepita per le due azioni e che una
tale differenza, sfavorevole per il ricorrente, non è, come sostenuto dalla convenuta, unicamente imputabile all'accettazione
da parte dell'istituzione dei dati trasmessi dall'AEW.
77
Come si evince dalla tabella qui di seguito riportata, i due documenti indicano cifre differenti per quanto riguarda tutti
gli elementi di cui si è tenuto conto, ad eccezione delle
ore accettate dal ricorrente e delle
ore ammissibili per quanto riguarda il fascicolo [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]
Prima relazione
Decisione impugnata
Prima relazione
Decisione impugnata
1
Importo ammissibile dichiarato all'FSE
14 002 094
13 559 144
20 299 171
17 538 985
2
Importo concesso alCFP
13 750 000
14 471 188
24 750 000
26 635 331
3
Ore accettate dal [OSCURATO:PERSONA]
17 563
17 563
30 164
30 164
4
Ore ammissibili
17 563
17 563
30 164
26 694
5
Ore sovvenzionatedall'importo concesso
21 342
45 000
66 918
81 000
6
Coefficiente di suddivisione
17 563/ 21 342
17 563/ 45 000
30 164/ 66 918
26 694/ 81 000
7
Importo ammissibile da dichiarare
11 315 305
5 647 944
11 156 325
8 777 821
8
Contributo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA]
6 300 942
6 101 615
9 134 627
7 892 543
9
Contributo dovuto al [OSCURATO:PERSONA]
(5 091 887)
2 541 575
(5 020 346)
3 950 019
10
Eccedenza
1 209 055
3 560 040
4 114 281
3 942 524
Le cifre tra parentesi non compaiono nel documento, ma risultano dall'applicazione del tasso d'intervento del 45% all'importo
ammissibile da dichiarare.
78
Orbene, se l'importo dichiarato all'FSE a titolo di costi ammissibili (riga 1 della tabella) e l'importo accordato dal ricorrente
ai CFP (riga 2 della tabella), come figurano nella decisione impugnata, sono identici a quelli indicati dall'AEW e dal ricorrente
nelle loro osservazioni di cui si è già fatto cenno al punto 74, si deve rilevare che la decisione impugnata presenta in particolare
al denominatore un coefficiente di suddivisione (riga 6 della tabella) sensibilmente più elevato rispetto a quello della prima
relazione di controllo, infatti tale denominatore passa da 21 342 a 45 000 per [OSCURATO:PERSONA] e da 66 918 a 81 000 per [OSCURATO:PERSONA].
79
Infatti, nella prima relazione di controllo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in considerazione un coefficiente di suddivisione
che presentava al numeratore le ore di formazione impartite dal CFP ammissibili al cofinanziamento dell'FSE e, al denominatore,
il numero totale di ore di formazione effettuate dal CFP, che l'istituzione ha considerato sovvenzionate dall'importo accordato
al CFP dal [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di stanziamento complessivo.
80
Nella prima relazione di controllo la [OSCURATO:PERSONA] giustificava l'applicazione, all'importo concesso dal ricorrente ai CFP
sotto forma di stanziamento complessivo, di coefficienti di suddivisione che presentavano un tale valore al denominatore in
quanto detti importi erano volti a sovvenzionare non soltanto ore di formazione ammissibili al cofinanziamento dell'FSE, ma
parimenti ore di formazione dispensate al di là del tetto massimo di 1 800 ore annue o ad alunni non presi in considerazione
dal [OSCURATO:PERSONA] per il contributo dell'FSE.
81
Indicando nella decisione impugnata le cifre di 45 000 e 81 000 al denominatore dei coefficienti di suddivisione, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha semplicemente proceduto ad una rettifica in aumento del numero totale di ore di formazione effettuate dal CFP, il che
avrebbe ancora consentito di riconoscere l'identità dei metodi di calcolo utilizzati nella decisione impugnata e nella prima
relazione di controllo, ma ha adottato un parametro completamente diverso, che non era, peraltro, stato previsto nelle osservazioni
dell'AEW e del ricorrente. Come giustamente sottolineato da quest'ultimo, prendendo ad esempio il calcolo relativo al fascicolo
[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata lo stanziamento complessivo concesso dal [OSCURATO:PERSONA] non è più assegnato in relazione al
totale delle ore di formazione effettivamente dispensate dal CFP (come era il caso nella prima relazione), ossia 21 342 ore,
ma in relazione ad un numero massimo di ore dispensabili, pari a 25 moduli di formazione moltiplicati per 1 800 ore, ossia
45 000 ore.
82
[OSCURATO:PERSONA], nonostante le rettifiche dell'importo dichiarato all'FSE e dell'importo concesso ai CFP, effettuate sulla base dei dati
definitivi comunicati dall'AEW, consistessero in una riduzione dell'eccedenza del contributo indicato nella prima relazione
di controllo, si verifica che, nella decisione impugnata, tale eccedenza (riga 10 della tabella), essenzialmente a causa dell'aumento
sensibile del denominatore dei coefficienti di suddivisione, è quasi triplicata per il fascicolo [OSCURATO:PERSONA] (da BEF 1 209 055
a BEF 3 506 040) ed è solo leggermente ridotta per il fascicolo [OSCURATO:PERSONA] (da BEF 4 114 281 a BEF 3 3942 524). Se invece la [OSCURATO:PERSONA]
avesse effettuato i suoi calcoli sulla base dei dati definitivi comunicati dall'AEW, senza modificare i coefficienti di suddivisione
da essa fissati nella prima relazione di controllo, i risultati sarebbero stati ben più favorevoli per il ricorrente.
83
Pertanto, si deve constatare che la decisione impugnata contiene un elemento decisivo ai fini di stabilire l'esistenza e la
portata della pretesa eccedenza di contributo (ossia il valore espresso dal denominatore dei coefficienti di suddivisione)
che non emerge né dalla prima relazione di controllo né dalle osservazioni formulate dall'AEW e dal ricorrente durante il
procedimento amministrativo e che quindi la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di prendere in considerazione a carico del ricorrente
senza aver messo quest'ultimo e l'AEW nelle condizioni di presentare preliminarmente osservazioni a tale riguardo.
84
Infine non occorre, nel caso di specie, interrogarsi sulla questione se tale irregolarità procedurale abbia potuto avere un'incidenza
particolare sulla decisione impugnata, conformemente alla giurisprudenza che impone che una condizione di tale tipo sia parimenti
soddisfatta perché il mancato rispetto dei diritti della difesa possa comportare un annullamento della decisione impugnata
(sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-959, punto 48, e 18 novembre 1999, causa
C-191/98 P, Tzoanos/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8223, punto 34).
85
Infatti, tenuto conto, da un lato, delle difficoltà di comprensione della motivazione della decisione impugnata, evidenziate
nell'ambito dell'esame del quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione (v. punti 99 e segg.), nonché,
dall'altro, della giurisprudenza che riconosce alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale nella valutazione di situazioni
di fatto e contabili complesse al fine di un'eventuale riduzione del contributo dell'FSE (sentenze del Tribunale 15 settembre
1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3477, punto 120; 27 gennaio 2000, cause riunite
T-194/97 e T-83/98, Branco/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-69, punto 76, e 14 maggio 2002, causa T-80/00, [OSCURATO:PERSONA]
de Aveiro/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2465, punto 51), il Tribunale non può pronunciarsi sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA]
fosse, in ogni caso, legittimata ad adottare la decisione che ha preso.
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Pertanto il primo motivo, avente ad oggetto la violazione dei diritti della difesa e la violazione di una formalità sostanziale,
dev'essere accolto nei limiti derivanti dalle considerazioni suesposte.
Sul quinto motivo, concernente la violazione dell'obbligo di motivazione
─ Argomenti delle parti
87
Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata e ha violato, di conseguenza,
l'art. 253 CE.
88
Esso evidenzia che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'obbligo di motivazione ha una portata particolare qualora la
[OSCURATO:PERSONA] debba adottare una decisione che riduca l'importo di un contributo finanziario già versato. Esso fa riferimento,
a tale proposito, alla sentenza Lisrestal e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 52), nella quale il Tribunale ha stabilito che una
decisione che riduce un contributo inizialmente concesso, determinando conseguenze gravi per i richiedenti, deve far risultare
chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato.
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A tale proposito il ricorrente fa osservare, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, si limita a ricapitolare
brevemente le sue osservazioni e non indica chiaramente per quale motivo essa ha respinto le osservazioni formulate dal ricorrente
in merito alla prima relazione di controllo nonché le conclusioni della relazione del D & T.
90
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe parimenti omesso di indicare i motivi per i quali la seconda relazione di controllo
non meritava di essere presa in considerazione ai fini dell'adozione della decisione impugnata.
91
In terzo luogo, il ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver motivato il rigetto del suo sistema di finanziamento
forfettario e di non aver indicato la propria interpretazione dell'art. 17 del regolamento di coordinamento.
92
In quarto luogo, sarebbe quasi impossibile desumere dai dati riportati nella decisione impugnata il metodo preso in considerazione
dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l'esistenza di un'eccedenza di contributo.
93
Il ricorrente aggiunge, infine, che tali carenze della [OSCURATO:PERSONA] sono ancora più gravi se si considera che il ragionamento
sotteso alla decisione impugnata non corrisponde a quello della prima relazione di controllo e che l'istituzione non poteva,
per suffragare la sua decisione, contentarsi dei risultati di tale relazione, sulla quale essa doveva nutrire dubbi, dato
che ha deciso di effettuare un secondo controllo dopo essere venuta a conoscenza della relazione del D & T.
94
La convenuta replica che non si richiede che una decisione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Infatti,
la questione se la motivazione di una decisione sia sufficiente non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale,
ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia (sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa
C-122/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-881, punto 29, e 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-2507, punto 17). A tale proposito essa evidenzia che, poiché i tassi di cofinanziamento rivestono un ruolo cruciale
nella gestione dei fondi strutturali, si deve supporre che il personale incaricato di attuare le azioni strutturali negli
Stati membri abbia un certo livello di esperienza nell'applicazione di tali tassi, il che abbasserebbe la soglia del requisito
di motivazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici della riduzione.
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In ogni caso, la decisione illustrerebbe con chiarezza in cosa consistono le irregolarità e su quali cifre essa si fonda,
facendo dunque apparire nettamente i motivi che giustificano la riduzione del contributo. In particolare, nell'allegato alla
decisione impugnata, la convenuta avrebbe descritto il sistema che il ricorrente ha applicato e avrebbe spiegato il motivo
per il quale tale sistema è incompatibile con l'art. 17 del regolamento di coordinamento. Essa aggiunge che emerge dalla frase
[Il [OSCURATO:PERSONA]] effettua il calcolo su una base troppo elevata [e] richiede una partecipazione finanziaria eccessiva all'FSE che la decisione concerne il mancato rispetto dei tassi di cofinanziamento. Inoltre, essa sottolinea che il settimo
considerando della decisione rinvia espressamente all'art. 2 del regolamento FSE che, letto unitamente alla nozione generale di realtà
dei costi (art. 21 del regolamento di coordinamento), implica a priori il rigetto dei sistemi forfettari.
96
La convenuta rileva ancora che, nella sua sentenza 16 settembre 1999, causa T-182/96, Partex/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2673,
punti 76-78), il Tribunale ha deciso che determinati atti anteriori delle autorità nazionali possono essere considerati tali
da contribuire alla motivazione di una decisione di riduzione, a condizione che la detta decisione vi faccia riferimento chiaramente
e il beneficiario del contributo abbia potuto prenderne cognizione. Orbene, tale ragionamento sarebbe a maggior ragione valido
per la prima relazione di controllo, in merito alla quale il ricorrente ha potuto esprimersi e alla quale il quinto
considerando della decisione impugnata fa chiaramente riferimento. Si dovrebbe dunque, per valutare il carattere sufficiente della motivazione
della decisione, tener conto parimenti di tale relazione, la quale definirebbe l'irregolarità di cui trattasi in termini chiari
e corrispondenti a quelli impiegati nella decisione stessa, nonché della lettera 17 agosto 1999 (v. supra, punto 20), con
la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esposto nuovamente il suo punto di vista sulle irregolarità constatate.
97
Per quanto riguarda la seconda relazione di controllo e la relazione del D & T, la convenuta reitera i suoi argomenti secondo
i quali tali relazioni non sono pertinenti ai fini dell'esame della legittimità della decisione impugnata.
98
Infine, la convenuta fa notare che tale decisione contiene in allegato i calcoli esatti che hanno comportato una riduzione
per i progetti realizzati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il ricorrente non avrebbe precisato per quale ragione tali calcoli
sarebbero sommari o errati.
─ Giudizio del Tribunale
99
Occorre esaminare anzitutto la quarta parte del presente motivo, con la quale il ricorrente lamenta l'impossibilità di desumere
dai dati indicati nella decisione impugnata le ragioni che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a stabilire l'esistenza di un'eccedenza
di contributo.
100
Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di fornire all'interessato
indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente
di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione.
La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenze
della Corte 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1645, punto 8; 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3557, punto 14, e causa C-189/90, Cipeke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3573, punto 14; sentenze del Tribunale 12
gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-45, punto 32; 16 settembre 1999, Partex/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 73, e [OSCURATO:PERSONA] de Aveiro/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
101
Poiché la decisione di ridurre l'importo di un contributo dell'FSE inizialmente concesso determina, in particolare, gravi
conseguenze per il destinatario del contributo, essa deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione
del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato (sentenze Consorgan/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18; Cipeke/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 18; Lisrestal e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52; 12 gennaio 1995, Branco/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33; Partex/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 74, e [OSCURATO:PERSONA] de Aveiro/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36). Inoltre, la motivazione di tale decisione deve
consentire al beneficiario del contributo di venire a conoscenza parimenti del metodo di calcolo della riduzione operata (v.,
in tal senso, sentenze Consorgan/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 22-24, e Cipeke/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 21 e 22).
102
Si deve rilevare a tale proposito che, nel caso di specie, anche se la decisione impugnata consente bene di comprendere che
il ricorrente avrebbe dichiarato all'FSE importi (costi realmente sostenuti dai CFP) superiori agli importi (forfettari) che
esso avrebbe effettivamente accordato ai CFP, essa non lascia tuttavia emergere in modo sufficientemente chiaro il ragionamento
sulla base del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che gli importi dichiarati erano superiori agli importi concessi.
103
Si deve evidenziare che, secondo i dati indicati all'allegato della decisione impugnata, gli importi concessi dal ricorrente
ai CFP sono superiori agli importi dichiarati all'FSE (BEF 14 471 188 invece di BEF 13 559 144 per il [OSCURATO:PERSONA]; BEF 26 635 331
invece di 17 538 985 per il [OSCURATO:PERSONA]).
104
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare per ogni fascicolo l'importo ammissibile che il [OSCURATO:PERSONA] doveva dichiarare
all'FSE, non ha preso in considerazione il totale delle somme concesse ai CFP, ma ne ha escluso una parte mediante l'applicazione
di un coefficiente di suddivisione.
105
Alla luce di quanto esposto la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, in applicazione dell'art. 253 CE, a definire chiaramente nella sua
decisione le ragioni per le quali essa ha ritenuto opportuno non prendere in considerazione il totale degli importi concessi
dal ricorrente ai CFP ed applicare a tali importi coefficienti di suddivisione da essa stabiliti.
106
Orbene, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto a un tale obbligo, in quanto, in particolare, essa non ha indicato
nella decisione impugnata, peraltro non più di quanto essa abbia fatto nel corso del presente procedimento contenzioso, la
ragione per cui essa abbia fissato a 45 000 ed a 81 000 il denominatore dei coefficienti di suddivisione applicati, rispettivamente,
per i fascicoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dato che il testo della decisione impugnata consente unicamente di stabilire che tali
cifre derivano dalla moltiplicazione per 1 800 ore del numero di moduli di formazione dichiarati dal ricorrente per ogni fascicolo.
107
Le osservazioni non del tutto chiare relative al costo orario della formazione, svolte ai due primi capoversi dei motivi esposti
nell'allegato della decisione impugnata, il cui senso e la cui rilevanza non sono stati precisati in modo sufficiente dalle
risposte della convenuta ai quesiti posti dal Tribunale, non fanno luce sul punto. Al contrario, sembrano addirittura in contraddizione
con i dati indicati nel
calcolo di rettifica. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] rileva, in tali osservazioni, che il costo della formazione per
ore effettivamente prestate, ammonta a BEF 320 per il [OSCURATO:PERSONA] (formazione da operaio), mentre se si divide l'
importo concesso al [OSCURATO:PERSONA], come riportato nel detto calcolo (BEF 14 471 188), per il numero di ore effettivamente prestate dal CFP
(21 342 secondo la prima relazione di controllo e secondo il ricorrente, cifra non contestata dalla convenuta), il costo sostenuto
dal ricorrente per ora effettivamente prestata era pari a BEF 678,06, quindi ben superiore a BEF 320.
108
In risposta ad un quesito scritto formulato dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che, fissando come denominatore
dei coefficienti di suddivisione, rispettivamente, gli importi 45 000 e 81 000, essa non ha fatto che conformarsi alla scelta
operata dal governo fiammingo al momento dell'adozione del decreto del 22 aprile 1997, il quale prevedeva un sistema di finanziamento
forfettario dei CFP.
109
Orbene, il solo riferimento a tale decreto e a tale sistema di per sé non consente di comprendere il ragionamento seguito
nella decisione impugnata. Si deve ricordare, a tale proposito, che nella prima relazione di controllo la [OSCURATO:PERSONA], pur
illustrando i tratti caratteristici del sistema di finanziamento forfettario dei CFP, in forza del quale
per il [OSCURATO:PERSONA], i costi di formazione si limitano a un importo forfettario di BEF 550 000 per modulo di formazione (...) e
il numero massimo di ore di formazione è limitato a 1 800 ore annue, aveva potuto tuttavia stabilire, al denominatore dei coefficienti di suddivisione non il valore indicato supra al punto
106, ma un valore totalmente diverso, ossia le ore effettivamente dispensate dal CFP interessato.
110
Per tale medesima ragione la convenuta non può asserire che il ragionamento alla base della fissazione del denominatore dei
coefficienti di suddivisione applicati nel
calcolo di rettifica emerge dalla prima relazione di controllo, né del resto dalla lettera 17 agosto 1999, nella quale l'istituzione si era limitata
a rinviare alla detta relazione, senza modificarne in alcun modo i termini.
111
Si deve dunque concludere che la motivazione della decisione impugnata, pur se esaminata alla luce del contesto, delle norme
giuridiche e degli atti anteriori invocati dalla convenuta, non lascia emergere chiaramente il ragionamento sulla base del
quale la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito gli importi ammissibili versati dal ricorrente ai CFP interessati secondo il sistema di
finanziamento forfettario e ha dunque potuto ritenere che tali importi fossero inferiori a quelli dichiarati all'FSE come
ammissibili al cofinanziamento.
112
La quarta parte del presente motivo, relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione, deve conseguentemente essere accolta.
113
Alla luce di quanto esposto, la decisione impugnata dev'essere annullata nella parte in cui opera una riduzione, sino alla
concorrenza di EUR 181 067, del contributo finanziario dell'FSE di cui il ricorrente era beneficiario, senza che si debbano
esaminare gli altri argomenti e motivi sollevati da quest'ultimo.
Sulle spese
114
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che è rimasta soccombente è condannata alle spese se ne
è fatta domanda. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese, conformemente
alle conclusioni del ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 2000, C (2000) 36, relativa alla riduzione dell'importo del contributo finanziario
inizialmente concesso dal Fondo sociale europeo con decisione 25 novembre 1994, C (1994) 3059, a favore di un programma, operativo
per il Belgio ([OSCURATO:PERSONA] fiamminga), rientrante nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione dell'obiettivo n. 3,
è annullata nella parte in cui opera una riduzione, sino alla concorrenza di EUR 181 067, del contributo finanziario del Fondo
sociale europeo di cui il [OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA] van Personen met een Handicap era beneficiario.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'olandese.