CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza del primo giudice di condanna, per i reati di cui agli artt. 2,8, 10 Divo 74/2000. Il ricorrente con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 2 D.Ivo 74/2000. Con il secondo si duole in ordine alla ritenuta recidiva. Con il terzo lamenta il diniego di circostanze attenuanti generiche e con il quarto in ordine all'aumento di pena di cui all'art. 81 cod. pen. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi "inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione" (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 27697001). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che il ricorrente, quale amministratore della GM Arredamenti s.r.I., si era avvalso di sette fatture relative a operazioni inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA], società che nel 2015 era una cartiera, in quanto priva di sede, priva di dipendénti fino al 2013, priva di beni aziendali. Il giudice a quo ha altresì evidenziato che l'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA], che commerciava all'ingrosso vernici, era del tutto eterogeneo con l'oggetto delle prestazioni fatturate, concernente la fornitura di arredi, che i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], infatti, avevano la qualifica di commessi e non di operai, e che il ricorrente si è limitato a lamentare l'assenza di prova, senza neppure aver fornito alcun riscontro del pagamento delle suddette fatture. Quanto alla recidiva, secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego di circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo, con motivazione esente da vizi logici, ha condiviso le determinazioni del primo giudice in ordine alla determinazione della pena, evidenziando che il ricorrente si è limitato a formulare critiche generiche e non afferenti a specifiche doglianze. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; 1 P.Q.M