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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 37086/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 26.11.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessoria, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di atti persecutori e di lesioni personali volontarie aggravate, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stato legato da una relazione affettiva.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in quanto, la corte territoriale ha omesso di considerare i motivi di appello, con cui si evidenziava una riconciliazione tra l'imputato e la Petronelli, al fine di ottenere una rideterminazione in senso favorevole al ricorrente dell'entità del trattamento sanzionatorio, anche attraverso il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta del 20.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Premesso che in sede di appello il ricorrente rinunciava a far valere ogni questione in punto di affermazione di responsabilità, concentrando le sue doglianze unicamente sulla dosimetria della pena, va rilevato che con i motivi di ricorso egli deduce censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità.

Ed invero la corte territoriale, pur riconoscendo la presenza di elementi valutabili positivamente in favore del ricorrente, quali la sua ammissione di responsabilità e la manifestazione della volontà di ravvedersi, con motivazione affatto lacunosa o manifestamente illogica, né, tantomeno, contraddittoria, li ha considerati tali da non giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. b Ciò in ragione della notevole gravità dei fatti per cui si procede (caratterizzati, tra l'altro, da numerosi episodi di aggressione fisica nel corso dei quali l'imputato aveva colpito la convivente Petronelli con schiaffi e pugni, tentando anche di strangolarla), che denotano, come correttamente rilevato dal giudice di appello, una considerevole pericolosità sociale del prevenuto (tanto da giustificare nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere) e una indubbia capacità a delinquere, confermate dall'esistenza a suo carico di reiterati e specifici precedenti penali, sulla base dei quali veniva anche riconosciuta la sussistenza della contestata recidiva, reiterata, specifica, nel quinquennio.

Del tutto condivisibile appare, pertanto, il mancato riconoscimento in favore del Caruso delle circostanze attenuanti ex art. 62, c.p., conforme alla consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta illecita posta in essere (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

Né va taciuto che, secondo un costante approdo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr. Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841).

Sarebbe, dunque, del tutto irrilevante la mancata risposta al tema del preteso e indimostrato riavvicinamento tra il Caruso e la persona offesa, peraltro genericamente rappresentato dal ricorrente, trattandosi di una circostanza in tutta evidenza inidonea a prevalere sulle valutazioni compiute dalla corte territoriale; circostanza, peraltro, che il giudice di appello dimostra di avere tenuto ben presente nella sua decisione, facendone espressa menzione, al fine di evidenziarne il carattere temporaneo ed episodico (cfr. p. 5).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 26.11.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessoria, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di atti persecutori e di lesioni personali volontarie aggravate, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stato legato da una relazione affettiva. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in quanto, la corte territoriale ha omesso di considerare i motivi di appello, con cui si evidenziava una riconciliazione tra l'imputato e la Petronelli, al fine di ottenere una rideterminazione in senso favorevole al ricorrente dell'entità del trattamento sanzionatorio, anche attraverso il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta del 20.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Premesso che in sede di appello il ricorrente rinunciava a far valere ogni questione in punto di affermazione di responsabilità, concentrando le sue doglianze unicamente sulla dosimetria della pena, va rilevato che con i motivi di ricorso egli deduce censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità. Ed invero la corte territoriale, pur riconoscendo la presenza di elementi valutabili positivamente in favore del ricorrente, quali la sua ammissione di responsabilità e la manifestazione della volontà di ravvedersi, con motivazione affatto lacunosa o manifestamente illogica, né, tantomeno, contraddittoria, li ha considerati tali da non giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. b Ciò in ragione della notevole gravità dei fatti per cui si procede (caratterizzati, tra l'altro, da numerosi episodi di aggressione fisica nel corso dei quali l'imputato aveva colpito la convivente Petronelli con schiaffi e pugni, tentando anche di strangolarla), che denotano, come correttamente rilevato dal giudice di appello, una considerevole pericolosità sociale del prevenuto (tanto da giustificare nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere) e una indubbia capacità a delinquere, confermate dall'esistenza a suo carico di reiterati e specifici precedenti penali, sulla base dei quali veniva anche riconosciuta la sussistenza della contestata recidiva, reiterata, specifica, nel quinquennio. Del tutto condivisibile appare, pertanto, il mancato riconoscimento in favore del Caruso delle circostanze attenuanti ex art. 62, c.p., conforme alla consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta illecita posta in essere (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Né va taciuto che, secondo un costante approdo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr. Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Cass., Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Sarebbe, dunque, del tutto irrilevante la mancata risposta al tema del preteso e indimostrato riavvicinamento tra il Caruso e la persona offesa, peraltro genericamente rappresentato dal ricorrente, trattandosi di una circostanza in tutta evidenza inidonea a prevalere sulle valutazioni compiute dalla corte territoriale; circostanza, peraltro, che il giudice di appello dimostra di avere tenuto ben presente nella sua decisione, facendone espressa menzione, al fine di evidenziarne il carattere temporaneo ed episodico (cfr. p. 5). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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