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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13130/2026

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esana;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore;- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8084/2024 depositata il14/05/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/2026Con citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ValentinaChiais conveniva [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Roma, per opporsi all’esecuzione preannunciata con la cartellaesattoriale n. 097 2020 00020826 80, a fronte del presunto mancatopagamento di cinque verbali elevati da [OSCURATO:PERSONA] in violazione allenorme del Codice della Strada nel 2017.In particolare, l’opponente contestava, tra l’altro, l’omessa notifica deiverbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale opposta.[OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo correttamentenotificati i verbali di accertamento.La pronuncia di prime cure veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzial Tribunale di Roma che, in accoglimento del gravame, rilevava la nullitàdelle notifiche in quanto, benché effettuate con consegna nelle mani delportiere, la relata di notifica non attestava l’invio della raccomandata aisensi del comma 4 dell’art. 139 c.p.c., della cui spedizione, peraltro, non sirinveniva alcuna prova nella documentazione prodotta; condannava leappellate in solido al pagamento delle spese di lite in favore del procuratoreantistatario di parte appellante che, «tenuto conto della semplicità dellequestioni e dell’assenza di fase istruttoria in grado di appello», venivanoliquidate per il primo grado, in €. 200,00 per compensi e €. 43,00 peresborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa e, per il grado di appello, in €.240,00 per compensi.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da ValentinaChiais, articolando il ricorso in un unico motivo illustrato da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Resta intimata l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione della sentenza di secondo grado e degli artt. 4 e 5 del d.m. n.Numero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/202655/2014, come successivamente aggiornati dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m.n. 147/22, degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

La pronuncia viene censuratain punto di spese.

La ricorrente rileva, innanzitutto, l’errore in cui sarebbeincorso il secondo giudice nella parte in cui ha escluso la fase istruttoria dalcompenso del difensore che, invece, coincide con quella di trattazione, eche è ineludibile anche in fase di appello poiché coincide con le attività dicui all’art. 350 c.p.c.

In secondo luogo, osserva il ricorso che il giudice nonpuò limitarsi a liquidare, come avvenuto nella fattispecie, le spese di lite conuna somma omnicomprensiva, unitaria e non specifica.

Le suddetteviolazioni hanno comportato la liquidazione di un compenso al di sotto deiminimi tariffari: i parametri forensi stabiliti con d.m. n. 55/2014 edaggiornati con d.m. n. 37/2018 prevedono, con riferimento ai giudizi divalore inferiore ad €. 1.100,00 innanzi al Tribunale Ordinario, che ilcompenso minimo sia determinato in €. 332,00 (ovvero €. 66,00 per la fasedi studio della controversia, €. 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.100,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 100,00 per la fasedecisionale).1.1.

Il motivo merita accoglimento.Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dalla controricorrente (pag. 3, ultimo capoverso), peravere la ricorrente notificato l'atto introduttivo del presente grado di giudizioall’indirizzo pec dell’Amministrazione capitolina, anziché al procuratorecostituito della stessa ex art. 330 c.p.c.Osserva il Collegio che l’eventuale nullità della notificazione risultasanata dalla tempestiva e rituale costituzione della controricorrente, comeperaltro rilevato in memoria dalla controricorrente, per il raggiungimentodello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 9693/2019).1.2.

Tanto precisato, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire cheil parametro tabellare di cui al d.m. n. 55 del 2014 è riferito alla «faseNumero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/2026istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancatosvolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcunadelle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondol’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell’art. 4 d.m.n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazionegiudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così comecomplessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunqueriferibile anche solo alla diversa fase della trattazione, come dimostra l’uso,nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzionedisgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»:«e/o» (per tutte: Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023, Rv. 669319- 02).Ne segue che va comunque riconosciuto in generale il compenso per lafase istruttoria, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso«ineludibile» (Cass. n. 29925/25 del 12/11/2025; Sez. 2, Ordinanza n.17579 del 26.06.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024, Rv.669998 – 02; Sez. 2, n. 7143 del 10.03.2023).Sulla questione dei minimi tariffari, deve essere ribadito l’orientamentooramai costante di questa Corte nel senso della loro inderogabilità, attesoche il d.m. n. 37/2018 – applicabile anche al caso di specie ratione temporis- ha modificato l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispettoal valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essereanche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%.

La novità dellarivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato, quantoal potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva,invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Corte volta aconsentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto deiminimi tariffari (Sez. 2, n. 24993 del 22/08/2023, Rv. 671474 – 01, ove siricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sulNumero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/2026tema; conf. ex multis: Sez. 2, n. 31672 del 04/12/2025; Cass. Sez. 2, n.12116 del 07/05/2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13/04/2021).2.

In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.384, comma 2, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, provvedendoalla rideterminazione dei compensi dovuti dalle Amministrazioni all’avvocatodichiaratosi antistatario, secondo le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014aggiornate con d.m. n. 37/2018, e tenendo conto dei valori minimi (per lasemplicità delle questioni, come rilevato dal secondo giudice: sentenza pag.2, punto 3.), con riferimento ai giudizi di valore inferiore ad €. 1.100,00 (ilvalore della causa essendo di €. 650,00) innanzi al Tribunale Ordinario, condistrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nelmerito, condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate alpagamento dei compensi dovuti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] i giudizi di merito, così liquidati: per il primo grado, complessivi €.173,00 per compensi (di cui: €. 34,00 per la fase di studio dellacontroversia; €. 34,00 per la fase introduttiva del giudizio; €. 34,00 per lafase istruttoria/trattazione ed €. 71,00 per la fase decisionale), e €. 43,00per esborsi, oltre a spese generali; IVA e CPA; per il grado di appello,complessivi €. 332,00 (di cui: €. 66,00 per la fase di studio dellacontroversia; €. 66,00 per la fase introduttiva del giudizio; €. 100,00 per lafase istruttoria/trattazione ed €. 100,00 per la fase decisionale), e €. 91,50per esborsi, oltre a spese generali; IVA e CPA; con distrazione in favore delprocuratore antistatario;condanna, altresì, in solido [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della ricorrente,che liquida in complessivi €. 400,00 per compensi, oltre a €. 200,00 perNumero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/2026esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA, condistrazione in favore del procuratore antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esana;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore;- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8084/2024 depositata il14/05/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/2026Con citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ValentinaChiais conveniva [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Roma, per opporsi all’esecuzione preannunciata con la cartellaesattoriale n. 097 2020 00020826 80, a fronte del presunto mancatopagamento di cinque verbali elevati da [OSCURATO:PERSONA] in violazione allenorme del Codice della Strada nel 2017.In particolare, l’opponente contestava, tra l’altro, l’omessa notifica deiverbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale opposta.[OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo correttamentenotificati i verbali di accertamento.La pronuncia di prime cure veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzial Tribunale di Roma che, in accoglimento del gravame, rilevava la nullitàdelle notifiche in quanto, benché effettuate con consegna nelle mani delportiere, la relata di notifica non attestava l’invio della raccomandata aisensi del comma 4 dell’art. 139 c.p.c., della cui spedizione, peraltro, non sirinveniva alcuna prova nella documentazione prodotta; condannava leappellate in solido al pagamento delle spese di lite in favore del procuratoreantistatario di parte appellante che, «tenuto conto della semplicità dellequestioni e dell’assenza di fase istruttoria in grado di appello», venivanoliquidate per il primo grado, in €. 200,00 per compensi e €. 43,00 peresborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa e, per il grado di appello, in €.240,00 per compensi.La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da ValentinaChiais, articolando il ricorso in un unico motivo illustrato da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Resta intimata l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione della sentenza di secondo grado e degli artt. 4 e 5 del d.m. n.Numero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/202655/2014, come successivamente aggiornati dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m.n. 147/22, degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La pronuncia viene censuratain punto di spese. La ricorrente rileva, innanzitutto, l’errore in cui sarebbeincorso il secondo giudice nella parte in cui ha escluso la fase istruttoria dalcompenso del difensore che, invece, coincide con quella di trattazione, eche è ineludibile anche in fase di appello poiché coincide con le attività dicui all’art. 350 c.p.c. In secondo luogo, osserva il ricorso che il giudice nonpuò limitarsi a liquidare, come avvenuto nella fattispecie, le spese di lite conuna somma omnicomprensiva, unitaria e non specifica. Le suddetteviolazioni hanno comportato la liquidazione di un compenso al di sotto deiminimi tariffari: i parametri forensi stabiliti con d.m. n. 55/2014 edaggiornati con d.m. n. 37/2018 prevedono, con riferimento ai giudizi divalore inferiore ad €. 1.100,00 innanzi al Tribunale Ordinario, che ilcompenso minimo sia determinato in €. 332,00 (ovvero €. 66,00 per la fasedi studio della controversia, €. 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.100,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 100,00 per la fasedecisionale).1.1. Il motivo merita accoglimento.Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dalla controricorrente (pag. 3, ultimo capoverso), peravere la ricorrente notificato l'atto introduttivo del presente grado di giudizioall’indirizzo pec dell’Amministrazione capitolina, anziché al procuratorecostituito della stessa ex art. 330 c.p.c.Osserva il Collegio che l’eventuale nullità della notificazione risultasanata dalla tempestiva e rituale costituzione della controricorrente, comeperaltro rilevato in memoria dalla controricorrente, per il raggiungimentodello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. n. 9693/2019).1.2. Tanto precisato, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire cheil parametro tabellare di cui al d.m. n. 55 del 2014 è riferito alla «faseNumero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/2026istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancatosvolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcunadelle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondol’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell’art. 4 d.m.n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazionegiudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così comecomplessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunqueriferibile anche solo alla diversa fase della trattazione, come dimostra l’uso,nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzionedisgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»:«e/o» (per tutte: Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023, Rv. 669319- 02).Ne segue che va comunque riconosciuto in generale il compenso per lafase istruttoria, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso«ineludibile» (Cass. n. 29925/25 del 12/11/2025; Sez. 2, Ordinanza n.17579 del 26.06.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024, Rv.669998 – 02; Sez. 2, n. 7143 del 10.03.2023).Sulla questione dei minimi tariffari, deve essere ribadito l’orientamentooramai costante di questa Corte nel senso della loro inderogabilità, attesoche il d.m. n. 37/2018 – applicabile anche al caso di specie ratione temporis- ha modificato l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispettoal valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essereanche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%. La novità dellarivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato, quantoal potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva,invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Corte volta aconsentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto deiminimi tariffari (Sez. 2, n. 24993 del 22/08/2023, Rv. 671474 – 01, ove siricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sulNumero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/2026tema; conf. ex multis: Sez. 2, n. 31672 del 04/12/2025; Cass. Sez. 2, n.12116 del 07/05/2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13/04/2021).2. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.384, comma 2, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, provvedendoalla rideterminazione dei compensi dovuti dalle Amministrazioni all’avvocatodichiaratosi antistatario, secondo le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014aggiornate con d.m. n. 37/2018, e tenendo conto dei valori minimi (per lasemplicità delle questioni, come rilevato dal secondo giudice: sentenza pag.2, punto 3.), con riferimento ai giudizi di valore inferiore ad €. 1.100,00 (ilvalore della causa essendo di €. 650,00) innanzi al Tribunale Ordinario, condistrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nelmerito, condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate alpagamento dei compensi dovuti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] i giudizi di merito, così liquidati: per il primo grado, complessivi €.173,00 per compensi (di cui: €. 34,00 per la fase di studio dellacontroversia; €. 34,00 per la fase introduttiva del giudizio; €. 34,00 per lafase istruttoria/trattazione ed €. 71,00 per la fase decisionale), e €. 43,00per esborsi, oltre a spese generali; IVA e CPA; per il grado di appello,complessivi €. 332,00 (di cui: €. 66,00 per la fase di studio dellacontroversia; €. 66,00 per la fase introduttiva del giudizio; €. 100,00 per lafase istruttoria/trattazione ed €. 100,00 per la fase decisionale), e €. 91,50per esborsi, oltre a spese generali; IVA e CPA; con distrazione in favore delprocuratore antistatario;condanna, altresì, in solido [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della ricorrente,che liquida in complessivi €. 400,00 per compensi, oltre a €. 200,00 perNumero registro generale 11557/2024Numero sezionale 1122/2026Numero di raccolta generale 13130/2026Data pubblicazione 07/05/2026esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA, condistrazione in favore del procuratore antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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