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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1994

Cassazione n. 18600/2026

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il 18/12/1994Nikolikj [OSCURATO:PERSONA] nato a (MACEDONIA) il 02/08/1975avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati in un unico atto d’impugnazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo, il secondo e il quarto motivo d’impugnazione sonopedissequamente riproduttivi delle identiche questioni sollevate con l’atto di appello inrelazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. con specifico riguardo allafinalità alla vendita, alla rilevanza della grossolanità del falso e alla configurabilitàdell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., cui la corte di merito ha datocompiuta risposta, con motivazione logica, non contraddittoria e conforme ai principi di dirittofissati in materia, dal che consegue l’inammissibilità dei motivi in esame, dovendosi ribadireche «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);considerato che il terzo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia l’assenza deldolo di ricettazione, non risulta devoluto con l’atto di appello, così che la relativa questionenon può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, dovendosi ribadireche «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni delgiudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specificomotivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, haacquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);considerato che il quinto motivo d’impugnazione, con il quale si assume non sia statosuperato il ragionevole dubbio, è del tutto generico e, comunque, si risolve nella denunciadel mancato accoglimento della diversa prospettiva rappresentata dalla difesa, cosìrisultando per ciò solo inammissibile, in quanto volta a prospettare un diverso giudizio dirilevanza delle risultanze processuali, là dove l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 18/12/1994Nikolikj [OSCURATO:PERSONA] nato a (MACEDONIA) il 02/08/1975avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati in un unico atto d’impugnazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo, il secondo e il quarto motivo d’impugnazione sonopedissequamente riproduttivi delle identiche questioni sollevate con l’atto di appello inrelazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. con specifico riguardo allafinalità alla vendita, alla rilevanza della grossolanità del falso e alla configurabilitàdell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., cui la corte di merito ha datocompiuta risposta, con motivazione logica, non contraddittoria e conforme ai principi di dirittofissati in materia, dal che consegue l’inammissibilità dei motivi in esame, dovendosi ribadireche «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);considerato che il terzo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia l’assenza deldolo di ricettazione, non risulta devoluto con l’atto di appello, così che la relativa questionenon può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, dovendosi ribadireche «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni delgiudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specificomotivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, haacquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);considerato che il quinto motivo d’impugnazione, con il quale si assume non sia statosuperato il ragionevole dubbio, è del tutto generico e, comunque, si risolve nella denunciadel mancato accoglimento della diversa prospettiva rappresentata dalla difesa, cosìrisultando per ciò solo inammissibile, in quanto volta a prospettare un diverso giudizio dirilevanza delle risultanze processuali, là dove l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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