CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41796/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in composizione monocratica, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - colpevole: - dei reati di cui agli artt. 12, comma 3, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, per avere, al fine di profitto - la Califani quale mediatrice, procacciatrice di alloggi e curatrice delle pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, il Capone quale ispettore capo della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Milazzo - compiuto atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di trentuno cittadini brasiliani, in violazione del T.U. in materia di immigrazione (la Califani, in cambio di somme oscillanti fra i 2.200,00 ed i 4.500,00 euro, curava le pratiche per il riconoscimento della residenza in Milazzo, procurando anche ai cittadini brasiliani un fittizio domicilio in tale Comune; il Capone attestava falsamente che le persone effettivamente abitassero negli immobili indicati nella relativa documentazione); sono state ritenute sussistenti sia la circostanza aggravante ex art. 12, comma 3- bis, in riferimento al comma 3, lett. a) - integrata nel momento in cui il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza, nel territorio dello Stato, di cinque o più persone, circostanza ritenuta come contestata in via di fatto - e d) (per aver utilizzato documenti contraffatti, alterati o comunque illegalmente ottenuti) del d.lgs 286 del 1998, sia l'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter lett. b) d.lgs 286 del 1998 (per aver commesso i fatti al fine di trarne profitto, anche indiretto; - del reato di cui all'art. 479 cod. pen., per avere (la Califani in veste di ispiratrice e il Capone nella qualità sopra detta) attestato falsamente, nei verbali di accertamento finalizzati all'iscrizione anagrafica, che alcuni soggetti di nazionalità brasiliana abitassero presso il domicilio indicato. Sulla base di tali fatti, il Tribunale ha condannato gli imputati - previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, nonché unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione - alla pena di anni due di reclusione ed C 10.000,00 di multa ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado, condannando gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. ), 3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ragione dell'erronea applicazione della legge penale in ordine al delitto di falso ideologico in atto pubblico, nonché vizio di omessa motivazione, relativamente alla affermazione di penale responsabilità quanto al reato sub b). L'attività demandata all'agente della polizia municipale riveste una funzione endoprocedimentale, all'interno del più ampio procedimento di iscrizione anagrafica e rappresenta un mero parere, riferito all'aspetto della natura abituale della dimora del soggetto, di cui poi l'ufficiale dell'anagrafe deve tener conto nella complessiva valutazione degli accertamenti, prima di esercitare il potere decisionale in merito all'iscrizione. Il modello cartaceo adoperato, in sede di effettuazione dei rilievi, prescrive che tale parere venga formulato in base all'esito acquisito da tutte le circostanze in verifica. Trattandosi di un ambito nel quale il pubblico ufficiale è chiamato ad esprimere un giudizio, quindi, i confini tra attività valutativa e attività vincolata impongono di accertare se l'attività demandata all'agente di polizia municipale abbia - o meno - una connotazione discrezionale. Laddove si tratti di discrezionalità tecnica, verranno in considerazione parametri normativamente predeterminati o di carattere "rigido"; l'atto potrà risultare falso, quindi, laddove il giudizio di conformità non si attenga a tali canoni di valutazione. La Corte di appello di Messina non ha dialogato con le specifiche deduzioni difensive, in punto di insussistenza del ritenuto reato di falso. Illogica è poi l'ulteriore conclusione inerente alla ritenuta sussistenza del delitto di falso ideologico, ricavata sulla base della premessa - accertata dagli investigatori a due anni di distanza dalla redazione - della reperibilità di alcuno degli stranieri; come confermano gli stessi investigatori, infatti, pur non essendo stato possibile accertare la durata della permanenza, la presenza degli stessi in Milazzo, attestata dal ricorrente, non è stata posta in dubbio. AltrettantrO illogico è che si sia voluto evincere la natura mendace degli atti pubblici, dall'essere gli alloggi indicati solo in numero di cinque, a fronte dei trentuno stranieri interessati: non si tiene conto, infatti, dell'ampio arco temporale entro il quale tali unità immobiliari risultano esser state locate, né si valuta l'esistenza e l'idoneità degli stessi, positivamente riscontrata dal ricorrente. La sentenza impugnata non si confronta, inoltre, con il contenuto della prova dichiarativa presentata, a discolpa, da parte della difesa; tale prova è rappresentata dalla testimonianza resa dall'agente della Polizia municipale [OSCURATO:PERSONA], il quale - dopo aver eseguito accertamenti di natura esattamente sovrapponibile, rispetto a quelli espletati dall'odierno prevenuto - ha riferito di non aver riscontrato anomalie. Altrettanto erronea, del resto, è l'affermazione circa la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 12, comma 3-ter lett. b) d.lgs 286 del 1998, che la Corte territoriale ritiene di poter desumere da alcune captazioni risalenti al 2015 e che ha poi - del tutto incongruamente - correlato agli accertamenti redatti dal ricorrente in epoca posteriore, ossia negli anni 2011 e 2012. 3.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 163 e 164 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, quanto al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena - oggetto di espressa richiesta, in sede di gravame - ma ciò ha fatto non all'esito di un completo giudizio prognostico, attinente alla futura condotta di vita dell'imputato, bensì facendo esclusivamente riferimento al profilo oggettivo, rappresentato dal ritenuto elevatissimo disvalore penale della condotta tenuta. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo formulato dalla difesa, sebbene articolato in una duplicità di profili di doglianza, presenta una matrice unitaria e, quindi, si presta agevolmente ad una trattazione unitaria. Le censure oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono tutte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche. 2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . 2.2. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo; sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 2.3. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 2.4. In applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, il primo motivo prospettato dalla difesa risulta radicalmente inammissibile, risolvendosi esso nell'auspicio di una nuova - e più favorevole per l'imputato - valutazione in punto di fatto, attuata mediante la mera reiterazione delle questioni già prospettate in sede di gravame. La Corte di appello di Messina ha infatti chiarito, in modo congruo, le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza a carico del Capone; ciò hanno fatto, i Giudici di secondo grado, adottando una ampia e dettagliata struttura motivazionale, che si dipana secondo una direttrice descrittiva coerente e priva di vuoti logici e che, dunque, è destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. I reati contestati sono stati ritenuti integrati, infatti, in base al tenore della denuncia presentata dalla responsabile dell'ufficio anagrafe del comunale, nonché sull'espletamento di servizi di osservazione e poi sul tenore di testimonianze di personale della polizia giudiziaria; è stato preso in considerazione, infine, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, che la Corte territoriale ha stimato essere di chiarissima e univoca significazione e di fondamentale valenza evocativa. A fronte di tale compendio probatorio, si ripete, le censure formulate dalla difesa appaiono imperniate esclusivamente sulla riproposizione dei motivi di appello. Trattasi, in definitiva, di un motivo inammissibile. 2.5. Deve essere infine ricordato che Corte cost., sentenza n. 63 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm., limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".3. Per ciò che attiene al secondo motivo, esso risulta parimenti da disattendere. La decisione reiettiva adottata dalla Corte di appello, circa l'invocata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poggia, essenzialmente, sulla valorizzazione della particolare gravità della condotta perpetrata dall'imputato. 3.1. Dal momento che la difesa lamenta, sul punto specifico, un vuoto argomentativo - nella sentenza impugnata - giova in primo luogo richiamare i principi di diritto che governano la materia. Stando alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile - nel giudizio di legittimità - la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all'interno dell'apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; nello stesso senso, da ultimo, si è espressa Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096, a mente della quale: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza»). Tale principio, di valenza generale, ha ricevuto applicazione con riferimento a molteplici istituti "di favore" per l'imputato. È stato affermato, quindi, che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa, attraverso l'adozione di una motivazione implicita, allorché risulti adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, che sia fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). Si è poi ritenuta la valenza di tale assunto, con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la quale deve essere reputata implicitamente disattesa dal giudice, qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami - anche in ordine a profili di diverso tenore, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 5, n. 42214 del 14/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Nel caso in cui la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti costituisca, dunque, un indice marcatamente evocativo, in ordine al profondo disvalore che connota la vicenda criminosa, può ritenersi che tale considerazione implicitamente attenga anche all'inesistenza di elementi di segno favorevole, utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, n.m.; Sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena, n.m.). Tale principio, infine, è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche in tema di violazioni alla disciplina sugli stupefacenti, laddove si è riconosciuta la possibilità di escludere implicitamente la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., mediante il richiamo alla rilevanza del fatto, contenuto nel corpo della motivazione (Sez. 6, n. 40039 del 21/09/2022, Maggio, n.m.; Sez. 3, n. 32833 del 25/05/2022, Greco, n.m.). 3.2. Nel caso di specie, la lamentata carenza motivazionale non sussiste, dovendosi al contrario considerare pienamente presente una idonea motivazione, che è anzitutto di carattere implicito, incentrata sulla particolare gravità della vicenda. Tale caratteristica di evidenza si accompagna al carattere diffuso, lineare e analitico della motivazione adottata dalla Corte territoriale. 3.3. Pare utile precisare, inoltre, come il diniego del beneficio in esame rientri nell'ambito della ampia sfera di discrezionalità, che in materia è riservata al giudicante; la decisione di rigetto, in tale ottica, può legittimamente fondarsi - anche in via esclusiva - sulla negativa valutazione operata in relazione alla gravità del reato commesso. Tale valutazione, infatti, implica e contiene anche una considerazione in termini di disvalore, per ciò che attiene alla personalità del soggetto attivo, inibendo ipso facto una prognosi favorevole, in ordine al fatto che quest'ultimo si asterrà dal commettere ulteriori reati (il principio, risalente ma mai rivisitato, si trova espresso in Sez. 3, n. 11394 del 24/04/1978 Manfredi, Rv. 140018 - 01; su una linea ermeneutica praticamente sovrapponibile, del resto, si è posta Sez. 5, n. 337 del 08/11/1971, dep. 1972, Rv. 119904 - 01, la quale ha ritenuto adeguatamente motivato il rigetto di ammissione al beneficio della sospensione condizionale della pena, laddove fondato sulla negativa personalità dell'imputato, desunta dalla sussistenza di numerose violazioni della stessa disposizione di legge, commesse in un ristretto lasso temporale; secondo Sez. 2, n. 1200 del 20/10/1970, Russo, Rv. 116082 - 01, infine, è congrua la motivazione in ordine al diniego di ammissione al detto beneficio, che si fondi sulla negativa considerazione in ordine alla condotta antecedente e successiva al reato, laddove questa appaia tale, da non consentire la previsione che l'imputato si asterrà dal commettere altri reati). Il motivo, in definitiva, non può che essere disatteso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rig